Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 17087/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, in sostituzione di quelle distintamente irrogate, ha rideterminato la pena unica complessiva in tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 1.867, 00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, per cassazione e - con l'unico motivo - lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di delibare sull'istanza, svolta in via subordinata, di sostituzione della pena di due anni, undici mesi e dieci giorni, irrogata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 14 ottobre 2021, irrevocabile il 27 aprile 2023 con il lavoro di pubblica utilità ovvero con la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.

Rimarca la difesa che - considerato che la sentenza della Corte di appello era stata emessa il 7 giugno 2022 e divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023 - l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve irrogata con le sanzioni sostitutive dei lavori di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare, siccome formulata il 2 maggio 2023, era tempestiva ed avreblDe dovuto essere valutata dal Giudice dell'esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento penden1:e innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.

In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».

Rileva il Collegio che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente, la sentenza con riferimento alla quale egli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare è divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023 e l'istanza, formulata il 2 maggio 2023, era certamente tempestiva.

E', infatti, appena il caso di richiamare il principio sul punto recentemente espresso da questa Corte secondo cui «Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, RV. 285228»

3. E, tuttavia, come ammette lo stesso ricorrente e come si evince dal tenore letterale dell'originaria istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, l'istanza de qua è stata svolta «in via subordinata».

Una volta, dunque, accolta l'istanza in via principale, ovverosia quella dell'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il ricorrente non può dolersi, poiché non v'è alcun interesse, del mancato vaglio dell'istanza espressamente formulata in via di subordine.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, in sostituzione di quelle distintamente irrogate, ha rideterminato la pena unica complessiva in tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 1.867, 00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, per cassazione e - con l'unico motivo - lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di delibare sull'istanza, svolta in via subordinata, di sostituzione della pena di due anni, undici mesi e dieci giorni, irrogata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 14 ottobre 2021, irrevocabile il 27 aprile 2023 con il lavoro di pubblica utilità ovvero con la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Rimarca la difesa che - considerato che la sentenza della Corte di appello era stata emessa il 7 giugno 2022 e divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023 - l'istanza di sostituzione della pena detentiva breve irrogata con le sanzioni sostitutive dei lavori di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare, siccome formulata il 2 maggio 2023, era tempestiva ed avreblDe dovuto essere valutata dal Giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 dicembre 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento penden1:e innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». Rileva il Collegio che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente, la sentenza con riferimento alla quale egli ha chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare è divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023 e l'istanza, formulata il 2 maggio 2023, era certamente tempestiva. E', infatti, appena il caso di richiamare il principio sul punto recentemente espresso da questa Corte secondo cui «Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, RV. 285228» 3. E, tuttavia, come ammette lo stesso ricorrente e come si evince dal tenore letterale dell'originaria istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, l'istanza de qua è stata svolta «in via subordinata». Una volta, dunque, accolta l'istanza in via principale, ovverosia quella dell'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il ricorrente non può dolersi, poiché non v'è alcun interesse, del mancato vaglio dell'istanza espressamente formulata in via di subordine. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 genn
Sentenza Cassazione n. 17087/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris