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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 12793/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8263/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 905, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 744/2017 depositata il 26/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 744/2017 della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 26 luglio 2017.

Non ha svolto attività difensive l’intimata [OSCURATO:SOCIETA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

3. La Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa in data 18 novembre 2009 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto la domanda avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e così dichiarato risolto il contratto preliminare concluso tra le parti, avente ad oggetto un terreno di proprietà della Dolgetta sito in Sarno alla località Ingegno.

La Corte d’appello ha evidenziato che, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la domanda principale di declaratoria della nullità ovvero risoluzione del contratto e di condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, e proposta da [OSCURATO:PERSONA] domanda riconvenzionale per la risoluzione di diritto del medesimo contratto per effetto della diffida ad adempiere rimasta senza effetto, ovvero di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti.

La società attrice, sottolinea la sentenza impugnata, aveva dedotto che il terreno oggetto del preliminare si era rivelato privo delle attribuzioni e delle caratteristiche promesse dalla venditrice, soprattutto perché il P.i.p. approvato dal Comune di Sarno era stato bocciato dagli organi competenti, rendendo così impossibile la sua programmata utilizzazione ai fini della costruzione di uno stabilimento industriale per il trattamento e la trasformazione del ferro.

Il Tribunale aveva così valutato la mancata definitiva approvazione del P.i.p. non come grave inadempimento addebitabile alla promittente venditrice, bensì come mancato avveramento del presupposto contrattuale e venir meno della causa in concreto perseguita dai contraenti.

D’altro canto, la pronuncia di risoluzione del contratto si imponeva, avendo tanto l'attrice che laconvenuta chiesto la stessa.

La Corte di Salerno ha osservato che la sentenza di primo grado aveva escluso che gli inadempimenti reciprocamente addebitati dalle parti avessero inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ed aveva comunque negato l'imputabilità di tali inadempimenti.

Pronunciando sugli altri motivi di gravame, la sentenza d’appello ha messo in rilievo che oggetto del contratto preliminare era, appunto, un fondo destinato all'edificazione di impianti industriali, in quanto inserito nel P.i.p. approvato dal Comune di Sarno, sicché la concreta attitudine edificatoria a fini industriali aveva costituito il presupposto determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale.

Questa conclusione era corroborata dalla qualità di imprenditore commerciale della promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., dalla determinazione del prezzo d'acquisto in misura ben superiore a quello correlato alla natura agricola dell'area, dall’istanza sottoscritta dalla Dolgetta nello stesso giorno della stipula del preliminare (11 marzo 1989), intesa a richiedere al Comune di Sarno il rilascio della concessione edilizia per la costruzione, sul fondo promesso in vendita, di uno stabilimento industriale per la trasformazione e trattamento del ferro.

Dunque, come reputato dal Tribunale, le parti si erano determinate alla stipula del preliminare sul presupposto della concreta edificabilità del fondo a fini industriali per effetto del suo inserimento nel P.i.p. approvato dagli organi comunali e tale presupposto era stato determinante ai fini della pattuizione, di tal che, venuto meno il presupposto a causa della bocciatura del Piano da parte dei competenti organi regionali, era venuta meno anche la causa in concreto del contratto.

Neppure assume rilevanza la mancata previsione di un termine per l'avveramento del presupposto, considerata la già avvenuta presentazione dell'istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per il rilascio della concessione edificatoria, autorizzata e sostenuta dalla promittente venditrice del fondo.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 1) l’erronea assunzione dell’esistenza di una presupposizione e la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 2) l’erroneaqualificazione dei fatti e la violazione degli artt. 112 e 167, comma 2, c.p.c., nonché la considerazione d'ufficio di un'eccezione in senso stretto; 3) l’omesso esame di un fatto.

Le censure sostengono che il giudice di primo grado non aveva soltanto qualificato i fatti posti dalle parti a fondamento delle loro domande, ma ne aveva introdotto di nuovi.

