CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23296-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA] domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - gCA2 .A97' avverso la sentenza n. 856/18/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava il diniego di rimborso per IRPEF relativo agli anni compresi tra il 2013 e il 2016 dolendosi il contribuente di una erronea applicazione, agli emolumenti percepiti, dell'aliquota ordinaria (43%) e non dell'aliquota separata (38%) nonostante il costante ritardo nei pagamenti dei compensi alla parte contribuente (medico) da parte della ASL; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che non si ravvisano nella fattispecie in esame quelle cause dipendenti dalla volontà delle parti che dovrebbero giustificare l'applicazione della tassazione ordinaria nonostante i ritardi. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 51 del d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la sentenza impugnata erroneamente non considerato che il ritardo dell'ASL era da considerarsi fisiologico e quindi non sussistevano i presupposti per sottoporre a tassazione separata gli emolumenti corrisposti in ritardo dalla ASL al proprio dipendente. Ric. 2021 n. 23296 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di compensi dei giudici tributari, assimilati a quelli da lavoro dipendente, il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo di imposta successivo che superi il ritardo fisiologico, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 c.c. e 97 Cost. (Cass. n. 28116 del 2020); in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (Cass. n. 3581 del 2020). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente attribuito rilevanza decisiva, nel decidere circa la erroneità della tassazione ordinaria, all'assenza di cause dipendenti dalla volontà delle parti che dovrebbero giustificare l'applicazione della tassazione ordinaria nonostante i ritardi, quando invece avrebbe dovuto indagare se la corresponsione degli emolumenti fosse stata effettuata in un periodo di imposta successivo che superasse il ritardo fisiologico, il quale va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 c.c. e 97 Cost. Neppure ha pregio l'argomento, offerto dal controricorrente e ribadito nella memoria, secondo cui non sono stati forniti dall'Agenzia al giudice di merito i necessari elementi affinché quest'ultimo potesse esercitare il suo intervento surrogatorio, in Ric. 2021 n. 23296 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- A( quanto tale potere è esercitabile d'ufficio e mira proprio a fissare un punto fermo allo scopo di escludere un elemento di incertezza, fisiologicamente intrinseco ad una clausola generale quale è quella che indica il ritardo fisiologico o meno quale discrimen tra tassazione ordinaria e separata, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, non può che essere definito dal giudice di merito. Per il resto le difese della parte contribuente contenute nel controricorso e nella memoria non contestano la validità e la pertinenza al caso di specie del principio di diritto che il ricorrente invoca, ma investono nella sostanza il merito della lite, deducendo circostanze fattuali che sono state già prese in considerazione e valutate dal giudice di merito e che dovranno essere riconsiderate dal giudice del rinvio alla luce dei principi di diritto sopra citati. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.