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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31352/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio, con la quale è stata rideterminata la pena nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla applicata recidiva e previa esclusione dell'aggravante ex art. 625, connma primo, n. 7, cod. pen.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di coerenza e attendibilità del suo riconoscimento quale autore dei fatti, attraverso la comparazione di immagini poste a fondamento della pronuncia di condanna, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;

2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desurne dalla carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; inoltre, si tratta di motivo formulato in modo estremamente vago ed apodittico;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio, con la quale è stata rideterminata la pena nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla applicata recidiva e previa esclusione dell'aggravante ex art. 625, connma primo, n. 7, cod. pen.; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di coerenza e attendibilità del suo riconoscimento quale autore dei fatti, attraverso la comparazione di immagini poste a fondamento della pronuncia di condanna, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; 2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desurne dalla carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; inoltre, si tratta di motivo formulato in modo estremamente vago ed apodittico; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31352/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris