CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di associazione per delinquere e furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionatorio; Preso atto dei motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo, con cui si denunzia la violazione della legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare, rispettivamente, la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di furto e il suo stabile inserimento nell'associazione delittuosa, sono entrambi generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, rafforzata dalle specifiche ammissioni dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, fondata sullo stabile inserimento dell'imputato nel contesto criminale, anche alla luce il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); [OSCURATO:PERSONA] che nella formulazione dei due motivi aggiunti, il ricorrente propone una lettura alternativa dei dati probatori sui quali si fonda la motivazione della corte territoriale, inammissibile in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -2- P.Q.MDEPOS1TAT iN Sezione V/i 7,•.?n:9.reg 22 SET 2026 I DIRETTO» AMMINI I icAl i ve Dott.