CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40594/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21068/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia le ingenti quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, sia le modalità di confezionamento in grado di dimostrare l'adesione del ricorrente ad un contesto criminale organizzato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il