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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40589/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 13.07.2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto in data 19.04.2018, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 comma 2 cod. pen. di cui al capo a) e per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 4 I. 18.04.1975 n.110 di cui al capo b) e lo aveva condannato - riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui alll'art.62 n.4 cod. pen., dichiarate equivalenti all'aggravante ed alla recidiva contestate - alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione riguardo alla richiesta di derubricazione del reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art.624 cod. pen. e di assoluzione dal reato di porto ingiustificato del piede di porco per insussistenza di prove univoche e concordanti, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha posto l'accento sul fatto che l'imputato fosse stato trovato con il piede di porco in mano e che stesse per scagliarlo contro gli operanti; inoltre, le macchinette distributrici, secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata, sono state trovate scassinate e non semplicemente aperte; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione - riguardo la richiesta di riconoscere come prevalenti le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art.62 n.4 cod. pen. sulle contestate aggravanti o comunque di riduzione della pena inflitta - non è deducibile poiché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); esso, inoltre, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la corte ha infatti, tra l'altro, specificato come le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. fossero state - già - benevolmente applicate (in ragione del valore del bene sottratto), tenuto conto dei precedenti penali e della gravità del fatto, confermando la congruità della pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Vista la memoria presentata nell'interesse dell'imputato che non consente di superare i profili di inammissibilità sopra illustrati; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 13.07.2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto in data 19.04.2018, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 comma 2 cod. pen. di cui al capo a) e per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 4 I. 18.04.1975 n.110 di cui al capo b) e lo aveva condannato - riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui alll'art.62 n.4 cod. pen., dichiarate equivalenti all'aggravante ed alla recidiva contestate - alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione riguardo alla richiesta di derubricazione del reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art.624 cod. pen. e di assoluzione dal reato di porto ingiustificato del piede di porco per insussistenza di prove univoche e concordanti, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha posto l'accento sul fatto che l'imputato fosse stato trovato con il piede di porco in mano e che stesse per scagliarlo contro gli operanti; inoltre, le macchinette distributrici, secondo quanto si precisa nella sentenza impugnata, sono state trovate scassinate e non semplicemente aperte; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione - riguardo la richiesta di riconoscere come prevalenti le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art.62 n.4 cod. pen. sulle contestate aggravanti o comunque di riduzione della pena inflitta - non è deducibile poiché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); esso, inoltre, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la corte ha infatti, tra l'altro, specificato come le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. fossero state - già - benevolmente applicate (in ragione del valore del bene sottratto), tenuto conto dei precedenti penali e della gravità del fatto, confermando la congruità della pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Vista la memoria presentata nell'interesse dell'imputato che non consente di superare i profili di inammissibilità sopra illustrati; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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