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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2026:463
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]182/26 PPU [Hardeker] ( i ) DL contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Esecuzione di una decisione di rimpatrio – Decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità di tale trattenimento »

I. Introduzione

1. Dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE ( 2 ) risulta che, in linea di principio, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno di un cittadino di un paese terzo, quest’ultimo deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio.

Ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, tale decisione deve non solo dichiarare l’irregolarità del soggiorno del cittadino di un paese terzo interessato e imporgli o attestargli l’obbligo di rimpatrio, come espressamente previsto dall’articolo 3, punto 4, di tale direttiva, ma anche individuare il paese terzo verso il quale egli deve rientrare volontariamente o essere allontanato, vale a dire il paese di destinazione ( 3 ).

2. L’articolo 5 della direttiva 2008/115, dal canto suo, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement , sancito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ), in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati ( 5 ), come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati ( 6 ), nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta ( 7 ).

3. Tali due obblighi sono intrinsecamente connessi nel senso che il rispetto del principio di non-refoulement è valutato con riferimento al paese verso il quale si intende ordinare il rimpatrio della persona interessata ( 8 ), vale a dire con riferimento al paese di destinazione indicato nella decisione di rimpatrio.

4. In siffatto contesto, si pone la questione di come valutare se il principio di non-refoulement sia rispettato qualora la decisione di rimpatrio menzioni più di un paese di destinazione e, in particolare, se sia possibile astenersi dall’effettuare tale valutazione fino alla determinazione del paese terzo verso il quale la persona interessata sarà effettivamente allontanata (in prosieguo: il «paese di destinazione definitivo»).

5. Sono queste, in sostanza, le questioni che sottopone alla Corte, nella presente causa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), adito con un ricorso avverso il trattenimento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio che indica tre paesi di destinazione.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

6. L’articolo 3 della direttiva 2008/115 è così formulato: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 3) “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: – nel proprio paese di origine, o – in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o – in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato; 4) “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio; 5) “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro; (...)».

7. L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato « Non-refoulement , interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», prevede quanto segue: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri (...) rispettano il principio di non-refoulement ».

8. L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

9. L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Trattenimento», ai paragrafi da 1 a 5 prevede quanto segue: «1.

Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri:

a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso,

b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento.

In tal caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito.

Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi».

B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]

10. L’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) ( 9 ), del 23 novembre 2000, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Se necessario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, [il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] dell’Asilo e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»)] può trattenere, ai fini dell’accompagnamento alla frontiera, lo straniero che (...) non si trovi in situazione di soggiorno regolare».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

11. Nel corso degli anni dal 2019 al 2025, DL, cittadino di un paese terzo, ha presentato domande di asilo in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri.

12. Il 27 gennaio 2026 è stato trasferito nei [OSCURATO:PERSONA].

Sentito in tale data nel corso di un’audizione precedente all’imposizione di una misura di trattenimento, DL ha affermato di avere due cittadinanze, essendo sua madre marocchina e suo padre algerino, ma di non disporre di documenti idonei a dimostrarlo.

Egli ha inoltre dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) e che sua madre risiedeva in Marocco e suo padre in Algeria.

13. Il 3 febbraio 2026 DL ha ritirato la propria domanda di asilo.

In tale data, nel corso dell’audizione precedente all’imposizione di una nuova misura di trattenimento, dopo essere stato informato del suo obbligo di lasciare il territorio dei [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’Unione europea e di ritornare in Marocco o in Algeria, DL ha dichiarato di provenire dalla Libia, ma di non poterlo dimostrare a causa della guerra.

Egli ha aggiunto di non avere alcun legame con il Marocco né con l’Algeria, di avere problemi familiari in Marocco e che il suo ritorno in Libia non era possibile a causa della guerra.

14. Sempre il 3 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di DL.

Con tale decisione, da un lato, è stato negato a DL un termine per la partenza volontaria e, dall’altro, sono stati indicati tre paesi di destinazione: il Marocco, l’Algeria e la Libia.

DL non ha proposto ricorso avverso detta decisione.

15. Lo stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione con cui DL è stato trattenuto al fine di preparare il suo rimpatrio in uno dei paesi di destinazione indicati nella decisione di rimpatrio e di portare a termine la procedura di allontanamento.

16. DL ha proposto ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Egli contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver valutato, nella decisione di rimpatrio e al momento di disporre il trattenimento, se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento della persona interessata (in prosieguo: la «valutazione alla luce del principio di non-refoulement »).

Egli sostiene che la decisione di rimpatrio non è quindi legittima e che, pertanto, la misura di trattenimento non poteva essere legittimamente disposta.

17. [OSCURATO:PERSONA] replica che la valutazione della legittimità della decisione di rimpatrio non ha avuto luogo in mancanza di un ricorso proposto avverso quest’ultima.

Egli afferma che è a causa del comportamento del ricorrente che è difficile sapere in quale dei tre paesi di destinazione menzionati quest’ultimo debba ritornare.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sarebbe eccessivo effettuare una valutazione teorica alla luce del principio di non-refoulement per uno o più di tali tre paesi.

Egli afferma che è solo a partire dal momento in cui il paese di destinazione verso il quale il ricorrente deve essere allontanato sarà chiaramente individuato – ad esempio, perché le autorità di tale paese gli avranno rilasciato un lasciapassare – che sarà possibile effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement nell’ambito del trattenimento.

18. Il giudice del rinvio osserva che, indicando nella decisione di rimpatrio tre paesi terzi come paesi di destinazione, il [OSCURATO:PERSONA] si è conformato alla sentenza 202201422/1/V2 del Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), dell’8 maggio 2024, secondo la quale la decisione in parola deve indicare il paese di destinazione anche nel caso in cui il cittadino di un paese terzo interessato non abbia dimostrato in modo credibile la propria cittadinanza e la propria origine.

Secondo la sentenza richiamata, in un caso del genere, non sarebbe possibile valutare in tale fase se il principio di non-refoulement sia rispettato ed è possibile esimersi da detta valutazione fintantoché le autorità non dispongano di informazioni supplementari sulla cittadinanza e sull’origine della persona interessata.

19. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al momento in cui le autorità debbano valutare la legittimità della decisione di rimpatrio alla luce del principio di non-refoulement nella situazione in cui, a causa del comportamento del cittadino di un paese terzo interessato, il paese di destinazione verso il quale egli dovrà essere allontanato non è chiaramente individuato.

Si tratta del momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, del momento dell’imposizione della misura di trattenimento o del momento in cui il paese di destinazione verso il quale egli dovrebbe essere allontanato è chiaramente individuato? Inoltre, suddetto giudice desidera sapere come debba essere effettuata tale valutazione in una simile situazione.

Peraltro, esso si interroga sulla propria competenza a verificare l’assenza di una siffatta valutazione nella fase di adozione della decisione di rimpatrio.

20. In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se in una situazione come quella in esame, in cui nella decisione di rimpatrio sono menzionati tre possibili paesi di [destinazione] e al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio non era (ancora) chiaro in quale paese lo straniero farà ritorno, debba essere effettuata una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio.

Se il giudice del trattenimento possa pronunciarsi d’ufficio su tale punto, come un requisito specifico della decisione di rimpatrio, anche se non gli è stato presentato alcun mezzo di ricorso avverso tale decisione di rimpatrio.

a) In caso di risposta affermativa, se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba riguardare tutti i possibili paesi di [destinazione] indicati nella decisione di rimpatrio.

Se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba essere effettuata come se lo straniero avesse la [cittadinanza] e l’origine dei menzionati paesi di [destinazione] o se ci si possa limitare a una valutazione basata soltanto sulla situazione generale nei paesi in questione, eventualmente in combinazione con quanto noto sullo straniero, come ad esempio la sua religione o il suo gruppo etnico.

Se, in tale contesto, occorra distinguere tra la valutazione che deve effettuare l’autorità amministrativa e quella che deve effettuare il giudice e, in caso affermativo, in che modo.

b) Quale ruolo svolga al riguardo la circostanza che lo straniero collabori o meno alla determinazione del suo paese di [destinazione]. 2) Se in una situazione come quella in esame, in cui nella decisione di rimpatrio sono menzionati tre possibili paesi di [destinazione] e al momento del trattenimento non era (ancora) chiaro in quale paese lo straniero debba ritornare, debba essere effettuata una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” al momento dell’adozione della misura di trattenimento, fermo restando che il trattenimento ha lo scopo di realizzare il rimpatrio di quello straniero, tra l’altro tenendolo a disposizione per la determinazione della sua [cittadinanza] o origine, e pertanto del paese in cui egli deve essere rimpatriato.

In caso affermativo, se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba vertere su tutti i possibili paesi di [destinazione] menzionati nella decisione di rimpatrio.

a) Quale ruolo svolga al riguardo la circostanza che lo straniero collabori o meno alla determinazione del suo paese di [destinazione]. 3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se in una situazione come quella in esame si possa attendere di effettuare una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” finché sia chiaro in quale paese lo straniero debba fare ritorno, ad esempio se la sua [cittadinanza] viene confermata dalle autorità di tale paese o se lo straniero stesso abbia dimostrato la sua [cittadinanza]».

21. Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

22. Con decisione del 23 marzo 2026, la Quarta Sezione ha accolto tale richiesta.

23. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 maggio 2026, nel corso della quale essi hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari

24. Il giudice del rinvio non ha indicato nelle sue questioni le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione.

Tuttavia, tenuto conto dell’oggetto delle questioni pregiudiziali e della loro motivazione, ritengo che non possano sorgere dubbi sul fatto che esse riguardino l’interpretazione degli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta.

25. Tali questioni si inseriscono nel solco della problematica, che è già stata oggetto della giurisprudenza della Corte, relativa alla portata delle competenze del giudice chiamato ad esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento del cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, tenuto conto dell’obbligo di garantire, durante la procedura di rimpatrio, il rispetto del principio di non-refoulement .

26. In particolare, nella sentenza del 4 settembre 2025, Adrar ( 10 ), la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino.

Nell’ipotesi in cui dovesse concludere che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento, essa sarebbe tenuta, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115, a rimettere immediatamente in libertà detto cittadino ( 11 ).

27. Con le sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte ad sviluppare la giurisprudenza di cui si tratta tenuto conto della specificità della decisione di rimpatrio alla base del trattenimento oggetto di esame nel procedimento principale.

Ricordo che tale decisione di rimpatrio indica tre paesi di destinazione e che, nell’adottarla, l’autorità nazionale competente non ha effettuato alcuna valutazione alla luce del principio di non-refoulement , non essendo stato possibile, a causa delle dichiarazioni equivoche della persona interessata in merito alle sue origini, indicare il paese di destinazione definitivo.

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla portata dell’obbligo delle autorità amministrative e del giudice chiamato a verificare la legittimità del trattenimento di garantire il rispetto del principio di non-refoulement nel caso in cui si sia rivelato difficile, se non impossibile, in sede di adozione della decisione di rimpatrio e all’atto di disporre la misura di trattenimento, determinare il paese di destinazione definitivo.

28. Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, sebbene il giudice del rinvio esprima dubbi quanto alla regolarità della prassi delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di astenersi, in modo espresso, dal procedere alla valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di adozione di una decisione di rimpatrio che indica provvisoriamente diversi paesi di destinazione, esso non si interroga sulla conformità alla direttiva 2008/115 di una prassi consistente nell’adottare una decisione di rimpatrio così formulata ( 12 ).

29. Orbene, a mio avviso occorre risolvere quest’ultima questione prima di analizzare le questioni sollevate dal giudice del rinvio, dato che la risposta ad essa può rendere queste ultime irrilevanti.

Infatti, se il giudice del rinvio dovesse essere competente, come esso ipotizza nella sua prima questione, a verificare la legittimità della decisione di rimpatrio, le sue questioni relative al modo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di indicazione in tale decisione di diversi paesi di destinazione si porrebbero soltanto nel caso in cui detta decisione così formulata fosse conforme alla direttiva 2008/115.

30. A questo proposito, come la Corte ha reiteratamente dichiarato, dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva in parola, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo ( 13 ).

Inoltre, è altrettanto assodato che, qualora l’autorità nazionale competente modifichi il paese di destinazione indicato in una decisione di rimpatrio anteriore, essa apporta una modifica al tal punto sostanziale a tale decisione di rimpatrio che si deve ritenere che la stessa abbia adottato una nuova decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115 ( 14 ).

31. Tale giurisprudenza è chiara e inequivocabile: la decisione di rimpatrio deve obbligatoriamente menzionare il paese di destinazione.

Non è quindi previsto, allo stato attuale del diritto dell’Unione quale interpretato dalla Corte, che l’autorità competente si limiti, nella propria decisione, a dichiarare l’obbligo di rimpatrio oppure ordini l’allontanamento senza determinare verso quale paese dovrà essere effettuato tale allontanamento ( 15 ).

La direttiva 2008/115 non prevede neanche la possibilità di derogare all’obbligo di indicare il paese di destinazione a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo ( 16 ).

32. Sebbene sia quindi indubitabile, alla luce della giurisprudenza attuale, che la decisione di rimpatrio debba indicare il paese di destinazione, non ne consegue che sia assolutamente vietato che essa ne indichi due o più.

A mio avviso, l’utilizzo da parte della Corte del termine «quello» ( 17 ), che lascia intendere che possa trattarsi soltanto di un unico paese terzo, non può essere decisivo, poiché l’eventuale pluralità dei paesi di destinazione non era stata presa in considerazione dalla Corte al momento dell’elaborazione della sua giurisprudenza.

33. Di conseguenza, occorre chiedersi se sia conforme alla direttiva 2008/115 il fatto che la decisione di rimpatrio indichi più di un paese di destinazione.

34. A mio avviso, tale direttiva non vi osta.

35. In primo luogo, sebbene le disposizioni della direttiva 2008/115 non conferiscano alle autorità nazionali un potere discrezionale per quanto riguarda l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, del paese di destinazione, resta il fatto che da esse risulta che più paesi possono soddisfare, simultaneamente, le condizioni per essere individuati come tali.

36. Infatti, tenuto conto della definizione del termine «rimpatrio», contenuta all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, può essere indicato come paese di destinazione o il paese di origine dell’interessato, oppure un paese di transito in conformità di accordi dell’Unione o bilaterali di riammissione o di altre intese, o un altro paese terzo in cui il cittadino del paese terzo in parola decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato ( 18 ).

Inoltre, è certamente concepibile che più di un paese rientri in una di tali tre categorie, segnatamente perché l’interessato possiede più cittadinanze o è transitato per più paesi terzi con i quali siano stati conclusi accordi di riammissione o altre intese.

37. Pertanto, poiché l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 non impone alcuna gerarchia tra le tre categorie di paesi di destinazione da esso previste, non si può escludere che più paesi terzi soddisfino, simultaneamente, le condizioni necessarie per essere indicati come paesi di destinazione.

38. In secondo luogo, una decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione non incide, di per sé, sul livello di tutela dei diritti fondamentali della persona interessata.

Da un lato, tale persona può sempre proporre ricorso avverso detta decisione e contestare, nell’ambito di quest’ultimo, l’indicazione di uno o più paesi di destinazione, facendo valere la violazione tanto dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 quanto dell’articolo 5 della stessa.

D’altro lato, una siffatta decisione non impedisce che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement possa essere effettuata.

Infatti, nulla osta a che sia verificato, con riguardo a tutti i paesi indicati in detta decisione, se la sua esecuzione esporrà l’interessato a un rischio reale di subire trattamenti vietati dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa ( 19 ).

39. In terzo luogo, è ben vero che l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione sembra contrastare con il concetto stesso di decisione di rimpatrio, che dovrebbe costituire la base giuridica dell’allontanamento, essendo quest’ultimo definito, all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115, come il trasporto fisico della persona interessata fuori dallo Stato membro.

In quanto tale, detta decisione sembra dover indicare un solo paese di destinazione, vale a dire il paese terzo verso il quale la persona di cui si tratta sarà effettivamente trasferita.

40. Tuttavia, dalle disposizioni della direttiva 2008/115 non risulta che essa imponga l’indicazione di un solo paese di destinazione nella decisione di rimpatrio.

Da un lato, come ho appena ricordato, l’allontanamento, quale definito da tale direttiva, determina il luogo verso il quale la persona interessata sarà allontanata soltanto in modo negativo: si tratta del trasporto «fuori dallo Stato membro».

D’altro lato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere l’adozione di una decisione o di un atto distinto dalla decisione di rimpatrio, di natura amministrativa o giudiziaria, che ordini l’allontanamento.

Sebbene, secondo la giurisprudenza della Corte, non sia possibile indicare, in tale decisione o atto, un paese di destinazione che non sia stato indicato nella decisione di rimpatrio ( 20 ), non si può escludere, a mio avviso, che sia indicato, in detta decisione o detto atto, quello fra i paesi indicati nella decisione di rimpatrio verso il quale la persona interessata sarà effettivamente allontanata.

Non si può neppure escludere che sia adottata una nuova decisione di rimpatrio, che indichi un solo paese di destinazione definitivo ( 21 ).

41. In quarto luogo, una siffatta indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione sembra poter contribuire positivamente all’efficacia della procedura di rimpatrio e all’abbreviazione della sua durata.

Infatti, qualora risultasse impossibile eseguire la decisione di rimpatrio per quanto riguarda uno dei paesi di destinazione indicati in tale decisione, ciò non escluderebbe la sua esecuzione mediante l’allontanamento della persona interessata – eventualmente sulla base di una decisione di allontanamento distinta, qualora il diritto nazionale ne preveda l’adozione – verso un altro paese di destinazione già indicato nella decisione di rimpatrio, senza che sia necessario adottare una nuova decisione di rimpatrio che indichi un nuovo paese di destinazione ( 22 ).

42. Nella situazione in cui, come nel procedimento principale, sussistano fondati motivi per ritenere che più paesi terzi soddisfino le condizioni per essere indicati come paesi di destinazione, l’indicazione di tutti tali paesi nella decisione di rimpatrio consente di avviare le operazioni necessarie per preparare il rimpatrio verso ciascuno dei paesi terzi menzionati.

L’allontanamento effettivo verso il paese terzo in cui esso risulterà oggettivamente possibile potrà essere effettuato senza alcuna modifica alla decisione di rimpatrio.

Qualora non fosse possibile, in quest’ultima situazione, indicare più di un paese di destinazione, sarebbe necessario avviare tutte le operazioni necessarie tenendo conto esclusivamente del paese indicato nella decisione di rimpatrio.

In caso di impossibilità di procedere all’allontanamento effettivo, occorrerebbe allora adottare una nuova decisione di rimpatrio che indichi un altro paese di destinazione e riavviare le medesime operazioni.

Tale modo di procedere prolungherebbe notevolmente la durata della procedura e potrebbe causare, in caso di trattenimento del cittadino di un paese terzo interessato, il superamento dei termini massimi dello stesso, previsti dalla direttiva 2008/115 ( 23 ).

43. In quinto luogo, è certamente possibile sostenere che, se la Corte ammettesse la prassi di indicare, nella decisione di rimpatrio, più di un paese di destinazione, ciò aprirebbe il vaso di Pandora poiché consentirebbe alle autorità nazionali di risolvere il problema relativo all’accertamento dei fatti necessari per indicare il paese di destinazione mediante l’indicazione nella decisione di rimpatrio di un numero illimitato di potenziali paesi di destinazione e di eludere così il rispetto dei requisiti applicabili al contenuto della decisione di rimpatrio.

L’approvazione di una siffatta prassi rischierebbe di consentire l’elusione dell’obbligo incombente alle autorità di indicare il paese di destinazione nella decisione di rimpatrio.

44. Sul punto in parola tengo a sottolineare che occorre distinguere fra due problematiche: da un lato, quella della facoltà oggettiva per le autorità nazionali di indicare, nella decisione di rimpatrio, più di un paese di destinazione e, dall’altro, quella della fondatezza della decisione per quanto riguarda l’indicazione di ciascuno dei paesi di destinazione menzionati.

Infatti, la decisione di indicare ciascuno di tali paesi deve basarsi su constatazioni di fatto fondate sulle dichiarazioni dell’interessato e su altre prove disponibili, constatazioni che possono essere soggette a controllo giurisdizionale.

45. Ne risulta, a mio avviso, che l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese come paese di destinazione non è contraria, di per sé, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della stessa ( 24 ).

46. Tuttavia, affinché la decisione di rimpatrio in tal modo redatta sia conforme alla direttiva 2008/115 deve essere soddisfatta una condizione.

Come ho già rilevato ( 25 ), devono sussistere elementi di fatto che giustifichino l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di un paese quale paese di destinazione.

È soprattutto necessario dimostrare le ragioni per le quali ciascun paese di destinazione menzionato nella decisione di rimpatrio soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115.

Ciascuna indicazione di un paese di destinazione è soggetta a controllo giurisdizionale.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

47. La prima questione pregiudiziale è composta dalla questione principale e da due sottoquestioni [prima questione, lettere a) e b)].

Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, in caso di difficoltà nel determinare un solo paese di destinazione nella fase di adozione della decisione di rimpatrio, il che porta all’indicazione di tre paesi di destinazione, la valutazione alla luce del principio di non-refoulement debba comunque essere effettuata dall’autorità che adotta la decisione in parola (prima questione, prima parte), in che modo detta valutazione debba essere effettuata [prima questione, lettera a)], e se ciò sia necessario anche nel caso in cui tali difficoltà siano dovute alla mancata cooperazione da parte dell’interessato [prima questione, lettera b)].

48. Parallelamente, tale giudice nutre tuttavia dubbi quanto alla propria competenza ad esaminare detta fase del procedimento, dato che esso è chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto non già avverso la decisione di rimpatrio, bensì avverso il trattenimento disposto a seguito dell’adozione di tale decisione (prima questione, seconda parte).

49. A mio avviso, tale seconda parte della prima questione dovrebbe essere esaminata in primo luogo, poiché, in caso di risposta negativa alla stessa, le risposte alla prima parte della questione in parola e alla prima questione, lettere a) e b), non saranno necessarie al giudice del rinvio per emettere la sua decisione nel procedimento principale.

D’altronde, dette sottoquestioni sono state sollevate in caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione.

50. Per quanto riguarda tale seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, sebbene non sia stato proposto ricorso avverso la decisione di rimpatrio, esso è nondimeno tenuto ad esaminare d’ufficio se si tratti di una decisione di rimpatrio sulla quale la misura di trattenimento può essere fondata.

L’esame in parola consiste, per detto giudice, in particolare, nel verificare se la decisione di rimpatrio sia conforme ai requisiti specifici di una siffatta decisione.

Esso deduce dalla giurisprudenza della Corte ( 26 ) che, tra tali requisiti specifici, figura la valutazione alla luce del principio di non-refoulement .

Partendo da questa premessa, esso si chiede se, nell’ambito del ricorso proposto avverso una misura di trattenimento imposta ai fini dell’allontanamento, esso debba altresì verificare se la decisione di rimpatrio sulla quale tale misura è fondata contenga una (corretta) valutazione alla luce del rispetto del principio di non-refoulement , ancorché detta decisione non sia stata sottoposta al controllo giurisdizionale.

51. Nell’utilizzare la nozione di «requisiti specifici» ( 27 ), il giudice del rinvio fa riferimento al punto 114 della sentenza FMS , nel quale la Corte dichiara che vi sono due elementi costitutivi della decisione di rimpatrio.

Tale giudice non utilizza l’espressione «elementi costitutivi» e non spiega come debba essere intesa, rispetto a quest’ultima, l’espressione «requisiti specifici».

Il fatto che esso consideri o meno le due nozioni come sinonimi non è decisivo, poiché dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che esso si chiede se l’assenza di valutazione alla luce del principio di non-refoulement possa comportare l’assenza di una decisione idonea a costituire il fondamento del trattenimento.

52. Pertanto, con la seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il giudice chiamato ad esaminare il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, la quale indica più di un paese di destinazione, sia altresì competente a verificare d’ufficio se, all’atto dell’adozione di quest’ultima decisione, si sia proceduto alla valutazione della sua legittimità alla luce del principio di non-refoulement e se, in mancanza di una siffatta valutazione, esso sia competente a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non deve essere considerata come base giuridica del trattenimento.

53. A mio avviso, le premesse su cui si basa la prima questione del giudice del rinvio sono corrette nel sistema giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle spiegazioni fornite dal giudice in parola.

Non vi è dubbio che, in tale sistema, il giudice incaricato della verifica del trattenimento deve accertare se sussista una base giuridica per l’adozione della decisione che esso deve esaminare, base giuridica che, nel caso di specie, è costituita dalla decisione di rimpatrio ( 28 ).

Quest’ultima decisione deve soddisfare determinati requisiti.

In particolare, oltre ai requisiti formali previsti per una decisione amministrativa secondo il diritto nazionale, essa deve essere adottata da un’autorità nazionale competente, identificare la persona interessata, dichiarare l’irregolarità del suo soggiorno, imporle o attestarle l’obbligo di rimpatrio ( 29 ) e, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata ( 30 ), indicare il paese di destinazione.

Se una decisione di rimpatrio non soddisfa dette condizioni, che sono gli elementi costitutivi di tale atto, essa non può essere considerata una base giuridica per adottare una misura di trattenimento.

Pertanto, poiché il giudice investito di un ricorso avverso il provvedimento di trattenimento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 ha concluso che la decisione di rimpatrio non contiene l’indicazione del paese di destinazione, esso dovrebbe dichiarare che il provvedimento di trattenimento non è legittimo e, per tale motivo, rimettere in libertà la persona interessata.

54. Tuttavia, sebbene dalla giurisprudenza costante della Corte ( 31 ) risulti che le competenze del giudice incaricato di verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento per quanto riguarda la valutazione alla luce del principio di non-refoulement devono essere determinate in modo ampio, resta il fatto che dalla giurisprudenza in parola risulta altresì che il compito del giudice si limita alla decisione relativa al mantenimento o meno in stato di trattenimento ( 32 ).

In particolare, da detta giurisprudenza non si evince che il giudice incaricato di verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento sia competente a valutare la legittimità della decisione di rimpatrio e, se del caso, ad annullarla.

55. È ben vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la direttiva 2008/115 procede all’armonizzazione delle norme e delle procedure relative all’adozione delle decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio di uno Stato membro e all’esecuzione di tali decisioni, armonizzazione alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare solo adottando disposizioni più favorevoli alle condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva ( 33 ).

Non è quindi teoricamente escluso che la normativa di uno Stato membro preveda una portata più ampia delle competenze del giudice chiamato a verificare la legittimità del trattenimento ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva rispetto a quella che risulta dalle disposizioni della medesima direttiva ( 34 ).

56. Tuttavia, la direttiva 2008/115 opera una netta distinzione tra la decisione di rimpatrio e la decisione di trattenimento.

In primo luogo, l’adozione e il controllo giurisdizionale della prima sono disciplinati dal capo III di tale direttiva, segnatamente agli articoli 12 e 13, mentre quelli della seconda sono disciplinati dal capo IV di detta direttiva, in particolare l’articolo

15. In secondo luogo, le condizioni di adozione di ciascuna di tali decisioni sono diverse ed è diverso anche il loro oggetto.

In terzo luogo, la legittimità del trattenimento imposto al fine di eseguire la decisione di rimpatrio è verificata alla luce della situazione giuridica della persona interessata quale determinata da quest’ultima decisione.

57. Ne consegue che la direttiva 2008/115 non prevede che il giudice investito del ricorso avverso il trattenimento di un cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio eserciti lo stesso controllo che può essere esercitato dal giudice chiamato a controllare tale decisione di rimpatrio.

Ciò sarebbe in contrasto con il sistema dei mezzi di ricorso istituito dalla direttiva in parola.

58. Per contro, sebbene sia vero, come rilevato dal giudice del rinvio, che spetta, secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], al giudice investito del ricorso avverso il trattenimento controllare se sussista una base giuridica per adottare una misura di trattenimento – nel caso di specie, la decisione di rimpatrio –, tale controllo non può andare oltre la verifica che la decisione controllata contenga tutti gli elementi costitutivi previsti per l’atto in discussione.

A mio avviso, sebbene elementi quali l’identità della persona interessata e il paese di destinazione sembrino effettivamente poter essere qualificati come «elementi costitutivi» di una decisione di rimpatrio, la cui assenza dovrebbe comportare che tale decisione non possa essere ritenuta una base giuridica legittima del trattenimento, il fatto di valutare la decisione in parola alla luce del principio di non-refoulement non costituisce un elemento del genere.

Infatti, si tratta non già di un elemento costitutivo della decisione di rimpatrio, bensì di una delle circostanze alla base della sua adozione, rilevante in particolare nell’ambito dell’indicazione del paese di destinazione.

La verifica della presa in considerazione di tale circostanza equivarrebbe in realtà al controllo della legittimità della decisione di rimpatrio.

Ciò non è compito del giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento alla luce della situazione giuridica del cittadino di un paese terzo interessato quale determinata dalla decisione di rimpatrio.

59. Rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Adrar , non sarebbe stato valutato, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento della persona interessata ( 35 ).

Se tale valutazione avesse avuto la natura di un requisito specifico il cui mancato rispetto comporta l’illegittimità della decisione di rimpatrio, la Corte l’avrebbe probabilmente dichiarato nella sua sentenza.

Inoltre, alla luce della menzionata sentenza, si deve ritenere che il giudice incaricato di controllare la legittimità del trattenimento sia tenuto ad effettuare la propria valutazione alla luce del principio di non-refoulement e che le sue competenze non siano limitate al controllo della valutazione svolta dalle autorità amministrative.

Ciò avvalora la conclusione secondo cui l’assenza di una siffatta valutazione al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio non può essere determinante al fine di stabilire se la decisione di rimpatrio soddisfi i requisiti necessari affinché essa possa costituire una base giuridica per l’adozione di una misura di trattenimento.

60. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, la quale indica più di un paese di destinazione, non è competente a verificare d’ufficio se, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, sia stato valutato se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento di tale cittadino e, in assenza di una siffatta valutazione, a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non può essere considerata come base giuridica per adottare una misura di trattenimento.

61. Tenuto conto di tale risposta alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla prima parte di tale questione né alle sottoquestioni a) e b).

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

62. La seconda questione pregiudiziale è composta dalla questione principale, suddivisa in due parti, e da una sottoquestione [seconda questione, lettera a)].

Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, in caso di indicazione nella decisione di rimpatrio di tre paesi di destinazione e in caso di assenza (temporanea) della decisione sul paese di destinazione definitivo, occorra effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della misura di trattenimento (seconda questione, prima parte), se l’esame debba vertere su tutti i paesi indicati (seconda questione, seconda parte) e se la mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato incida sulla portata di tale obbligo [seconda questione, lettera a)].

63. Il giudice del rinvio rileva che non è possibile effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement quando si è in presenza di tre potenziali paesi di destinazione e non è chiaro verso quale paese il ricorrente possa essere rimpatriato.

Sarebbe ipotizzabile soltanto effettuare una valutazione meno completa.

Tale giudice ritiene che possa essere pertinente stabilire se sia lo stesso cittadino di un paese terzo interessato a generare confusione indicando più cittadinanze o regioni di origine, rendendo così difficile, se non impossibile, l’accertamento di un eventuale rischio di «refoulement»

64. Dalla formulazione della seconda questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio individua due problemi che rendono difficile l’esecuzione dell’obbligo incombente all’autorità amministrativa: da un lato, l’assenza di informazioni sufficienti sul cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio e, dall’altro, il fatto che la decisione di rimpatrio indichi più di un paese di destinazione.

Tali due problemi sono intrinsecamente connessi, poiché il secondo è il risultato del primo.

Pertanto, ritengo opportuno esaminarli separatamente, dato che una simile connessione può non essere evidente in altre cause ( 36 ).

Premetterò alla mia analisi un’osservazione preliminare.

1. Osservazione preliminare

65. Sebbene il giudice del rinvio si interroghi esplicitamente sull’obbligo che incombe all’autorità che dispone la misura di trattenimento ( 37 ), ritengo che, al fine di fornirgli una risposta utile, sia necessario ampliare la portata della questione ed esaminare anche l’obbligo di effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement incombente a tale giudice,.

66. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza costante, il giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento non deve limitarsi a controllare la valutazione effettuata dall’autorità amministrativa.

La Corte ha già precisato, a questo proposito, che, nell’ambito di tale controllo, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità.

A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale.

Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato.

Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione.

I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa ( 38 ).

67. Inoltre, secondo la Corte, l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato.

Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio ( 39 ).

68. In tale contesto, la Corte ha dichiarato nella sentenza Adrar che l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino e, qualora tale principio osti all’allontanamento, deve rimettere immediatamente in libertà detto cittadino ( 40 ).

69. Pertanto, indipendentemente dagli elementi presi in considerazione dall’autorità amministrativa che ha disposto la misura di trattenimento sottoposta al controllo del giudice, spetta a quest’ultimo effettuare, nell’ambito del controllo della legittimità del trattenimento, la propria valutazione alla luce del principio di non-refoulement sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, a prescindere dal fatto che essi siano stati accessibili o meno all’autorità amministrativa che ha disposto la misura di trattenimento.

Ne consegue che tale valutazione non deve limitarsi alla verifica del rispetto, da parte dell’autorità amministrativa, del suo obbligo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement , ma deve essere distinta e autonoma rispetto alla valutazione eventualmente effettuata da detta autorità.

70. Per contro, per quanto riguarda la natura della valutazione, tanto l’autorità amministrativa quanto l’autorità giudiziaria devono effettuare la medesima analisi, consistente, in sostanza, nel rispondere alla questione se, tenuto conto di tutti gli elementi relativi, da un lato, alla persona interessata e, dall’altro, al paese di destinazione, tale persona sarebbe esposta, in caso di esecuzione della decisione di rimpatrio, a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

71. La risposta da dare alla questione sollevata dal giudice del rinvio vale dunque, per quanto riguarda la valutazione che deve essere effettuata, tanto per l’autorità che ha disposto la misura di trattenimento quanto per l’autorità giudiziaria chiamata a controllare quest’ultima decisione.

2. Sul problema della mancanza di informazioni sul cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio

72. Quello ora in discussione è un problema importante che incide sull’efficacia delle procedure di rimpatrio in generale.

Esso non scaturisce necessariamente da dichiarazioni di un cittadino di un paese terzo che indica, come nel caso di specie, più paesi di origine.

È facile immaginare che la persona interessata rifiuti di indicare il proprio paese di origine o dichiari, spesso nell’ambito delle procedure di protezione internazionale, come paese di origine un solo paese terzo, che in realtà non è il suo paese di origine.

Come risulta dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, nonché dalla proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115, tale problema è lungi dall’essere eccezionale ( 41 ).

Orbene, la determinazione dell’identità e dell’origine della persona interessata è indispensabile affinché possa essere indicato, come paese di destinazione, il paese di origine della persona in parola conformemente all’articolo 3, punto 3, primo trattino, della direttiva 2008/115.

73. Si tratta quindi di un classico problema di applicazione del diritto, vuoi per mezzo di un atto amministrativo vuoi per tramite di un atto giudiziario, vale a dire dell’accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista della norma applicata.

Per quanto riguarda la determinazione del paese di destinazione nella decisione di rimpatrio, spetta all’autorità competente effettuare gli accertamenti necessari, tenendo conto delle dichiarazioni della persona interessata.

Soprattutto, non è escluso che i fatti accertati al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio risultino non veri nel corso della procedura di rimpatrio.

Si tratta di un rischio insito in tale procedura.

74. Cionondimeno, alla luce della giurisprudenza della Corte ( 42 ), l’autorità che adotta la decisione di rimpatrio è tenuta ad effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement e il risultato di detta valutazione incide sul contenuto di tale decisione.

Infatti, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che un cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio che prende in considerazione, come paese di destinazione, un paese in cui esistono seri e comprovati motivi per ritenere che, se fosse data esecuzione a siffatta decisione, tale cittadino sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta ( 43 ).

75. In siffatto contesto, occorre senz’altro respingere l’idea secondo cui la valutazione alla luce del principio di non-refoulement potrebbe non essere proprio svolta a causa delle difficoltà di accertamento dei fatti pertinenti dovute alla mancanza di informazioni sufficienti sul cittadino di un paese terzo interessato dalla decisione di rimpatrio.

Infatti, la direttiva 2008/115 non prevede alcuna deroga a tale obbligo in caso di mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ( 44 ).

76. Di conseguenza, detta valutazione dovrebbe avvenire anche al momento del trattenimento di un cittadino di un paese terzo e in sede di controllo della legittimità di tale trattenimento.

Alla luce, da un lato, della natura assoluta dell’obbligo di cui trattasi e, dall’altro, delle difficoltà oggettive e pratiche dell’accertamento dei fatti rilevanti concernenti la persona oggetto della procedura di rimpatrio, a mio avviso occorre ritenere che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement debba essere effettuata tenendo conto di tutte le informazioni attendibili disponibili al momento della valutazione riguardante la persona interessata e la situazione nel paese di destinazione.

77. Qualora le autorità competenti dispongano di informazioni attendibili sul cittadino di un paese terzo interessato e sulla situazione nel paese di destinazione da cui risulti che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento di tale cittadino, esse sono tenute a constatare che il principio in discussione osta al suo trattenimento.

In mancanza di siffatte informazioni, detta valutazione avrà necessariamente un carattere generale.

78. A tale riguardo, ricordo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità nazionale di procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati in termini perentori da queste due disposizioni della Carta ( 45 ).

Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 impone, in caso di mantenimento di una misura di trattenimento, un riesame periodico «ad intervalli ragionevoli» al fine di verificare la permanenza dei requisiti di legittimità del trattenimento.

Qualora le informazioni disponibili consentano all’autorità competente di effettuare soltanto una valutazione molto generale alla luce del principio di non-refoulement , quest’ultima potrà essere aggiornata in caso di mutamento delle circostanze.

3. Sul modo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione

79. Tenuto conto di quanto precede, osservo che la particolarità della presente causa rispetto ad altre cause in cui si pone il problema della determinazione dei fatti pertinenti consiste nel fatto che dalla decisione di rimpatrio di cui trattasi risulta che l’allontanamento potrebbe essere effettuato verso tre paesi terzi, mentre, logicamente, sarà effettuato verso uno solo di tali paesi.

80. A mio avviso, nulla osta a che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement sia effettuata separatamente rispetto a ciascun paese terzo indicato, tenendo conto di tutte le informazioni che hanno giustificato l’indicazione di ciascun paese di destinazione, integrate da tutte le informazioni disponibili sul cittadino di un paese terzo interessato e sulla situazione nel paese di destinazione indicato.

81. La questione particolare che si pone in tale situazione è quella delle conseguenze da trarre dalla constatazione che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento verso uno dei paesi terzi indicati.

82. Sono ipotizzabili tre casi: 1) si constata l’assenza di violazione del principio di non-refoulement qualunque sia il paese di destinazione dell’interessato; 2) si constata la violazione di tale principio in caso di allontanamento verso un qualsiasi paese indicato nella decisione di rimpatrio; 3) si constata la violazione di detto principio in caso di allontanamento verso alcuni paesi indicati nella decisione di rimpatrio, ma non tutti.

83. I primi due casi non pongono difficoltà.

Essi sono analoghi alle situazioni in cui la decisione di rimpatrio indica unicamente un solo paese di destinazione.

Le conseguenze da trarne dovrebbero quindi essere analoghe, se non identiche, a quelle dell’assenza di violazione del principio di non-refoulement e della constatazione della violazione di tale principio in caso di esecuzione di una decisione di rimpatrio che indichi un solo paese di destinazione.

84. Soltanto il terzo caso appare problematico.

Sono teoricamente possibili due soluzioni.

85. In primo luogo, si potrebbe sostenere che la possibilità di allontanare l’interessato verso uno dei paesi indicati nella decisione di rimpatrio senza che sia disatteso il principio di non-refoulement significa che il trattenimento non comporta la violazione di tale principio.

In secondo luogo, si potrebbe affermare che la possibilità di allontanare l’interessato verso uno dei paesi indicati nella decisione di rimpatrio che avrebbe come effetto la violazione del principio di non-refoulement significa che il trattenimento comporta la violazione di detto principio.

86. Ricordo che, sebbene le competenze del giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento siano ampie, non vi è dubbio che tale giudice non è competente a modificare o annullare la decisione di rimpatrio.

Indipendentemente dalla sua valutazione dell’allontanamento verso il paese terzo indicato alla luce del principio di non-refoulement , va sottolineato che esso può soltanto o respingere il ricorso e convalidare quindi il trattenimento, oppure accogliere il ricorso e rimettere in libertà la persona interessata.

Come ho già sottolineato, detto giudice non esercita un controllo continuo della legittimità della decisione di rimpatrio.

87. Infatti, il medesimo giudice dovrebbe rimettere in libertà il cittadino di un paese terzo interessato qualora constatasse che l’esecuzione della decisione di rimpatrio non è possibile.

Tale impossibilità sussiste solo nel caso in cui non sia possibile alcun allontanamento verso un paese di destinazione senza che sia violato il principio di non-refoulement .

88. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia possibile l’allontanamento verso un paese di destinazione senza che tale principio sia violato, il trattenimento non viola il principio di non-refoulement .

89. In siffatte circostanze, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, tanto al momento dell’adozione di una misura di trattenimento al fine di garantire l’esecuzione della decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione quanto in sede di controllo della legittimità del trattenimento, le autorità competenti sono tenute a valutare se il principio di non-refoulement osti all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare verso ciascuno di tali paesi e a constatare che il menzionato principio osta al trattenimento della persona di cui si tratta qualora l’allontanamento verso ciascuno di detti paesi abbia come conseguenza la violazione di detto principio.

Tale obbligo incombe alle autorità in parola indipendentemente dal fatto che l’indicazione di più di un paese di destinazione nella decisione di rimpatrio derivi dalla mancata cooperazione da parte del cittadino di cui si tratta.

Nell’ambito dell’adempimento di siffatto obbligo, tali autorità dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni attendibili a loro disposizione riguardanti detto cittadino e della situazione nel paese di destinazione.

D. Sulla terza questione pregiudiziale

90. La terza questione è stata sollevata in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale.

Poiché propongo di rispondere in senso affermativo alla seconda questione, ritengo che non occorra rispondere alla terza.

Infatti, la conferma dell’obbligo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio e della decisione di trattenimento implica che l’ipotesi prevista nella terza questione, secondo la quale tale valutazione potrebbe essere rinviata ad una fase successiva, debba essere respinta.

V. Conclusione

91. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: Gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: – l’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, la quale indica più di un paese di destinazione, non è competente a verificare d’ufficio se, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, sia stato valutato se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento di tale cittadino e, in assenza di una siffatta valutazione, a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non può essere considerata come base giuridica per adottare una misura di trattenimento; – tanto al momento dell’adozione di una misura di trattenimento al fine di garantire l’esecuzione della decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione quanto in sede di controllo della legittimità del trattenimento, le autorità competenti sono tenute a valutare se il principio di non-refoulement osti all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare verso ciascuno di tali paesi e a constatare che il menzionato principio osta al trattenimento della persona di cui si tratta qualora l’allontanamento verso ciascuno di detti paesi abbia come conseguenza la violazione di detto principio.

Tale obbligo incombe alle autorità in parola indipendentemente dal fatto che l’indicazione di più di un paese di destinazione nella decisione di rimpatrio derivi dalla mancata cooperazione da parte del cittadino di cui si tratta.

Nell’ambito dell’adempimento di siffatto obbligo, tali autorità dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni attendibili a loro disposizione riguardanti detto cittadino e della situazione nel paese di destinazione. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 3 V., a tale riguardo, in particolare, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 34 e giurisprudenza citata). 4 In prosieguo: la «Carta». 5 Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Raccolta dei trattati delle Nazioni unite , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)] ed entrata in vigore il 22 aprile 1954. 6 Concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967. 7

V. sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico) (C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 55). 8

V. sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU; in prosieguo: la «sentenza FMS», EU:C:2020:367, punto 119). 9 Stb. 2000, n. 495. 10 C‑313/25 PPU; in prosieguo: la «sentenza Adrar », EU:C:2025:647. 11

V. sentenza Adrar (punto 73). 12 In udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, in tale Stato, circa un quarto delle decisioni di rimpatrio all’origine del trattenimento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicano diversi paesi di destinazione. 13

V. sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 34 e giurisprudenza citata). 14

V. sentenza FMS (punto 116). 15 Il carattere di tale decisione potrebbe cambiare in futuro: v. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio [COM(2025) 101 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115»).

L’articolo 7, paragrafo 4, di tale proposta prevede la possibilità di indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio nella decisione di rimpatrio, qualora le informazioni di cui dispongono le autorità competenti non siano sufficienti per determinare un paese di rimpatrio al momento dell’emissione della decisione di rimpatrio. 16 La direttiva 2008/115 fa riferimento alla mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato soltanto all’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), ai sensi del quale tale circostanza può giustificare il prolungamento del periodo di trattenimento. 17

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 18

V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro) (C‑673/19, EU:C:2020:840, paragrafi da 33 a 36) e sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro) (C‑673/19, EU:C:2021:127, punti da 40 a 42). 19 Tale ipotesi non è tuttavia quella di cui trattasi nel procedimento principale, come risulta chiaramente dalla decisione di rinvio. 20

V. sentenza FMS (punto 116). 21

V. giurisprudenza citata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni.

Dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] risulta che è previsto, secondo la prassi amministrativa dei [OSCURATO:PERSONA], che, in caso di indicazione di più paesi di destinazione nella decisione di rimpatrio, prima dell’allontanamento della persona interessata venga adottata una nuova decisione di rimpatrio che indichi un solo paese di destinazione. 22

V. sentenza FMS (punto 116). 23

V. articolo 15, paragrafo 6, di tale direttiva. 24 Questa sembra essere anche l’opinione del Raad van State (Consiglio di Stato).

V. sentenza 202006815/1/V3, del 2 giugno 2021, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2021:1155 , punto

7.1. 25

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 26 Il giudice del rinvio menziona a tale riguardo il punto 114 della sentenza FMS . 27 «specifieke vereisten» in lingua neerlandese. 28 Dalle osservazioni formulate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza risulta che la giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trattenimento sia possibile solo se in precedenza sia stata adottata una decisione di rimpatrio. 29 Come dichiarato dalla Corte al punto 114 della sentenza FMS , citata dal giudice del rinvio. 30

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 31 V., in particolare, sentenza Adrar (punti 71 e 72 e giurisprudenza citata). 32

V. sentenza Adrar (punto 73). 33

V. sentenza del 26 marzo 2026, Tadmur (C‑202/25, EU:C:2026:257, punto 46 e giurisprudenza citata). 34 Non sembra essere questo il caso per quanto riguarda il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione. 35

V. sentenza Adrar (punto 20). 36 È facile immaginare che la decisione di rimpatrio indichi due paesi di destinazione, ma che ciò non sia dovuto alle difficoltà di determinazione dell’identità della persona che ha una doppia cittadinanza, poiché quest’ultima circostanza è sufficientemente suffragata dai dati disponibili. 37 Si veda il testo della seconda questione, in particolare la parte di frase «al momento dell’adozione della misura di trattenimento». 38

V. sentenza Adrar (punto 71 e giurisprudenza citata). 39

V. sentenza Adrar (punto 72 e giurisprudenza citata). 40

V. sentenza Adrar (punto 73). 41 V., in particolare, pagina 12 della proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115. 42

V. paragrafi 2 e 3 delle presenti conclusioni. 43

V. sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 50 e giurisprudenza citata).

Tale giurisprudenza è stata recentemente confermata nella sentenza del 26 marzo 2026, Tadmur (C‑202/25, EU:C:2026:257, punto 46 e giurisprudenza citata). 44 V., a tale riguardo, nota 16 delle presenti conclusioni. 45

V. sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 38).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]182/26 PPU [Hardeker] ( i ) DL contro [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Esecuzione di una decisione di rimpatrio – Decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità di tale trattenimento » I. Introduzione 1. Dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE ( 2 ) risulta che, in linea di principio, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno di un cittadino di un paese terzo, quest’ultimo deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, tale decisione deve non solo dichiarare l’irregolarità del soggiorno del cittadino di un paese terzo interessato e imporgli o attestargli l’obbligo di rimpatrio, come espressamente previsto dall’articolo 3, punto 4, di tale direttiva, ma anche individuare il paese terzo verso il quale egli deve rientrare volontariamente o essere allontanato, vale a dire il paese di destinazione ( 3 ). 2. L’articolo 5 della direttiva 2008/115, dal canto suo, impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non-refoulement , sancito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ), in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati ( 5 ), come integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati ( 6 ), nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta ( 7 ). 3. Tali due obblighi sono intrinsecamente connessi nel senso che il rispetto del principio di non-refoulement è valutato con riferimento al paese verso il quale si intende ordinare il rimpatrio della persona interessata ( 8 ), vale a dire con riferimento al paese di destinazione indicato nella decisione di rimpatrio. 4. In siffatto contesto, si pone la questione di come valutare se il principio di non-refoulement sia rispettato qualora la decisione di rimpatrio menzioni più di un paese di destinazione e, in particolare, se sia possibile astenersi dall’effettuare tale valutazione fino alla determinazione del paese terzo verso il quale la persona interessata sarà effettivamente allontanata (in prosieguo: il «paese di destinazione definitivo»). 5. Sono queste, in sostanza, le questioni che sottopone alla Corte, nella presente causa, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), adito con un ricorso avverso il trattenimento di un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio che indica tre paesi di destinazione. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 6. L’articolo 3 della direttiva 2008/115 è così formulato: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 3)      “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente: –        nel proprio paese di origine, o –        in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o –        in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato; 4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio; 5)      “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro; (...)». 7. L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato « Non-refoulement , interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», prevede quanto segue: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri (...) rispettano il principio di non-refoulement ». 8. L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio», al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5». 9. L’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato «Trattenimento», ai paragrafi da 1 a 5 prevede quanto segue: «1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a)      sussiste un rischio di fuga o b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. 2.      Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli [OSCURATO:PERSONA] membri: a)      prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso, b)      oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. 3.      In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria. 4.      Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. 5.      Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi». B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 10. L’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) ( 9 ), del 23 novembre 2000, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Se necessario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, [il [OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie ([OSCURATO:PERSONA] dell’Asilo e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»)] può trattenere, ai fini dell’accompagnamento alla frontiera, lo straniero che (...) non si trovi in situazione di soggiorno regolare». III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 11. Nel corso degli anni dal 2019 al 2025, DL, cittadino di un paese terzo, ha presentato domande di asilo in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. 12. Il 27 gennaio 2026 è stato trasferito nei [OSCURATO:PERSONA]. Sentito in tale data nel corso di un’audizione precedente all’imposizione di una misura di trattenimento, DL ha affermato di avere due cittadinanze, essendo sua madre marocchina e suo padre algerino, ma di non disporre di documenti idonei a dimostrarlo. Egli ha inoltre dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) e che sua madre risiedeva in Marocco e suo padre in Algeria. 13. Il 3 febbraio 2026 DL ha ritirato la propria domanda di asilo. In tale data, nel corso dell’audizione precedente all’imposizione di una nuova misura di trattenimento, dopo essere stato informato del suo obbligo di lasciare il territorio dei [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’Unione europea e di ritornare in Marocco o in Algeria, DL ha dichiarato di provenire dalla Libia, ma di non poterlo dimostrare a causa della guerra. Egli ha aggiunto di non avere alcun legame con il Marocco né con l’Algeria, di avere problemi familiari in Marocco e che il suo ritorno in Libia non era possibile a causa della guerra. 14. Sempre il 3 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di DL. Con tale decisione, da un lato, è stato negato a DL un termine per la partenza volontaria e, dall’altro, sono stati indicati tre paesi di destinazione: il Marocco, l’Algeria e la Libia. DL non ha proposto ricorso avverso detta decisione. 15. Lo stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione con cui DL è stato trattenuto al fine di preparare il suo rimpatrio in uno dei paesi di destinazione indicati nella decisione di rimpatrio e di portare a termine la procedura di allontanamento. 16. DL ha proposto ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver valutato, nella decisione di rimpatrio e al momento di disporre il trattenimento, se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento della persona interessata (in prosieguo: la «valutazione alla luce del principio di non-refoulement »). Egli sostiene che la decisione di rimpatrio non è quindi legittima e che, pertanto, la misura di trattenimento non poteva essere legittimamente disposta. 17. [OSCURATO:PERSONA] replica che la valutazione della legittimità della decisione di rimpatrio non ha avuto luogo in mancanza di un ricorso proposto avverso quest’ultima. Egli afferma che è a causa del comportamento del ricorrente che è difficile sapere in quale dei tre paesi di destinazione menzionati quest’ultimo debba ritornare. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sarebbe eccessivo effettuare una valutazione teorica alla luce del principio di non-refoulement per uno o più di tali tre paesi. Egli afferma che è solo a partire dal momento in cui il paese di destinazione verso il quale il ricorrente deve essere allontanato sarà chiaramente individuato – ad esempio, perché le autorità di tale paese gli avranno rilasciato un lasciapassare – che sarà possibile effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement nell’ambito del trattenimento. 18. Il giudice del rinvio osserva che, indicando nella decisione di rimpatrio tre paesi terzi come paesi di destinazione, il [OSCURATO:PERSONA] si è conformato alla sentenza 202201422/1/V2 del Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), dell’8 maggio 2024, secondo la quale la decisione in parola deve indicare il paese di destinazione anche nel caso in cui il cittadino di un paese terzo interessato non abbia dimostrato in modo credibile la propria cittadinanza e la propria origine. Secondo la sentenza richiamata, in un caso del genere, non sarebbe possibile valutare in tale fase se il principio di non-refoulement sia rispettato ed è possibile esimersi da detta valutazione fintantoché le autorità non dispongano di informazioni supplementari sulla cittadinanza e sull’origine della persona interessata. 19. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al momento in cui le autorità debbano valutare la legittimità della decisione di rimpatrio alla luce del principio di non-refoulement nella situazione in cui, a causa del comportamento del cittadino di un paese terzo interessato, il paese di destinazione verso il quale egli dovrà essere allontanato non è chiaramente individuato. Si tratta del momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, del momento dell’imposizione della misura di trattenimento o del momento in cui il paese di destinazione verso il quale egli dovrebbe essere allontanato è chiaramente individuato? Inoltre, suddetto giudice desidera sapere come debba essere effettuata tale valutazione in una simile situazione. Peraltro, esso si interroga sulla propria competenza a verificare l’assenza di una siffatta valutazione nella fase di adozione della decisione di rimpatrio. 20. In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se in una situazione come quella in esame, in cui nella decisione di rimpatrio sono menzionati tre possibili paesi di [destinazione] e al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio non era (ancora) chiaro in quale paese lo straniero farà ritorno, debba essere effettuata una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio. Se il giudice del trattenimento possa pronunciarsi d’ufficio su tale punto, come un requisito specifico della decisione di rimpatrio, anche se non gli è stato presentato alcun mezzo di ricorso avverso tale decisione di rimpatrio. a)      In caso di risposta affermativa, se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba riguardare tutti i possibili paesi di [destinazione] indicati nella decisione di rimpatrio. Se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba essere effettuata come se lo straniero avesse la [cittadinanza] e l’origine dei menzionati paesi di [destinazione] o se ci si possa limitare a una valutazione basata soltanto sulla situazione generale nei paesi in questione, eventualmente in combinazione con quanto noto sullo straniero, come ad esempio la sua religione o il suo gruppo etnico. Se, in tale contesto, occorra distinguere tra la valutazione che deve effettuare l’autorità amministrativa e quella che deve effettuare il giudice e, in caso affermativo, in che modo. b)      Quale ruolo svolga al riguardo la circostanza che lo straniero collabori o meno alla determinazione del suo paese di [destinazione]. 2)      Se in una situazione come quella in esame, in cui nella decisione di rimpatrio sono menzionati tre possibili paesi di [destinazione] e al momento del trattenimento non era (ancora) chiaro in quale paese lo straniero debba ritornare, debba essere effettuata una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” al momento dell’adozione della misura di trattenimento, fermo restando che il trattenimento ha lo scopo di realizzare il rimpatrio di quello straniero, tra l’altro tenendolo a disposizione per la determinazione della sua [cittadinanza] o origine, e pertanto del paese in cui egli deve essere rimpatriato. In caso affermativo, se la valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” debba vertere su tutti i possibili paesi di [destinazione] menzionati nella decisione di rimpatrio. a)      Quale ruolo svolga al riguardo la circostanza che lo straniero collabori o meno alla determinazione del suo paese di [destinazione]. 3)      In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se in una situazione come quella in esame si possa attendere di effettuare una valutazione alla luce del principio del “ non-refoulement ” finché sia chiaro in quale paese lo straniero debba fare ritorno, ad esempio se la sua [cittadinanza] viene confermata dalle autorità di tale paese o se lo straniero stesso abbia dimostrato la sua [cittadinanza]». 21. Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 22. Con decisione del 23 marzo 2026, la Quarta Sezione ha accolto tale richiesta. 23. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 maggio 2026, nel corso della quale essi hanno risposto ai quesiti per risposta orale loro rivolti dalla Corte. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari 24. Il giudice del rinvio non ha indicato nelle sue questioni le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione. Tuttavia, tenuto conto dell’oggetto delle questioni pregiudiziali e della loro motivazione, ritengo che non possano sorgere dubbi sul fatto che esse riguardino l’interpretazione degli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta. 25. Tali questioni si inseriscono nel solco della problematica, che è già stata oggetto della giurisprudenza della Corte, relativa alla portata delle competenze del giudice chiamato ad esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento del cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio, tenuto conto dell’obbligo di garantire, durante la procedura di rimpatrio, il rispetto del principio di non-refoulement . 26. In particolare, nella sentenza del 4 settembre 2025, Adrar ( 10 ), la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria chiamata a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino. Nell’ipotesi in cui dovesse concludere che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento, essa sarebbe tenuta, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115, a rimettere immediatamente in libertà detto cittadino ( 11 ). 27. Con le sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte ad sviluppare la giurisprudenza di cui si tratta tenuto conto della specificità della decisione di rimpatrio alla base del trattenimento oggetto di esame nel procedimento principale. Ricordo che tale decisione di rimpatrio indica tre paesi di destinazione e che, nell’adottarla, l’autorità nazionale competente non ha effettuato alcuna valutazione alla luce del principio di non-refoulement , non essendo stato possibile, a causa delle dichiarazioni equivoche della persona interessata in merito alle sue origini, indicare il paese di destinazione definitivo. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla portata dell’obbligo delle autorità amministrative e del giudice chiamato a verificare la legittimità del trattenimento di garantire il rispetto del principio di non-refoulement nel caso in cui si sia rivelato difficile, se non impossibile, in sede di adozione della decisione di rimpatrio e all’atto di disporre la misura di trattenimento, determinare il paese di destinazione definitivo. 28. Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, sebbene il giudice del rinvio esprima dubbi quanto alla regolarità della prassi delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] di astenersi, in modo espresso, dal procedere alla valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di adozione di una decisione di rimpatrio che indica provvisoriamente diversi paesi di destinazione, esso non si interroga sulla conformità alla direttiva 2008/115 di una prassi consistente nell’adottare una decisione di rimpatrio così formulata ( 12 ). 29. Orbene, a mio avviso occorre risolvere quest’ultima questione prima di analizzare le questioni sollevate dal giudice del rinvio, dato che la risposta ad essa può rendere queste ultime irrilevanti. Infatti, se il giudice del rinvio dovesse essere competente, come esso ipotizza nella sua prima questione, a verificare la legittimità della decisione di rimpatrio, le sue questioni relative al modo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di indicazione in tale decisione di diversi paesi di destinazione si porrebbero soltanto nel caso in cui detta decisione così formulata fosse conforme alla direttiva 2008/115. 30. A questo proposito, come la Corte ha reiteratamente dichiarato, dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva in parola, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo ( 13 ). Inoltre, è altrettanto assodato che, qualora l’autorità nazionale competente modifichi il paese di destinazione indicato in una decisione di rimpatrio anteriore, essa apporta una modifica al tal punto sostanziale a tale decisione di rimpatrio che si deve ritenere che la stessa abbia adottato una nuova decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115 ( 14 ). 31. Tale giurisprudenza è chiara e inequivocabile: la decisione di rimpatrio deve obbligatoriamente menzionare il paese di destinazione. Non è quindi previsto, allo stato attuale del diritto dell’Unione quale interpretato dalla Corte, che l’autorità competente si limiti, nella propria decisione, a dichiarare l’obbligo di rimpatrio oppure ordini l’allontanamento senza determinare verso quale paese dovrà essere effettuato tale allontanamento ( 15 ). La direttiva 2008/115 non prevede neanche la possibilità di derogare all’obbligo di indicare il paese di destinazione a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo ( 16 ). 32. Sebbene sia quindi indubitabile, alla luce della giurisprudenza attuale, che la decisione di rimpatrio debba indicare il paese di destinazione, non ne consegue che sia assolutamente vietato che essa ne indichi due o più. A mio avviso, l’utilizzo da parte della Corte del termine «quello» ( 17 ), che lascia intendere che possa trattarsi soltanto di un unico paese terzo, non può essere decisivo, poiché l’eventuale pluralità dei paesi di destinazione non era stata presa in considerazione dalla Corte al momento dell’elaborazione della sua giurisprudenza. 33. Di conseguenza, occorre chiedersi se sia conforme alla direttiva 2008/115 il fatto che la decisione di rimpatrio indichi più di un paese di destinazione. 34. A mio avviso, tale direttiva non vi osta. 35. In primo luogo, sebbene le disposizioni della direttiva 2008/115 non conferiscano alle autorità nazionali un potere discrezionale per quanto riguarda l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, del paese di destinazione, resta il fatto che da esse risulta che più paesi possono soddisfare, simultaneamente, le condizioni per essere individuati come tali. 36. Infatti, tenuto conto della definizione del termine «rimpatrio», contenuta all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, può essere indicato come paese di destinazione o il paese di origine dell’interessato, oppure un paese di transito in conformità di accordi dell’Unione o bilaterali di riammissione o di altre intese, o un altro paese terzo in cui il cittadino del paese terzo in parola decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato ( 18 ). Inoltre, è certamente concepibile che più di un paese rientri in una di tali tre categorie, segnatamente perché l’interessato possiede più cittadinanze o è transitato per più paesi terzi con i quali siano stati conclusi accordi di riammissione o altre intese. 37. Pertanto, poiché l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 non impone alcuna gerarchia tra le tre categorie di paesi di destinazione da esso previste, non si può escludere che più paesi terzi soddisfino, simultaneamente, le condizioni necessarie per essere indicati come paesi di destinazione. 38. In secondo luogo, una decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione non incide, di per sé, sul livello di tutela dei diritti fondamentali della persona interessata. Da un lato, tale persona può sempre proporre ricorso avverso detta decisione e contestare, nell’ambito di quest’ultimo, l’indicazione di uno o più paesi di destinazione, facendo valere la violazione tanto dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 quanto dell’articolo 5 della stessa. D’altro lato, una siffatta decisione non impedisce che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement possa essere effettuata. Infatti, nulla osta a che sia verificato, con riguardo a tutti i paesi indicati in detta decisione, se la sua esecuzione esporrà l’interessato a un rischio reale di subire trattamenti vietati dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa ( 19 ). 39. In terzo luogo, è ben vero che l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione sembra contrastare con il concetto stesso di decisione di rimpatrio, che dovrebbe costituire la base giuridica dell’allontanamento, essendo quest’ultimo definito, all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115, come il trasporto fisico della persona interessata fuori dallo Stato membro. In quanto tale, detta decisione sembra dover indicare un solo paese di destinazione, vale a dire il paese terzo verso il quale la persona di cui si tratta sarà effettivamente trasferita. 40. Tuttavia, dalle disposizioni della direttiva 2008/115 non risulta che essa imponga l’indicazione di un solo paese di destinazione nella decisione di rimpatrio. Da un lato, come ho appena ricordato, l’allontanamento, quale definito da tale direttiva, determina il luogo verso il quale la persona interessata sarà allontanata soltanto in modo negativo: si tratta del trasporto «fuori dallo Stato membro». D’altro lato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere l’adozione di una decisione o di un atto distinto dalla decisione di rimpatrio, di natura amministrativa o giudiziaria, che ordini l’allontanamento. Sebbene, secondo la giurisprudenza della Corte, non sia possibile indicare, in tale decisione o atto, un paese di destinazione che non sia stato indicato nella decisione di rimpatrio ( 20 ), non si può escludere, a mio avviso, che sia indicato, in detta decisione o detto atto, quello fra i paesi indicati nella decisione di rimpatrio verso il quale la persona interessata sarà effettivamente allontanata. Non si può neppure escludere che sia adottata una nuova decisione di rimpatrio, che indichi un solo paese di destinazione definitivo ( 21 ). 41. In quarto luogo, una siffatta indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione sembra poter contribuire positivamente all’efficacia della procedura di rimpatrio e all’abbreviazione della sua durata. Infatti, qualora risultasse impossibile eseguire la decisione di rimpatrio per quanto riguarda uno dei paesi di destinazione indicati in tale decisione, ciò non escluderebbe la sua esecuzione mediante l’allontanamento della persona interessata – eventualmente sulla base di una decisione di allontanamento distinta, qualora il diritto nazionale ne preveda l’adozione – verso un altro paese di destinazione già indicato nella decisione di rimpatrio, senza che sia necessario adottare una nuova decisione di rimpatrio che indichi un nuovo paese di destinazione ( 22 ). 42. Nella situazione in cui, come nel procedimento principale, sussistano fondati motivi per ritenere che più paesi terzi soddisfino le condizioni per essere indicati come paesi di destinazione, l’indicazione di tutti tali paesi nella decisione di rimpatrio consente di avviare le operazioni necessarie per preparare il rimpatrio verso ciascuno dei paesi terzi menzionati. L’allontanamento effettivo verso il paese terzo in cui esso risulterà oggettivamente possibile potrà essere effettuato senza alcuna modifica alla decisione di rimpatrio. Qualora non fosse possibile, in quest’ultima situazione, indicare più di un paese di destinazione, sarebbe necessario avviare tutte le operazioni necessarie tenendo conto esclusivamente del paese indicato nella decisione di rimpatrio. In caso di impossibilità di procedere all’allontanamento effettivo, occorrerebbe allora adottare una nuova decisione di rimpatrio che indichi un altro paese di destinazione e riavviare le medesime operazioni. Tale modo di procedere prolungherebbe notevolmente la durata della procedura e potrebbe causare, in caso di trattenimento del cittadino di un paese terzo interessato, il superamento dei termini massimi dello stesso, previsti dalla direttiva 2008/115 ( 23 ). 43. In quinto luogo, è certamente possibile sostenere che, se la Corte ammettesse la prassi di indicare, nella decisione di rimpatrio, più di un paese di destinazione, ciò aprirebbe il vaso di Pandora poiché consentirebbe alle autorità nazionali di risolvere il problema relativo all’accertamento dei fatti necessari per indicare il paese di destinazione mediante l’indicazione nella decisione di rimpatrio di un numero illimitato di potenziali paesi di destinazione e di eludere così il rispetto dei requisiti applicabili al contenuto della decisione di rimpatrio. L’approvazione di una siffatta prassi rischierebbe di consentire l’elusione dell’obbligo incombente alle autorità di indicare il paese di destinazione nella decisione di rimpatrio. 44. Sul punto in parola tengo a sottolineare che occorre distinguere fra due problematiche: da un lato, quella della facoltà oggettiva per le autorità nazionali di indicare, nella decisione di rimpatrio, più di un paese di destinazione e, dall’altro, quella della fondatezza della decisione per quanto riguarda l’indicazione di ciascuno dei paesi di destinazione menzionati. Infatti, la decisione di indicare ciascuno di tali paesi deve basarsi su constatazioni di fatto fondate sulle dichiarazioni dell’interessato e su altre prove disponibili, constatazioni che possono essere soggette a controllo giurisdizionale. 45. Ne risulta, a mio avviso, che l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese come paese di destinazione non è contraria, di per sé, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della stessa ( 24 ). 46. Tuttavia, affinché la decisione di rimpatrio in tal modo redatta sia conforme alla direttiva 2008/115 deve essere soddisfatta una condizione. Come ho già rilevato ( 25 ), devono sussistere elementi di fatto che giustifichino l’indicazione, nella decisione di rimpatrio, di un paese quale paese di destinazione. È soprattutto necessario dimostrare le ragioni per le quali ciascun paese di destinazione menzionato nella decisione di rimpatrio soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115. Ciascuna indicazione di un paese di destinazione è soggetta a controllo giurisdizionale. B. Sulla prima questione pregiudiziale 47. La prima questione pregiudiziale è composta dalla questione principale e da due sottoquestioni [prima questione, lettere a) e b)]. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, in caso di difficoltà nel determinare un solo paese di destinazione nella fase di adozione della decisione di rimpatrio, il che porta all’indicazione di tre paesi di destinazione, la valutazione alla luce del principio di non-refoulement debba comunque essere effettuata dall’autorità che adotta la decisione in parola (prima questione, prima parte), in che modo detta valutazione debba essere effettuata [prima questione, lettera a)], e se ciò sia necessario anche nel caso in cui tali difficoltà siano dovute alla mancata cooperazione da parte dell’interessato [prima questione, lettera b)]. 48. Parallelamente, tale giudice nutre tuttavia dubbi quanto alla propria competenza ad esaminare detta fase del procedimento, dato che esso è chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto non già avverso la decisione di rimpatrio, bensì avverso il trattenimento disposto a seguito dell’adozione di tale decisione (prima questione, seconda parte). 49. A mio avviso, tale seconda parte della prima questione dovrebbe essere esaminata in primo luogo, poiché, in caso di risposta negativa alla stessa, le risposte alla prima parte della questione in parola e alla prima questione, lettere a) e b), non saranno necessarie al giudice del rinvio per emettere la sua decisione nel procedimento principale. D’altronde, dette sottoquestioni sono state sollevate in caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione. 50. Per quanto riguarda tale seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, sebbene non sia stato proposto ricorso avverso la decisione di rimpatrio, esso è nondimeno tenuto ad esaminare d’ufficio se si tratti di una decisione di rimpatrio sulla quale la misura di trattenimento può essere fondata. L’esame in parola consiste, per detto giudice, in particolare, nel verificare se la decisione di rimpatrio sia conforme ai requisiti specifici di una siffatta decisione. Esso deduce dalla giurisprudenza della Corte ( 26 ) che, tra tali requisiti specifici, figura la valutazione alla luce del principio di non-refoulement . Partendo da questa premessa, esso si chiede se, nell’ambito del ricorso proposto avverso una misura di trattenimento imposta ai fini dell’allontanamento, esso debba altresì verificare se la decisione di rimpatrio sulla quale tale misura è fondata contenga una (corretta) valutazione alla luce del rispetto del principio di non-refoulement , ancorché detta decisione non sia stata sottoposta al controllo giurisdizionale. 51. Nell’utilizzare la nozione di «requisiti specifici» ( 27 ), il giudice del rinvio fa riferimento al punto 114 della sentenza FMS , nel quale la Corte dichiara che vi sono due elementi costitutivi della decisione di rimpatrio. Tale giudice non utilizza l’espressione «elementi costitutivi» e non spiega come debba essere intesa, rispetto a quest’ultima, l’espressione «requisiti specifici». Il fatto che esso consideri o meno le due nozioni come sinonimi non è decisivo, poiché dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che esso si chiede se l’assenza di valutazione alla luce del principio di non-refoulement possa comportare l’assenza di una decisione idonea a costituire il fondamento del trattenimento. 52. Pertanto, con la seconda parte della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il giudice chiamato ad esaminare il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, la quale indica più di un paese di destinazione, sia altresì competente a verificare d’ufficio se, all’atto dell’adozione di quest’ultima decisione, si sia proceduto alla valutazione della sua legittimità alla luce del principio di non-refoulement e se, in mancanza di una siffatta valutazione, esso sia competente a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non deve essere considerata come base giuridica del trattenimento. 