CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 15067/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17825/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 6513/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevatoche consentenza resa in data 18/12/2020, la Corte d’appello di Roma, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 5252/2016 del 16 marzo 2016), in accoglimentodell’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore per l’illegittimo annullamento, da parte dell’amministrazione comunale convenuta, dell’autorizzazione all’esercizio dell’estrazione di cava precedentemente rilasciata in propriofavore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi istruttori acquisitinel corso del giudizio, non fosse concretamente emersa alcuna adeguata dimostrazione dei danni denunciati dal Testa nel periodo ritenuto rilevante ai fini del giudizio (dal giugno 1992 al settembre 1994, data, quest’ultima, corrispondente all’epoca del rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta dal Testa), da tanto dovendo discenderne il rigetto della relativa domanda risarcitoria propostanei confronti del comune avversario; avversola sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilComune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5, incidente sulla natura dell'indagine tecnica espletata, per avere la corte territoriale Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri trascuratola considerazione della circostanza di fatto, incontestata tra leparti, consistita nella forzata chiusura per oltre due anni dell’attività imprenditoriale esercitata dall’odierno istante, finendo col decidere sulla domanda proposta da quest’ultimo sulla base di emergenze istruttoriedel tutto prive di riferimenti rispetto al thema decidendum ; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la C orte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01) ; dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianzadel ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; in particolare, al di là della genericità complessiva delle argomentazioni spese dal ricorrente nell’illustrazione della censura in esame,il fatto dallo stesso qui dedotto ( id est , la forzata chiusura per oltre due anni dell’attività imprenditoriale) sia stato preso in considerazione nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la censura in esame in altro non si risolv e se non in una contestazione della valutazione dei mezzi istruttori operata dal giudice d’appello, e dunquedi una doglianza costruita sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. incidente sulla valutazione dei costi sostenuti nel periodo di chiusura dellacava compreso tra il 9.06.1992 e il 9.09.1994, per avere la corte Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri territoriale trascurato la valutazione di prove esistenti agli atti del giudizioe, segnatamente, il modello unico relativo all’attività autonoma svolta dal Testa, quale documentazione ufficiale inoltrata all’Agenzia delle Entrate sulla cui efficacia probatoria non avrebbero potuto ragionevolmentenutrirsi dubbi interpretativi, là dove il giudice a quo haillegittimamente conferito rilevanza decisiva all’assenza di ulteriori ediversi elementi di prova nella specie sostanzialmente non necessari; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente lo sesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; varràperaltro rilevare come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02);Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 17825/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]