CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 23272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29809– 201 8 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n.223/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 06/04/2018 R.G. n . 4 40 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 / 0 6 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A.T.A. della scuola Diritto all’assunzione a tempo indeterminato Condizioni R.G.N.29809/2018 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Palermo, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di assistente tecnico/amministrativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 ed aveva condannato il Ministero a disporre l’assunzione, con effetti giuridici ed economici a partire da detta annualità; 2. la Corte distrettuale, premesso che si era formato giudicato interno sul capo della decisione che aveva riconosciuto il diritto degli appellati al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a tempo determinato succedutisi fra le parti, quanto alla domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato ha evidenziato che gli originari ricorrenti avevano fondato il preteso diritto su una duplice causa petendi perché non si erano limitati a domandare la conversione dei contratti a termine abusivamente reiterati, ma avevano anche dedotto che l’assunzione doveva essere disposta, ex art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto della Provincia di Palermo e della loro utile posizione nella graduatoria permanente; 3. il Tribunale, disposta consulenza tecnica e valorizzata la non contestazione da parte del Ministero, aveva accolto quest’ultima domanda e respinto, invece, quella di conversione, stante il divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; 4. il giudice d’appello ha ritenuto fondata l’impugnazione ed ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge n. 449/1997 nonché dall’art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006, evidenziando che il diritto soggettivo all’assunzione da parte dell’amministrazione pubblica, ivi compresa quella scolastica, sorge solo in presenza di atti di macro organizzazione che individuino i posti annualmente disponibili per l’immissione in ruolo; 5. ha, di conseguenza, rigettato la domanda perché detta condizione non si era realizzata ed ha accolto, in sua vece, quella di risarcimento del «danno comunitario», che il Tribunale aveva rigettato in ragione della disposta immissione in ruolo, ritenuta idonea a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato; 6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i soliFrancesco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, ai quali non hanno opposto difese il MIUR l’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, rimasti intimati; 7. i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113, 114, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art.132 cod. proc. civ. sotto il profilo della motivazione apparente nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; sostengono, in sintesi, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare «improcedibile» l’appello per carenza di interesse «concreto ed attuale» all’impugnazione; i ricorrenti fanno leva sulle necessità dell’amministrazione scolastica, la quale, dovendo assicurare il servizio pubblico, è tenuta alla copertura di tutti i posti vacanti, sicché priva di giustificazione sarebbe la sua opposizione alla domanda di instaurazione di uno stabile rapporto di impiego; 2. la seconda censura, egualmente formulata ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione di legge; violazione degli artt. 342, 343, 345, 348, 416, 434 e 437 c.p.c.; violazione del principio del giusto processo; motivazione apparente, illogica ed insufficiente; omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere»; i ricorrenti deducono che nel giudizio di primo grado il Ministero non si era opposto alla ricostruzione dei fatti, alla produzione documentale, alla consulenza tecnica d’ufficio e solo in grado di appello aveva eccepito la violazione delle leggi n. 449 del 1997 e n. 448 del 1998; rilevano che l’eccezione sollevata doveva essere ritenuta inammissibile perché nuova ed invocano l’orientamento secondo cui l’atto di appello deve essere specifico, nel senso che deve individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, ed inoltre, ove quest’ultima sia sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’impugnazione deve riguardare entrambe le rationes decidendi; ribadiscono che la contestazione dei fatti deve essere tempestiva e che in appello non può essere proposta una domanda nuova, fondata su situazioni giuridiche non prospettate,attraverso la quale si inserisce nel processo un nuovo tema di indagine; sostengono, in sintesi, che l’esistenza o meno di autorizzazioni per le assunzioni relative all’anno 2008/2009 doveva essere oggetto di mezzi istruttori da espletare nel primo grado di giudizio; deducono ancora che con l’appello era stata prospettata, non