53. A mio avviso, le premesse su cui si basa la prima questione del giudice del rinvio sono corrette nel sistema giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle spiegazioni fornite dal giudice in parola. Non vi è dubbio che, in tale sistema, il giudice incaricato della verifica del trattenimento deve accertare se sussista una base giuridica per l’adozione della decisione che esso deve esaminare, base giuridica che, nel caso di specie, è costituita dalla decisione di rimpatrio ( 28 ). Quest’ultima decisione deve soddisfare determinati requisiti. In particolare, oltre ai requisiti formali previsti per una decisione amministrativa secondo il diritto nazionale, essa deve essere adottata da un’autorità nazionale competente, identificare la persona interessata, dichiarare l’irregolarità del suo soggiorno, imporle o attestarle l’obbligo di rimpatrio ( 29 ) e, tenuto conto della giurisprudenza sopra citata ( 30 ), indicare il paese di destinazione. Se una decisione di rimpatrio non soddisfa dette condizioni, che sono gli elementi costitutivi di tale atto, essa non può essere considerata una base giuridica per adottare una misura di trattenimento. Pertanto, poiché il giudice investito di un ricorso avverso il provvedimento di trattenimento adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 ha concluso che la decisione di rimpatrio non contiene l’indicazione del paese di destinazione, esso dovrebbe dichiarare che il provvedimento di trattenimento non è legittimo e, per tale motivo, rimettere in libertà la persona interessata. 54. Tuttavia, sebbene dalla giurisprudenza costante della Corte ( 31 ) risulti che le competenze del giudice incaricato di verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento per quanto riguarda la valutazione alla luce del principio di non-refoulement devono essere determinate in modo ampio, resta il fatto che dalla giurisprudenza in parola risulta altresì che il compito del giudice si limita alla decisione relativa al mantenimento o meno in stato di trattenimento ( 32 ). In particolare, da detta giurisprudenza non si evince che il giudice incaricato di verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento sia competente a valutare la legittimità della decisione di rimpatrio e, se del caso, ad annullarla. 55. È ben vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la direttiva 2008/115 procede all’armonizzazione delle norme e delle procedure relative all’adozione delle decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel territorio di uno Stato membro e all’esecuzione di tali decisioni, armonizzazione alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare solo adottando disposizioni più favorevoli alle condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva ( 33 ). Non è quindi teoricamente escluso che la normativa di uno Stato membro preveda una portata più ampia delle competenze del giudice chiamato a verificare la legittimità del trattenimento ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva rispetto a quella che risulta dalle disposizioni della medesima direttiva ( 34 ). 56. Tuttavia, la direttiva 2008/115 opera una netta distinzione tra la decisione di rimpatrio e la decisione di trattenimento. In primo luogo, l’adozione e il controllo giurisdizionale della prima sono disciplinati dal capo III di tale direttiva, segnatamente agli articoli 12 e 13, mentre quelli della seconda sono disciplinati dal capo IV di detta direttiva, in particolare l’articolo 15. In secondo luogo, le condizioni di adozione di ciascuna di tali decisioni sono diverse ed è diverso anche il loro oggetto. In terzo luogo, la legittimità del trattenimento imposto al fine di eseguire la decisione di rimpatrio è verificata alla luce della situazione giuridica della persona interessata quale determinata da quest’ultima decisione. 57. Ne consegue che la direttiva 2008/115 non prevede che il giudice investito del ricorso avverso il trattenimento di un cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio eserciti lo stesso controllo che può essere esercitato dal giudice chiamato a controllare tale decisione di rimpatrio. Ciò sarebbe in contrasto con il sistema dei mezzi di ricorso istituito dalla direttiva in parola. 58. Per contro, sebbene sia vero, come rilevato dal giudice del rinvio, che spetta, secondo il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], al giudice investito del ricorso avverso il trattenimento controllare se sussista una base giuridica per adottare una misura di trattenimento – nel caso di specie, la decisione di rimpatrio –, tale controllo non può andare oltre la verifica che la decisione controllata contenga tutti gli elementi costitutivi previsti per l’atto in discussione. A mio avviso, sebbene elementi quali l’identità della persona interessata e il paese di destinazione sembrino effettivamente poter essere qualificati come «elementi costitutivi» di una decisione di rimpatrio, la cui assenza dovrebbe comportare che tale decisione non possa essere ritenuta una base giuridica legittima del trattenimento, il fatto di valutare la decisione in parola alla luce del principio di non-refoulement non costituisce un elemento del genere. Infatti, si tratta non già di un elemento costitutivo della decisione di rimpatrio, bensì di una delle circostanze alla base della sua adozione, rilevante in particolare nell’ambito dell’indicazione del paese di destinazione. La verifica della presa in considerazione di tale circostanza equivarrebbe in realtà al controllo della legittimità della decisione di rimpatrio. Ciò non è compito del giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento alla luce della situazione giuridica del cittadino di un paese terzo interessato quale determinata dalla decisione di rimpatrio. 59. Rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Adrar , non sarebbe stato valutato, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento della persona interessata ( 35 ). Se tale valutazione avesse avuto la natura di un requisito specifico il cui mancato rispetto comporta l’illegittimità della decisione di rimpatrio, la Corte l’avrebbe probabilmente dichiarato nella sua sentenza. Inoltre, alla luce della menzionata sentenza, si deve ritenere che il giudice incaricato di controllare la legittimità del trattenimento sia tenuto ad effettuare la propria valutazione alla luce del principio di non-refoulement e che le sue competenze non siano limitate al controllo della valutazione svolta dalle autorità amministrative. Ciò avvalora la conclusione secondo cui l’assenza di una siffatta valutazione al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio non può essere determinante al fine di stabilire se la decisione di rimpatrio soddisfi i requisiti necessari affinché essa possa costituire una base giuridica per l’adozione di una misura di trattenimento. 60. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, la quale indica più di un paese di destinazione, non è competente a verificare d’ufficio se, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, sia stato valutato se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento di tale cittadino e, in assenza di una siffatta valutazione, a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non può essere considerata come base giuridica per adottare una misura di trattenimento. 61. Tenuto conto di tale risposta alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla prima parte di tale questione né alle sottoquestioni a) e b). C. Sulla seconda questione pregiudiziale 62. La seconda questione pregiudiziale è composta dalla questione principale, suddivisa in due parti, e da una sottoquestione [seconda questione, lettera a)]. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, in caso di indicazione nella decisione di rimpatrio di tre paesi di destinazione e in caso di assenza (temporanea) della decisione sul paese di destinazione definitivo, occorra effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della misura di trattenimento (seconda questione, prima parte), se l’esame debba vertere su tutti i paesi indicati (seconda questione, seconda parte) e se la mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato incida sulla portata di tale obbligo [seconda questione, lettera a)]. 63. Il giudice del rinvio rileva che non è possibile effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement quando si è in presenza di tre potenziali paesi di destinazione e non è chiaro verso quale paese il ricorrente possa essere rimpatriato. Sarebbe ipotizzabile soltanto effettuare una valutazione meno completa. Tale giudice ritiene che possa essere pertinente stabilire se sia lo stesso cittadino di un paese terzo interessato a generare confusione indicando più cittadinanze o regioni di origine, rendendo così difficile, se non impossibile, l’accertamento di un eventuale rischio di «refoulement» 64. Dalla formulazione della seconda questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio individua due problemi che rendono difficile l’esecuzione dell’obbligo incombente all’autorità amministrativa: da un lato, l’assenza di informazioni sufficienti sul cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio e, dall’altro, il fatto che la decisione di rimpatrio indichi più di un paese di destinazione. Tali due problemi sono intrinsecamente connessi, poiché il secondo è il risultato del primo. Pertanto, ritengo opportuno esaminarli separatamente, dato che una simile connessione può non essere evidente in altre cause ( 36 ). Premetterò alla mia analisi un’osservazione preliminare. 1. Osservazione preliminare 65. Sebbene il giudice del rinvio si interroghi esplicitamente sull’obbligo che incombe all’autorità che dispone la misura di trattenimento ( 37 ), ritengo che, al fine di fornirgli una risposta utile, sia necessario ampliare la portata della questione ed esaminare anche l’obbligo di effettuare una valutazione alla luce del principio di non-refoulement incombente a tale giudice,. 66. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza costante, il giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento non deve limitarsi a controllare la valutazione effettuata dall’autorità amministrativa. La Corte ha già precisato, a questo proposito, che, nell’ambito di tale controllo, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa ( 38 ). 67. Inoltre, secondo la Corte, l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio ( 39 ). 68. In tale contesto, la Corte ha dichiarato nella sentenza Adrar che l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino e, qualora tale principio osti all’allontanamento, deve rimettere immediatamente in libertà detto cittadino ( 40 ). 69. Pertanto, indipendentemente dagli elementi presi in considerazione dall’autorità amministrativa che ha disposto la misura di trattenimento sottoposta al controllo del giudice, spetta a quest’ultimo effettuare, nell’ambito del controllo della legittimità del trattenimento, la propria valutazione alla luce del principio di non-refoulement sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, a prescindere dal fatto che essi siano stati accessibili o meno all’autorità amministrativa che ha disposto la misura di trattenimento. Ne consegue che tale valutazione non deve limitarsi alla verifica del rispetto, da parte dell’autorità amministrativa, del suo obbligo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement , ma deve essere distinta e autonoma rispetto alla valutazione eventualmente effettuata da detta autorità. 70. Per contro, per quanto riguarda la natura della valutazione, tanto l’autorità amministrativa quanto l’autorità giudiziaria devono effettuare la medesima analisi, consistente, in sostanza, nel rispondere alla questione se, tenuto conto di tutti gli elementi relativi, da un lato, alla persona interessata e, dall’altro, al paese di destinazione, tale persona sarebbe esposta, in caso di esecuzione della decisione di rimpatrio, a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. 71. La risposta da dare alla questione sollevata dal giudice del rinvio vale dunque, per quanto riguarda la valutazione che deve essere effettuata, tanto per l’autorità che ha disposto la misura di trattenimento quanto per l’autorità giudiziaria chiamata a controllare quest’ultima decisione. 2. Sul problema della mancanza di informazioni sul cittadino di un paese terzo oggetto della decisione di rimpatrio 72. Quello ora in discussione è un problema importante che incide sull’efficacia delle procedure di rimpatrio in generale. Esso non scaturisce necessariamente da dichiarazioni di un cittadino di un paese terzo che indica, come nel caso di specie, più paesi di origine. È facile immaginare che la persona interessata rifiuti di indicare il proprio paese di origine o dichiari, spesso nell’ambito delle procedure di protezione internazionale, come paese di origine un solo paese terzo, che in realtà non è il suo paese di origine. Come risulta dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, nonché dalla proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115, tale problema è lungi dall’essere eccezionale ( 41 ). Orbene, la determinazione dell’identità e dell’origine della persona interessata è indispensabile affinché possa essere indicato, come paese di destinazione, il paese di origine della persona in parola conformemente all’articolo 3, punto 3, primo trattino, della direttiva 2008/115. 73. Si tratta quindi di un classico problema di applicazione del diritto, vuoi per mezzo di un atto amministrativo vuoi per tramite di un atto giudiziario, vale a dire dell’accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista della norma applicata. Per quanto riguarda la determinazione del paese di destinazione nella decisione di rimpatrio, spetta all’autorità competente effettuare gli accertamenti necessari, tenendo conto delle dichiarazioni della persona interessata. Soprattutto, non è escluso che i fatti accertati al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio risultino non veri nel corso della procedura di rimpatrio. Si tratta di un rischio insito in tale procedura. 74. Cionondimeno, alla luce della giurisprudenza della Corte ( 42 ), l’autorità che adotta la decisione di rimpatrio è tenuta ad effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement e il risultato di detta valutazione incide sul contenuto di tale decisione. Infatti, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che un cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio che prende in considerazione, come paese di destinazione, un paese in cui esistono seri e comprovati motivi per ritenere che, se fosse data esecuzione a siffatta decisione, tale cittadino sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta ( 43 ). 