CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20127/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026Numero di raccolta generale 20127/2026Con ricorso al giudice tributario, depositato il 7 aprile 2022, Falcone GiuseppeData pubblicazione 16/06/2026impugnava l’intimazione di pagamento n. 09420229000422978000, deducendol’omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizionedei relativi crediti.Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente,ritenendo prescritti i crediti recati da due cartelle presupposte, nonché gliinteressi e le sanzioni maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritrosodalla data di notificazione dell’intimazione opposta.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,deducendo la rituale notificazione delle cartelle di pagamento n.09420180021332591000 e n. 09420190011796438000 e sostenendo, altresì,l’insussistenza della prescrizione, in ragione dell’applicabilità del terminedecennale ai tributi erariali e, comunque, dell’operatività della sospensioneprevista dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. Il contribuente, benché ritualmenteevocato, rimaneva contumace.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n.3202/2024, depositata il 2 dicembre 2024, rigettava l’appello, ritenendoinammissibile la produzione documentale effettuata dalla parte appellante aisensi del novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, confermando la decisionedi primo grado.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporisNumero registro generale 12472/2025Numero sezionale 4809/2026Numero di raccolta generale 20127/2026vigente, in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023,Data pubblicazione 16/06/2026per avere la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ritenutoinammissibile la produzione documentale effettuata in appello in applicazione diuna disciplina sopravvenuta non applicabile al giudizio.1.1. Il motivo è fondato.Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti richiamati nel ricorso che il giudiziodi primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 7 aprile 2022, dunquein epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, avvenuta il 4gennaio 2024. La sentenza di appello impugnata è stata poi depositata il 2dicembre 2024.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione, effettuata dall’ADERnel giudizio di appello, della documentazione attestante la notificazione dellecartelle di pagamento presupposte, sul rilievo che tale documentazione avrebbedovuto essere prodotta nel giudizio di primo grado e che, nella specie,troverebbe applicazione il novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.Tale statuizione non è conforme al corretto regime intertemporale della disciplinaprocessuale applicabile alla controversia in esame.La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cuiprevedeva l’applicazione immediata della novella ai giudizi di appello instauratia decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi ilcui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale data.[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare affermato che una tale estensione determina unalesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilitàdelle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in formaimpropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente,la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersiche, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2,Numero registro generale 12472/2025Numero sezionale 4809/2026Numero di raccolta generale 20127/2026del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delleData pubblicazione 16/06/2026parti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà diproduzione documentale in appello, anche con riguardo a documentipreesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell’omessodeposito nel grado precedente.Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza dilegittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado siastato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguenteammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria diincostituzionalità impedisce l’applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizipendenti (Cass., Sez. 5, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5,13 maggio 2026, n. 13861).Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, invirtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 del citato decreto, che consentealle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.Alla luce di tali principi, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3,anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzionedocumentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: « Alla luce dellasentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui ilricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; intali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art.58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità dellaproduzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilitàdell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio».Numero registro generale 12472/2025Numero sezionale 4809/2026Numero di raccolta generale 20127/2026Data pubblicazione 16/06/2026La decisione deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinchéproceda a nuovo esame, valutando l’ammissibilità e la rilevanza delladocumentazione prodotta in appello alla luce del principio di diritto soprarichiamato, e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]