una questione giuridica, bensì una diversa ricostruzione dei fatti, impedita dalla non contestazione delle allegazioni contenute nel ricorso; infine addebitano alla Corte territoriale di avere rigettato la domanda di costituzione del rapporto sulla base di una motivazione apparente, incoerente, inficiata da omesso esame di fatti rilevanti, riportati a pag. 43 del ricorso e dai quali si sarebbe dovuto desumere che la procedura autorizzatoria si era conclusa con l’indicazione di un numero di posti disponibile nella provincia di Palermo pari a quello accertato dal CTU; 3. con il terzo motivo i ricorrenti tornano a denunciare, sempre ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione delle norme processuali già richiamate nei primi due motivi, alla quale affiancano la denuncia di violazione dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 e della legge n. 124 del 1999, degli artt. 1359 e 1360 cod. civ., della clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché di «omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione; motivazione apparente insufficiente ed incoerente, violazione dei principi dell’ordinamento»; trascritto nel ricorso il testo dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, i ricorrenti deducono che il bando del concorso al quale avevano partecipato prevedeva, all’art. 5, che sarebbe stata disposta l’immissione in ruolo per coloro che fossero stati utilmente collocati in graduatoria e all’art. 13 imponeva agli uffici regionali di procedere in tal senso secondo le disponibilità; richiamano giurisprudenza di questa Corte e sostengono che, in ragione della duplice natura del bando di concorso, non è consentito alla pubblica amministrazione di sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni assunte; rilevano che il giudice ordinario può e deve disapplicare l’atto di macro-organizzazione illegittimo e rinviano, quanto ai motivi per i quali l’atto doveva essere disapplicato, alle pronunce dei giudici amministrativi che avevano ritenuto illegittima la procedura all’esito della quale era stato ridotto l’organico del personale ATA e i posti vacanti e disponibili erano stati destinati ad ex dipendenti degli enti locali; 4. la quarta critica denuncia «violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132, 434, 436 c.p.c.; violazione del giudicato; violazione della direttiva 70/99/CE e dell’[OSCURATO:PERSONA]» perché, si sostiene, la Corte d’appello dopo aver dato atto del giudicato interno formatosi sul capo della pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio dal primo contratto utile e fino all’immissione in ruolo, ha limitato il trattamento differenziale al 2008 nonostante che gli appellati non avessero alcun onere di reiterare la domanda per il periodo successivo; 5. infine il quinto motivo formulat o in via subordinata, addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, i principi generali dell’ordinamento nonché la direttiva 1999/70/CE e l’[OSCURATO:PERSONA] alla stessa allegato; deduconoi ricorrenti che, a fronte di 17 anni di precariato, la liquidazione di un importo pari a quattro mensilità non costituisce misura «energica» e dissuasiva, né garantisce al lavoratore la tutela imposta dal diritto dell’Unione; 6.il ricorso non merita accoglimento; non sussiste il vizio motivazionale, reiteratamente denunciato sotto il profilo della motivazione apparente, illogica e contradditoria; all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, si è consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; la motivazione che si legge nella sentenza impugnata non è né apparente, perché dà ampio conto delle ragioni del decisum, né contraddittoria ed illogica, atteso che le affermazioni fatte dalla Corte distrettuale quanto alle condizioni che devono ricorrere affinché possa essere configurato il diritto all’assunzione non presentano alcun profilo di incoerenza; 7. inammissibili sono le censure nella parte in cui denunciano l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; i motivi non sono formulati nel rispetto degli oneri richiamati dalla citata Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui in ossequio alle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività”; a detto rilievo, di per sé assorbente, si deve aggiungere che, come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale, dopo avere ritenuto il diritto all’assunzione condizionato dall’autorizzazione prescritta dalla legge n. 449 del 1997 e dalla legge n. 296 del 2006, ha escluso che detta autorizzazione fosse intervenuta, sicché tutte le considerazioni che si leggono nel ricorso in merito al mancato apprezzamento della vacanza di posti dell’organico di diritto, all’asserita illegittimità della riduzione della pianta organica ed alla riserva dei posti disponibili in favore di dipendenti di altre amministrazioni, non integrano fatti decisivi, il cui mancato esame può essere denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; 8. manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto dell’interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ.; da tempo questa Corte ha affermato che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del più generale principio dell’interesse ad agire, va desunto dall'utilitàgiuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e viene, pertanto, a collegarsi allasoccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 13395/2018, Cass. n. 594/2016, Cass. S.U. n. 24470/2013) sicché, mentre va escluso nei casi in cui l’impugnazione si riferisca unicamente alla motivazione della sentenza gravata, della quale si domanda solo la correzione (Cass. n. 6894/2015), deve essere ritenuto sussistente ogniqualvolta il gravame sia volto ad impedire il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole per la parte e sia ravvisabile un’utilità per l’impugnante, conseguente alla rimozione della pronuncia ( Cass. S.U. n. 12637/2008); risulta dagli atti che il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva accertato il diritto degli attori ad essere assunti a tempo indeterminato ed aveva condannato il MIUR ad adottare tutti gli atti conseguenti, sicché non può essere messo in dubbio l’interesse del Ministero ad impugnare la statuizione di condanna, interesse che, in quanto rilevantesul piano giuridico non fattuale, non può certo essere escluso per il solo fatto che in ogni caso l’amministrazione sarebbe stata tenuta a coprire le posizioni vacanti, attraverso il ricorso al rapporto a tempo determinato; 9. non sussistono gli ulteriori errores in procedendo ed in iudicando, denunciati nel secondo e nel terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica; l’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994 che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e della quarta qualifica funzionale ( poi superate dal diverso sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola prevede, al comma 1, l’indizione annuale di concorsi provinciali pertitoli, che devono essere banditi « nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. ». Il comma 2 prescrive che al concorso è ammesso il personale ATA non di ruolo con almeno due anni di servizio nella qualifica per la quale il concorso è indetto ed il comma 7 precisa che le graduatorie redatte sulla base dei titoli posseduti «hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi». Conclude la disposizione il comma 8, secondo cui «Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati»; l’indizione dei concorsi annuali è, quindi, finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze; l’art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede, per quel che qui rileva, che «entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie » ed il comma successivo aggiunge «A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale »; alla disposizione in parola, di carattere generale reso evidente dall’ultimo periodo del comma 3, fanno esplicito riferimento sia l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, sia l’art. 35, comma 4, del richiamato decreto che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede che «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; il comma 8 dell’art. 554 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prescrive che le assunzioni vanno disposte secondo l’ordine della graduatoria e «nei limiti dei posti disponibili», va quindi interpretato alla luce delle disposizioni che individuano gli atti necessariamente prodromici alle assunzioni, con la conseguenza che la «disponibilità» non può essere riferita, come infondatamente pretendono i ricorrenti, alla sola presenza di posti vacanti dell’organico di diritto, occorrendo invece anche l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo di decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce (che per il personale della scuola implica anche la distribuzione regionale e provinciale delle vacanze da coprire attraverso l’instaurazione dei rapporti di impiego); pertanto, in ambito scolastico, il diritto soggettivo all’assunzione sorge, per il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti, unicamente qualora l’assunzione medesima sia stata autorizzata e la posizione in graduatoria sia tale da consentire all’aspirante di rientrare nel contingente stabilito dall’atto di macro-organizzazione; corollario di quanto si è sin qui detto è che l’autorizzazione ministeriale è elemento costitutivo del diritto all’instaurazione stabile del rapporto di impiego, non già un mero fatto impeditivo, e, pertanto, sulla base della regola generale desumibile dall’art. 2697 cod. civ., la stessa deve essere allegata e provata dal soggetto che pretende di essere titolare del diritto all’assunzione; non ha, pertanto, errato la Corte distrettuale nel disattendere le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, che, erroneamente, aveva ritenuto di poter desumere la «disponibilità» richiesta dal comma 8 dell’art. 554 d.lgs.n. 297/1994 dal solo raffronto con l’organico provinciale, a prescindere da ogni accertamento sull’esistenza e sui