Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2007
ECLI:EU:F:2007:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
16 gennaio 2007
Causa F‑115/05
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di assistenza a carico dell’amministrazione – Diniego – Trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in Belgio»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri 163 funzionari e agenti temporanei
del [OSCURATO:PERSONA] chiedono, da una parte, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] con cui vengono respinte le loro domande
di assistenza presentate ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno causato da tale
decisione.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al
regime comunitario
([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, art. 24, primo comma; allegati VIII, art. 11, n. 2, e XIII, art. 26, n. 3; regolamento del Consiglio
n. 723/2004)
Un’istituzione non può respingere, per il fatto che essa sarebbe diretta contro uno dei suoi atti, una domanda ai sensi dell’art. 24
dello [OSCURATO:PERSONA] con cui un funzionario chiede la sua assistenza tecnica e finanziaria al fine di verificare, innanzi tutto,
che egli abbia individualmente interesse a chiedere un nuovo trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata
in servizio presso le Comunità in un regime pensionistico belga alle condizioni, generalmente più vantaggiose, di una nuova
normativa di tale Stato membro, poi ad ottenere, se del caso, tale nuovo trasferimento, qualora tale istituzione non abbia
in nessun modo espresso il suo rifiuto di revocare la decisione iniziale di trasferimento. Vero è che il trasferimento si
configura come un’operazione comprendente due decisioni adottate, su domanda dell’interessato, nell’ordine, dall’ente nazionale
gestore del regime pensionistico che procede al conteggio dei diritti acquisiti, poi dell’istituzione comunitaria che, tenuto
conto di tali diritti, fissa il numero di annualità completato nel regime pensionistico comunitario in base ai diritti trasferiti.
Tuttavia, il fatto che la realizzazione dello scopo in vista del quale una domanda di assistenza è presentata possa presupporre
la revoca di un atto dell’istituzione non implica necessariamente, in particolare se l’istituzione è disposta alla detta revoca,
che l’assistenza sia chiesta contro un atto dell’istituzione, che la esclude così dall’ambito di applicazione dell’art. 24
dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede la difesa dei funzionari contro comportamenti scorretti di terzi e non contro gli atti dell’istituzione
stessa. Una domanda di revoca può essere considerata come diretta contro l’atto la cui revoca viene richiesta solo se l’istituzione
esclude in ogni caso di procedere a tale revoca.
Tale istituzione non può neppure respingere una domanda del genere per il motivo che l’incompatibilità della nuova normativa
belga con il diritto comunitario non sia stata accertata. Infatti, l’obbligo di assistenza dell’istituzione non è subordinato
alla condizione che l’illegittimità dei comportamenti scorretti a seguito dei quali il funzionario ha chiesto l’assistenza
sia preliminarmente stabilita da una decisione giudiziaria. Tale condizione sarebbe del resto in contrasto con lo scopo stesso
della domanda di assistenza nei frequenti casi in cui quest’ultima è appunto presentata al fine di ottenere, attraverso un’azione
giudiziaria assistita dall’istituzione, che i detti comportamenti scorretti siano riconosciuti illegittimi, posto che il termine
«comportamenti scorretti» designa del resto fatti o atti la cui illegittimità è sospettata, ma non provata. L’obbligo di assistenza
è dovuto solo contro comportamenti scorretti che possano ragionevolmente essere interpretati come attentati ai diritti dei
funzionari, e il giudice comunitario deve così verificare la realtà del pregiudizio di cui il funzionario che chiede la protezione
dell’istituzione pretende di essere vittima, ma basta che quest’ultimo fornisca un inizio di prova della realtà di tale pregiudizio.
Per contro, l’istituzione può legittimamente ritenere che il ricorrente non abbia subìto alcun pregiudizio ai suoi diritti
che giustifichi l’assistenza. Infatti, la disparità di trattamento tra i funzionari che hanno ottenuto il trasferimento dei
loro diritti a pensione prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa belga non è, in se stessa, discriminatoria,
a meno di rendere impossibile ogni modifica della legge. Anche supponendo che il ricorrente si trovi colpito da una discriminazione,
la disparità di trattamento ingiustificata non ha ad origine la nuova normativa in quanto tale, ma gli effetti congiunti di
tale normativa e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII dello [OSCURATO:PERSONA], introdotto dal regolamento n. 723/2004, che modifica
lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari nonché il regime applicabile agli altri agenti, il quale ha concesso transitoriamente la facoltà
di presentare, entro un termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, una domanda di trasferimento
o una nuova domanda di trasferimento a tre categorie di funzionari che, a seguito della presentazione tardiva della loro domanda
o della loro scelta di non chiedere il trasferimento o di non confermare la loro domanda, non avevano ottenuto il trasferimento
dei loro diritti a pensione, il che non può essere interpretato come comportamento scorretto di un terzo ai sensi dell’art. 24
dello [OSCURATO:PERSONA].
D’altro canto, in un siffatto contesto, l’interessato non può validamente far valere il dovere di sollecitudine contro la
decisione di rigetto della sua domanda, dato che tale dovere non può costringere l’istituzione a escludere le condizioni alle
quali lo [OSCURATO:PERSONA] subordina la sua assistenza. Egli non è neppure legittimato a far valere la violazione del principio pacta
sunt servanda, dato che non menziona alcun contratto o accordo che l’istituzione non avrebbe rispettato, e il principio patere
legem quam ipse fecisti, poiché lo [OSCURATO:PERSONA] è una normativa emanata non da un’istituzione in quanto autorità che ha il potere
di nomina, ma dal legislatore comunitario.
Infine, il motivo dedotto contro il rigetto di tale domanda, secondo il quale la modifica della normativa belga avrebbe creato
una discriminazione tra i funzionari comunitari che hanno trasferito i loro diritti a pensione acquisiti in Belgio, a seconda
che essi abbiano chiesto il trasferimento dei detti diritti prima o dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, è inefficace.
Il motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento sarebbe infatti efficace solo se fosse asserito
che l’istituzione aveva concesso la sua assistenza ad altri funzionari e agenti che si trovavano nella stessa situazione del
ricorrente.
(v. punti 35, 36, 38–41, 43, 44, 51, 52, 54-56, 59, 63, 70, 80, 96 e 97)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 10 luglio 1997, causa T‑81/96, Apostolidis e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑607, punto
90 e la giurisprudenza ivi citata); 14 dicembre 2000, causa T‑213/99, Verheyden/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑1355,
punto 28); 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑957, punto 49)
Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)