75. In siffatto contesto, occorre senz’altro respingere l’idea secondo cui la valutazione alla luce del principio di non-refoulement potrebbe non essere proprio svolta a causa delle difficoltà di accertamento dei fatti pertinenti dovute alla mancanza di informazioni sufficienti sul cittadino di un paese terzo interessato dalla decisione di rimpatrio. Infatti, la direttiva 2008/115 non prevede alcuna deroga a tale obbligo in caso di mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ( 44 ). 76. Di conseguenza, detta valutazione dovrebbe avvenire anche al momento del trattenimento di un cittadino di un paese terzo e in sede di controllo della legittimità di tale trattenimento. Alla luce, da un lato, della natura assoluta dell’obbligo di cui trattasi e, dall’altro, delle difficoltà oggettive e pratiche dell’accertamento dei fatti rilevanti concernenti la persona oggetto della procedura di rimpatrio, a mio avviso occorre ritenere che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement debba essere effettuata tenendo conto di tutte le informazioni attendibili disponibili al momento della valutazione riguardante la persona interessata e la situazione nel paese di destinazione. 77. Qualora le autorità competenti dispongano di informazioni attendibili sul cittadino di un paese terzo interessato e sulla situazione nel paese di destinazione da cui risulti che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento di tale cittadino, esse sono tenute a constatare che il principio in discussione osta al suo trattenimento. In mancanza di siffatte informazioni, detta valutazione avrà necessariamente un carattere generale. 78. A tale riguardo, ricordo che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità nazionale di procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati in termini perentori da queste due disposizioni della Carta ( 45 ). Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 impone, in caso di mantenimento di una misura di trattenimento, un riesame periodico «ad intervalli ragionevoli» al fine di verificare la permanenza dei requisiti di legittimità del trattenimento. Qualora le informazioni disponibili consentano all’autorità competente di effettuare soltanto una valutazione molto generale alla luce del principio di non-refoulement , quest’ultima potrà essere aggiornata in caso di mutamento delle circostanze. 3. Sul modo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement in caso di indicazione, nella decisione di rimpatrio, di più di un paese di destinazione 79. Tenuto conto di quanto precede, osservo che la particolarità della presente causa rispetto ad altre cause in cui si pone il problema della determinazione dei fatti pertinenti consiste nel fatto che dalla decisione di rimpatrio di cui trattasi risulta che l’allontanamento potrebbe essere effettuato verso tre paesi terzi, mentre, logicamente, sarà effettuato verso uno solo di tali paesi. 80. A mio avviso, nulla osta a che la valutazione alla luce del principio di non-refoulement sia effettuata separatamente rispetto a ciascun paese terzo indicato, tenendo conto di tutte le informazioni che hanno giustificato l’indicazione di ciascun paese di destinazione, integrate da tutte le informazioni disponibili sul cittadino di un paese terzo interessato e sulla situazione nel paese di destinazione indicato. 81. La questione particolare che si pone in tale situazione è quella delle conseguenze da trarre dalla constatazione che il principio di non-refoulement osta all’allontanamento verso uno dei paesi terzi indicati. 82. Sono ipotizzabili tre casi: 1) si constata l’assenza di violazione del principio di non-refoulement qualunque sia il paese di destinazione dell’interessato; 2) si constata la violazione di tale principio in caso di allontanamento verso un qualsiasi paese indicato nella decisione di rimpatrio; 3) si constata la violazione di detto principio in caso di allontanamento verso alcuni paesi indicati nella decisione di rimpatrio, ma non tutti. 83. I primi due casi non pongono difficoltà. Essi sono analoghi alle situazioni in cui la decisione di rimpatrio indica unicamente un solo paese di destinazione. Le conseguenze da trarne dovrebbero quindi essere analoghe, se non identiche, a quelle dell’assenza di violazione del principio di non-refoulement e della constatazione della violazione di tale principio in caso di esecuzione di una decisione di rimpatrio che indichi un solo paese di destinazione. 84. Soltanto il terzo caso appare problematico. Sono teoricamente possibili due soluzioni. 85. In primo luogo, si potrebbe sostenere che la possibilità di allontanare l’interessato verso uno dei paesi indicati nella decisione di rimpatrio senza che sia disatteso il principio di non-refoulement significa che il trattenimento non comporta la violazione di tale principio. In secondo luogo, si potrebbe affermare che la possibilità di allontanare l’interessato verso uno dei paesi indicati nella decisione di rimpatrio che avrebbe come effetto la violazione del principio di non-refoulement significa che il trattenimento comporta la violazione di detto principio. 86. Ricordo che, sebbene le competenze del giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento siano ampie, non vi è dubbio che tale giudice non è competente a modificare o annullare la decisione di rimpatrio. Indipendentemente dalla sua valutazione dell’allontanamento verso il paese terzo indicato alla luce del principio di non-refoulement , va sottolineato che esso può soltanto o respingere il ricorso e convalidare quindi il trattenimento, oppure accogliere il ricorso e rimettere in libertà la persona interessata. Come ho già sottolineato, detto giudice non esercita un controllo continuo della legittimità della decisione di rimpatrio. 87. Infatti, il medesimo giudice dovrebbe rimettere in libertà il cittadino di un paese terzo interessato qualora constatasse che l’esecuzione della decisione di rimpatrio non è possibile. Tale impossibilità sussiste solo nel caso in cui non sia possibile alcun allontanamento verso un paese di destinazione senza che sia violato il principio di non-refoulement . 88. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia possibile l’allontanamento verso un paese di destinazione senza che tale principio sia violato, il trattenimento non viola il principio di non-refoulement . 89. In siffatte circostanze, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, tanto al momento dell’adozione di una misura di trattenimento al fine di garantire l’esecuzione della decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione quanto in sede di controllo della legittimità del trattenimento, le autorità competenti sono tenute a valutare se il principio di non-refoulement osti all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare verso ciascuno di tali paesi e a constatare che il menzionato principio osta al trattenimento della persona di cui si tratta qualora l’allontanamento verso ciascuno di detti paesi abbia come conseguenza la violazione di detto principio. Tale obbligo incombe alle autorità in parola indipendentemente dal fatto che l’indicazione di più di un paese di destinazione nella decisione di rimpatrio derivi dalla mancata cooperazione da parte del cittadino di cui si tratta. Nell’ambito dell’adempimento di siffatto obbligo, tali autorità dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni attendibili a loro disposizione riguardanti detto cittadino e della situazione nel paese di destinazione. D. Sulla terza questione pregiudiziale 90. La terza questione è stata sollevata in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale. Poiché propongo di rispondere in senso affermativo alla seconda questione, ritengo che non occorra rispondere alla terza. Infatti, la conferma dell’obbligo di effettuare la valutazione alla luce del principio di non-refoulement al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio e della decisione di trattenimento implica che l’ipotesi prevista nella terza questione, secondo la quale tale valutazione potrebbe essere rinviata ad una fase successiva, debba essere respinta. V. Conclusione 91. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: Gli articoli 5 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: –        l’autorità giudiziaria chiamata a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio divenuta definitiva, la quale indica più di un paese di destinazione, non è competente a verificare d’ufficio se, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, sia stato valutato se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento di tale cittadino e, in assenza di una siffatta valutazione, a trarne le conseguenze ritenendo che un requisito specifico di una siffatta decisione non sia stato rispettato, ragion per cui la decisione di rimpatrio non può essere considerata come base giuridica per adottare una misura di trattenimento; –        tanto al momento dell’adozione di una misura di trattenimento al fine di garantire l’esecuzione della decisione di rimpatrio che indica più di un paese di destinazione quanto in sede di controllo della legittimità del trattenimento, le autorità competenti sono tenute a valutare se il principio di non-refoulement osti all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare verso ciascuno di tali paesi e a constatare che il menzionato principio osta al trattenimento della persona di cui si tratta qualora l’allontanamento verso ciascuno di detti paesi abbia come conseguenza la violazione di detto principio. Tale obbligo incombe alle autorità in parola indipendentemente dal fatto che l’indicazione di più di un paese di destinazione nella decisione di rimpatrio derivi dalla mancata cooperazione da parte del cittadino di cui si tratta. Nell’ambito dell’adempimento di siffatto obbligo, tali autorità dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni attendibili a loro disposizione riguardanti detto cittadino e della situazione nel paese di destinazione. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 3 V., a tale riguardo, in particolare, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 34 e giurisprudenza citata). 4 In prosieguo: la «Carta». 5 Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [ Raccolta dei trattati delle Nazioni unite , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)] ed entrata in vigore il 22 aprile 1954. 6 Concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967. 7 V. sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico) (C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 55). 8 V. sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU; in prosieguo: la «sentenza FMS», EU:C:2020:367, punto 119). 9 Stb. 2000, n. 495. 10 C‑313/25 PPU; in prosieguo: la «sentenza Adrar », EU:C:2025:647. 11 V. sentenza Adrar (punto 73). 12 In udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, in tale Stato, circa un quarto delle decisioni di rimpatrio all’origine del trattenimento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare indicano diversi paesi di destinazione. 13 V. sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 34 e giurisprudenza citata). 14 V. sentenza FMS (punto 116). 15 Il carattere di tale decisione potrebbe cambiare in futuro: v. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio [COM(2025) 101 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115»). L’articolo 7, paragrafo 4, di tale proposta prevede la possibilità di indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio nella decisione di rimpatrio, qualora le informazioni di cui dispongono le autorità competenti non siano sufficienti per determinare un paese di rimpatrio al momento dell’emissione della decisione di rimpatrio. 16 La direttiva 2008/115 fa riferimento alla mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato soltanto all’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), ai sensi del quale tale circostanza può giustificare il prolungamento del periodo di trattenimento. 17 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 18 V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro) (C‑673/19, EU:C:2020:840, paragrafi da 33 a 36) e sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro) (C‑673/19, EU:C:2021:127, punti da 40 a 42). 19 Tale ipotesi non è tuttavia quella di cui trattasi nel procedimento principale, come risulta chiaramente dalla decisione di rinvio. 20 V. sentenza FMS (punto 116). 21 V. giurisprudenza citata al paragrafo 30 delle presenti conclusioni. Dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] risulta che è previsto, secondo la prassi amministrativa dei [OSCURATO:PERSONA], che, in caso di indicazione di più paesi di destinazione nella decisione di rimpatrio, prima dell’allontanamento della persona interessata venga adottata una nuova decisione di rimpatrio che indichi un solo paese di destinazione. 22 V. sentenza FMS (punto 116). 23 V. articolo 15, paragrafo 6, di tale direttiva. 24 Questa sembra essere anche l’opinione del Raad van State (Consiglio di Stato). V. sentenza 202006815/1/V3, del 2 giugno 2021, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RVS:2021:1155 , punto 7.1. 25 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 26 Il giudice del rinvio menziona a tale riguardo il punto 114 della sentenza FMS . 27 «specifieke vereisten» in lingua neerlandese. 28 Dalle osservazioni formulate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza risulta che la giurisprudenza dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trattenimento sia possibile solo se in precedenza sia stata adottata una decisione di rimpatrio. 29 Come dichiarato dalla Corte al punto 114 della sentenza FMS , citata dal giudice del rinvio. 30 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 31 V., in particolare, sentenza Adrar (punti 71 e 72 e giurisprudenza citata). 32 V. sentenza Adrar (punto 73). 33 V. sentenza del 26 marzo 2026, Tadmur (C‑202/25, EU:C:2026:257, punto 46 e giurisprudenza citata). 34 Non sembra essere questo il caso per quanto riguarda il diritto dei [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle osservazioni del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione. 35 V. sentenza Adrar (punto 20). 36 È facile immaginare che la decisione di rimpatrio indichi due paesi di destinazione, ma che ciò non sia dovuto alle difficoltà di determinazione dell’identità della persona che ha una doppia cittadinanza, poiché quest’ultima circostanza è sufficientemente suffragata dai dati disponibili. 37 Si veda il testo della seconda questione, in particolare la parte di frase «al momento dell’adozione della misura di trattenimento». 38 V. sentenza Adrar (punto 71 e giurisprudenza citata). 39 V. sentenza Adrar (punto 72 e giurisprudenza citata). 40 V. sentenza Adrar (punto 73). 41 V., in particolare, pagina 12 della proposta di regolamento che abroga la direttiva 2008/115. 42 V. paragrafi 2 e 3 delle presenti conclusioni. 43 V. sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 50 e giurisprudenza citata). Tale giurisprudenza è stata recentemente confermata nella sentenza del 26 marzo 2026, Tadmur (C‑202/25, EU:C:2026:257, punto 46 e giurisprudenza citata). 44 V., a tale riguardo, nota 16 delle presenti conclusioni. 45 V. sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 38).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris