CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23062-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA][ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante tempore elettivamente domiciliato in MACERATA, VIA E. FILIBERTO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 57/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23062 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- ,k Premesso che: 1.1a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] alla Imprese ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Abruzzo ha confermato la decisione di primo grado sfavorevole ad essa ricorrente in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per mancato pagamento dell'IMU degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, emessi dal Comune di Controguerra in riferimento ad un immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria tra essa ricorrente, concedente, e la società [OSCURATO:SOCIETA], utilizzatrice, e non restituito da quest'ultima malgrado la risoluzione del contratto in data 2 gennaio 2012. La CTR, in particolare, ha ritenuto che il soggetto passivo dell'IMU è il proprietario concedente dal momento della risoluzione del contratto e che non vi erano i presupposti per giustificare la condotta della ricorrente e così per esentarla dalle sanzioni e interessi accessori alla pretesa; 2. il Comune di Controguerra resiste con controricorso; 3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art.1, comma 672, della I. n.147 del 2013. Sostiene la ricorrente che soggetto passivo dell'IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore; 2. il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n.23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta • viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 418/2021; 12448/2021; 34243/2019; 29973, 25249 e 13793 del 2019; in particolare la n. 29973 del 2019 che, come si dirà anche oltre in riferimento al quinto motivo di ricorso, ha analizzato criticamente l'opposto isolato orientamento espresso da Cass. n. 19166 del 2019). La CTR ha deciso in :onformità a questi principi; 3. col secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 34€ c.p.c. e 56 d.lgs. 546/92, ex art.360 n.4 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo volto a far constatare la non irrogabilità delle sanzioni e degli interessi per il ricorrere di una ipotesi di affidamento incolpevole della contribt ente ai sensi e per gli effetti dell'arti° comma 2, I. 212/2000 e dell'art. 6 del d.lgs.472/97; 4. col terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, viene lamentata la violazione e/o falsi- applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/92 e art. 132 c.p.c. ex art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., per mancanza e/o insufficiente motivazione sulla questione della disapplicazione delle sanzioni e degli interessi. 5. i due motivi possono essere esai iinati assieme. Si legge nella sentenza impugnata: "il chiaro ed inequivocibile dato normativo non consente di ritenere a tal riguardo giustificatE la diversa condotta tributaria della contribuente sì da riconnettere .111a stesa valenza giustificativa con conseguente esenzione da sanzione" La denunciata omissione di pronuncia dunque non sussiste. Né sussiste il vizio di motivazione, ravvisabile, come noto, in conseguenza della riformulazione dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.1, 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, nella sole ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 'motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilii- bili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazio ìe» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). La CTR, dicendo che il disposto legislativo "era chiaro ed inequivocabile" ha espresso in modo altrettanto chiaro la ragione per cui ha ritenuto che la condotta della contrib-ente non potesse essere giustificata da alcuna situazione di incertezza norme: :iva oggettiva -situazione che costituisce causa di esenzione dalla responsabi tà amministrativa tributaria, ai sensi li artt. 6 del d.P.R. 18 dicembre 1997, r , 472 e 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546- e che, dall'altro lato, non pc tesse essere stata tenuta sul fondato affidamento che si trattasse di con( otta legittima ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2, della I. n. 212 d i 2000; 6. col quarto motivo viene lamenté ta la violazione eio falsa applicazione dell'art.10, comma 3, della 1.212/2000. Sostiene la ricorrente che illegittimamente erano stati pretesi al. ;nteressi sulle somme richieste ed erano state applicate le sanzioni, in quar :o nella specie sussisteva un legittimo affidamento rispetto alle indicazioni r etAutorità finanziaria di cui al D.M. 30 ottobre 2012, contenente istruzioni p( r la compilazione della dichiarazione IMU dell'anno 2012; 7. il motivo è infondato. La question è già stata affrontata da questa Corte con ordinanza n. 31784 del 2021, nella quale, ricordato che "in tema di legittimo affidamento del contribuen:( di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 de, 2000, art. 10, comrni 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratteri zata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministra 'ione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede cel c:ontribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'ass enza cli qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; :) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indica, e la sussistenza dei due presupposti che precedono", è stato precisato che la iisposizione regolamentare in parola non poteva costituire una esimente per E società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al solo obbligo dichia i:K/0, posto a carico del locatario e del conduttore entro 90 giorni dalla rio rsegna, peraltro chiarendo, "proprio in caso di risoluzione anticipata del c c-tratto che il nuovo soggetto passivo dell'imposta è la società di leasing"; 8. col quinto motivo viene lamentata i a violazione e/o falsa applicazione degli " artt. 6,comma 2, d.lgs. 472/1997 ( art. 8 d.lgs. 546/92 in relazione alle sanzioni, in presenza di situazio e di obiettiva incertezza normativa determinata da innumerevoli sentenz di merito (citate per estremi in ricorso) e dalla pronuncia di questa Corte n. 19166/2019, tutte nel senso che "per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula ione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società con :edente, di talché soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data o :edazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing"(così Cass. i l:-166/2019, cit.); 9. il motivo è fondato. 9.1. L'art. 8 del d.lgs. 546/92 dispon che "la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali -.:reviste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive cDndizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disr )Azioni alle quali si riferisce". In modo analogo, l'art. 6, comma 2, prima p. 3,-te, del d.lgs. 472/1997 stabilisce che "Non è punibile l'autore della viol, zone quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza su a portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisco l '. 9.2. "In tema di sanzioni amministra per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientarne nto della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accc -+-amento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di in.: yr_ezza nell'interpretazione delle norme violate" (Cass. Sez.5,Ordinanza n.155 5t,: del 08/06/2021). 9.3. Sulla questione della individuaz .r del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in )ne finanziaria nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale t' non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene, la sezione quint di questa Corte aveva nel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di t ipo di segno opposto. La prima è la sentenza n. 13793/2019 con cui en: stato affermato il principio secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, ar_. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanzL i., a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivai )ne, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato re: L, :uito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che d) a risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si ci, t,--Tmina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquis.1 c la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'w zatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, r già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bi ì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualif't dell'utilizzatore". La seconda è la pronuncia n. 19166/2019 con la qua ( ra stato stabilito che "per la durata del contratto di locazione finanziaria dev :ntendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto Ha data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché p,etto passivo Imu rimane l'utilizzatore - sino alla data di redazione del ve,- - le di consegna del bene concesso in leasing". Il contrasto giurisprudenzial€ presente anche nella giurisprudenza di merito (v., in senso conforme al ohm orientamento di legittimità, tra altre e unitamente alle pronunce citate dalla -, :orrente, Comm. trib. prov. Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. fl5/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n 590/2015; [OSCURATO:PERSONA] n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opp sto, sempre a titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] 274/2016, [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016)- è stato poi superato dall'intervento di d,. ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019 con cui è o confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per r-,':lempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario -'í) è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione de11 1 )1 ' ligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società 3: leasing). In particolare la sentenza n. 29973/2019 si è fatta carico di conf «are tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia n. 19166/2019 ribace-ido il principio che "nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincol( )ntrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'u: zatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratte determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del h ie, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza natur o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo uest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al atore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica de Aeno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa a . licazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nel; c /arie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel mer ,onato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing l soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di sing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità de )ene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il I c slatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del b€ i e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincok ontrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore". 9.4. Alla luce del principio di cui al pJ ) 9.2. e del quadro giurisprudenziale di cui al punto 9.3., risultano effettive n ite sussistenti i presupposti di cui agli artt.8 del d.lgs. 546/92 e 6, comma 2 rima parte, del d.lqs. 472/1997. 9.5. Per completezza si osserva ch, 'eccezione sollevata dal Comune con memoria ex art. 380 bis c.p.c. e econdo cui ritenere sussistente una situazione di "incertezza giurisprude ale in merito alla individuazione del soggetto passivo IMU nella fattispeci :oncreta di che trattasi costituisce per un verso accertamento di fatto preci ) in sede di legittimità, ma anche una inammissibile e contraddittoria cont 2 í. .zione della corretta esegesi effettuata dai giudici tributari del dato normati\ I relativo al soggetto passivo IMU nella fattispecie concreta oggetto di queste, udizio", è giuridicamente insostenibile. In primo luogo, una valutazione, in t mini di univocità o non, del panorama giurisprudenziale non è un accertarne t di circostanze della realtà fattuale. In secondo luogo, per questa Corte, la rifica del se la "esegesi effettuata dai giudici tributari del dato normati\,o ;ia stata corretta o meno, lungi dal costituire una "inammissibile e coCr c.littoria contestazione" dell'operato del giudice di merito, costituisce l'esserz iella propria funzione istituzionale: "La corte suprema di cassazione, qual ano supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme intm _,.,e.tazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto d& i ti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuii n , ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge" (art. 65, COMM3 -.d.30 gennaio 1941, n.12). 10. in conclusione, il quinto motivo d :orso va accolto, i primi quattro motivi vanno rigettati, la sentenza impugn deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi acc -:amenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con l' 7oglimento dell'originario ricorso della contribuente in riferimento esclusivo la non debenza delle sanzioni e con relativo rigetto in riferimento alla deb( a delle imposte e degli interessi; 10. la novità della questione affrDr ta e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione integra! :elle spese; P, 1. la Corte accoglie il quinto motivo di - :orso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in riferimento al otivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della cont uente con esclusivo riguardo al