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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47422/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA4E1949-awise-344e--peizt4+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24451_22 Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. è inammissibile.

Rilevato che l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né in positivo degli elementi per fondare il giudizio di responsabilità, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01).

Ciò posto, non di meno, non appartiene al novero dei vizi denunciabili le censure devolute dal ricorrente là dove contestano la motivazione apparente sulla mancanza di applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e sull'affermazione della responsabilità penale, affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Viterbo, che essendo questione oggetto di rinuncia, non è, a sua volta, oggetto del devoluto al giudice di appello né può surrettiziamente essere proposta con il ricorso per cassazione.

Né appare sussistente la violazione di cui all'art. 599 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato rispetto del limite del devoluto risultando per tabulas la corrispondenza della pena alla proposta di concordato sulla pena.

Ritenuta, sulla base delle precedenti considerazioni, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 599 bis cod.proc.pen. con riguardo alla mancata previsione della ricorribilità in cassazione anche per la violazione di cui all'art. 129 cod.proc.pen. oltre che privo della rilevanza della questione avendo il ricorrente rinunciato ai motivi sulla responsabilità penale.

Tenuto conto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA4E1949-awise-344e--peizt4+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24451_22 Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. è inammissibile. Rilevato che l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né in positivo degli elementi per fondare il giudizio di responsabilità, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01). Ciò posto, non di meno, non appartiene al novero dei vizi denunciabili le censure devolute dal ricorrente là dove contestano la motivazione apparente sulla mancanza di applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e sull'affermazione della responsabilità penale, affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Viterbo, che essendo questione oggetto di rinuncia, non è, a sua volta, oggetto del devoluto al giudice di appello né può surrettiziamente essere proposta con il ricorso per cassazione. Né appare sussistente la violazione di cui all'art. 599 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato rispetto del limite del devoluto risultando per tabulas la corrispondenza della pena alla proposta di concordato sulla pena. Ritenuta, sulla base delle precedenti considerazioni, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 599 bis cod.proc.pen. con riguardo alla mancata previsione della ricorribilità in cassazione anche per la violazione di cui all'art. 129 cod.proc.pen. oltre che privo della rilevanza della questione avendo il ricorrente rinunciato ai motivi sulla responsabilità penale. Tenuto conto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle amm
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