limiti dell’autorizzazione di cui si è più volte detto; 10. dalle considerazioni che precedono discende, inoltre, l’infondatezza dei motivi di ricorso che imputano alla Corte distrettuale di non avere rilevato l’inammissibilità della questione nuova, sollevata dal Ministero solo in grado di appello, e di avere ritenuto ammissibile la tardiva contestazione da parte di quest’ultimo delle condizioni in presenza delle quali sorge il diritto all’assunzione; 10.1. anche a volere tenere in disparte il mancato assolvimento dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., va detto che è ius receptumil principio secondo cui nel processo civile, le eccezioni, che consistono nell'allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedottoin giudizio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,si differenziano dalle mere difese, che si risolvono nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto dei nova in appello (cfr. fra le tante Cass. n. 14515/2019 e Cass. n. 8525/2020); nella specie, pertanto, poiché, come si è detto, il diritto all’assunzione non sorge se non in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, quelle condizioni andavano verificate anche d’ufficio dal giudice, a prescindere dalle posizioni assunte dalle parti, sicché ben poteva il Ministero far valere in grado di appello l’erroneità della pronuncia di primo grado, che il diritto aveva riconosciuto valorizzando la sola disponibilità di posti dell’organico di diritto, senza accertare anche se ed in quale misura fosse intervenuta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato; né la parte ricorrente può fondatamente invocare l’orientamento secondo cui il divieto di novain appello , ex art.437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado ( cfr. fra le tante Cass. n. 4854/2014), perché il principio affermato costituisce uno sviluppo di quello di non contestazione, che si riferisce solo alla prova dei fatti primari allegati dal ricorrente e costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, non alla loro qualificazione giuridica né, tanto meno, alle prospettazioni delle partisulle ragioni in iure per le quali una domanda deve essere accolta o disattesa; si aggiunga che il principio di non contestazione può operare solo in relazione ai fatti storici che la parte abbia puntualmente e specificatamente allegato nell’atto introduttivo (cfr. fra le tante Cass. n. 26908/2020), sicché avrebbe potuto spiegare effetti nella fattispecie solo qualora il ricorrente avesse posto a fondamento del suo diritto, oltre alla vacanza dell’organico di diritto ed alla posizione rivestita in graduatoria, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione richiesta dal richiamato art. 39 della legge n. 449/1997, evenienza, questa, che la Corte territoriale ha espressamente escluso ( pag. 10 della motivazione); i ricorrenti non allegano né dimostrano di avere puntualmente dedotto tutti i fatti costitutivi del diritto all’assunzione (ed anzi prospettano, anche in questa sede, un’interpretazione del quadro normativo incompatibile con l’allegazione in parola), sicché il motivo, con il quale si denuncia la violazione del principio di non contestazione, deve essere rigettato; 11. il quarto motivo è infondato; la motivazione della sentenza impugnata è tutt’altro che contraddittoria perché la Corte territoriale, dato atto del giudicato interno sul capo della pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sino a tutto il 2008, ha confermato la decisione ed ha rilevato, correttamente, che per il periodo successivo, a fronte dell’assorbimento operato dal Tribunale e conseguente all’accertamento del diritto alla definitiva assunzione, la domanda doveva essere riproposta dagli appellati, in quanto fondata su una causa petendi autonoma e distinta (il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato e non l’instaurazione stabile del rapporto di impiego); così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui tanto nel giudizio ordinario quanto nel rito del lavoro, le parti del processo di impugnazione, al di fuori delle ipotesi didomande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporreappello incidentale , son o tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre con il primo atto difensivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. ledomande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimasteassorbite ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 7940/2019; Cass. 25840/2021; Cass. n. 13721/2020); 12. infine è inammissibile il quarto motivo che contesta, quanto all’ammontare, la liquidazione del «danno comunitario», perché la censura sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità ( cfr. Cass. n. 11128/2023 e Cass. n. 6623/2023); 13. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, di conseguenza, occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002e nei termini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti; non occorre, invece, provvedere sulle spese del giudizio di cassazione pe