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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42004/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] \d'ETERE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ucl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con cui la comune difesa censura la decisione in ordine ai delitti contestati risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui estrapolano alcuni non significativi frammenti delle risultanze istruttorie per negare apoditticamente quanto con precisione la Corte di appello ha avuto modo di rappresentare in ordine all'accertamento delle fattispecie facendo preciso riferimento: quanto al delitto di evasione contestato a [OSCURATO:PERSONA] commesso in data 1 maggio 2017, alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ebbe ad effettuare i controlli ed escludere che il ricorrente si fosse recato in ospedale; quanto agli altri reati commessi, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Grego e dalla Buccino, alle dichiarazioni del verbalizzante intervento e delle persone offese ritenute attendibili anche in considerazione della corrispondente documentazione medica acquisita; che, a fronte di adeguata motivazione della Corte di merito che ha analizzato le censure poste in sede di gravame, la difesa dei ricorrenti tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze senza neppure prendere in esame la esaustiva motivazione su detti punti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] \d'ETERE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ucl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con cui la comune difesa censura la decisione in ordine ai delitti contestati risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui estrapolano alcuni non significativi frammenti delle risultanze istruttorie per negare apoditticamente quanto con precisione la Corte di appello ha avuto modo di rappresentare in ordine all'accertamento delle fattispecie facendo preciso riferimento: quanto al delitto di evasione contestato a [OSCURATO:PERSONA] commesso in data 1 maggio 2017, alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ebbe ad effettuare i controlli ed escludere che il ricorrente si fosse recato in ospedale; quanto agli altri reati commessi, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Grego e dalla Buccino, alle dichiarazioni del verbalizzante intervento e delle persone offese ritenute attendibili anche in considerazione della corrispondente documentazione medica acquisita; che, a fronte di adeguata motivazione della Corte di merito che ha analizzato le censure poste in sede di gravame, la difesa dei ricorrenti tenta di accreditare una lettura alternativa delle risultanze senza neppure prendere in esame la esaustiva motivazione su detti punti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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