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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 24129/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare.

2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fregonese, deducendo violazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.

Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando Fregonese non era né detenuto né internato e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l'interessato aveva la residenza ([OSCURATO:PERSONA]), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto.

2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l'intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che la requisitoria del PG presso questa Corte risulta trasmessa in data 5 febbraio 2024, quindi nel termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., diversamente da come lamentato dal difensore nella memoria di replica.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529).

Nel caso in esame l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., dedotta con il ricorso, non è stata tempestivamente eccepita, risultando, alla prima udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia, presente il difensore del condannato che nulla ha rilevato al riguardo.

3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fregonese, deducendo violazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando Fregonese non era né detenuto né internato e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l'interessato aveva la residenza ([OSCURATO:PERSONA]), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto. 2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l'intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che la requisitoria del PG presso questa Corte risulta trasmessa in data 5 febbraio 2024, quindi nel termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., diversamente da come lamentato dal difensore nella memoria di replica. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529). Nel caso in esame l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., dedotta con il ricorso, non è stata tempestivamente eccepita, risultando, alla prima udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia, presente il difensore del condannato che nulla ha rilevato al riguardo. 3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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