La promessa di vendita non si riferiva ad un terreno industriale-PIP, ma ad un fondo agricolo, ed anzi il promissario acquirente aveva concluso la trattativa pur sapendo che il fondo non poteva divenire “industriale-PIP”.

Viene precisato che “ilPIP de quo” non era stato “approvato” dal Comune di Sarno, ma solo “adottato”.

Si assume che la circostanza dell'esistenza di una condizione presupposta non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto oggetto di eccezione in senso stretto.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili sia per carenza di specifica riferibilità ad una delle rationes decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), sia perché, “in parte qua”, la Corte d’appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa e i motivi di ricorso non offrono elementi per superare tale orientamento.

Può in astratto convenirsi con le tesi della ricorrente secondo cui, in caso di domanda di risoluzione per inadempimento, che non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ed in particolare per mancato avveramento di una presupposizione, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, supponendo la risoluzione per il venir meno di una presupposizione l'accertamento giudiziale del diverso fatto costituito dalla volontà pattizia delle parti di elevare implicitamente una determinata situazione di fatto a presupposto imprescindibile della volontà negoziale (Cass. n. 6866 del 2018; Cass. n. 5228 del 1999).

La sentenza della Corte d’appello di Salerno risulta però sorretta da una diversa "ratio decidendi", distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, avverso la quale la ricorrente non formula censure che possa comportare la cassazione della pronuncia impugnata.

La Corte d’appello ha evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto la domanda principale di declaratoria della nullità ovvero di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione di diritto del medesimo contratto per effetto della diffida ad adempiere, ovvero di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente.

Avverte la Corte di Salerno che comunque la pronuncia di risoluzione del contratto si imponeva, avendo tanto l'attrice che laconvenuta richiesto la stessa.

Tale decisione è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, proposte dalle parti reciproche domande di risoluzione per inadempimento, come avvenuto nella specie, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, dia atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta risolutoria di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunci comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., condannando il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (Cass. n. 19706 del 2020; n. 11466 del 2020; n. 6675 del 2018; n. 26907 del 2014).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto non ha svolto attività difensive l’intimataProtecnica [OSCURATO:SOCIETA] i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8263/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 905, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 744/2017 depositata il 26/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 744/2017 della Corte d’appello di Salerno, pubblicata il 26 luglio 2017. Non ha svolto attività difensive l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. La Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa in data 18 novembre 2009 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto la domanda avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e così dichiarato risolto il contratto preliminare concluso tra le parti, avente ad oggetto un terreno di proprietà della Dolgetta sito in Sarno alla località Ingegno. La Corte d’appello ha evidenziato che, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la domanda principale di declaratoria della nullità ovvero risoluzione del contratto e di condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, e proposta da [OSCURATO:PERSONA] domanda riconvenzionale per la risoluzione di diritto del medesimo contratto per effetto della diffida ad adempiere rimasta senza effetto, ovvero di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti. La società attrice, sottolinea la sentenza impugnata, aveva dedotto che il terreno oggetto del preliminare si era rivelato privo delle attribuzioni e delle caratteristiche promesse dalla venditrice, soprattutto perché il P.i.p. approvato dal Comune di Sarno era stato bocciato dagli organi competenti, rendendo così impossibile la sua programmata utilizzazione ai fini della costruzione di uno stabilimento industriale per il trattamento e la trasformazione del ferro. Il Tribunale aveva così valutato la mancata definitiva approvazione del P.i.p. non come grave inadempimento addebitabile alla promittente venditrice, bensì come mancato avveramento del presupposto contrattuale e venir meno della causa in concreto perseguita dai contraenti. D’altro canto, la pronuncia di risoluzione del contratto si imponeva, avendo tanto l'attrice che laconvenuta chiesto la stessa. La Corte di Salerno ha osservato che la sentenza di primo grado aveva escluso che gli inadempimenti reciprocamente addebitati dalle parti avessero inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ed aveva comunque negato l'imputabilità di tali inadempimenti. Pronunciando sugli altri motivi di gravame, la sentenza d’appello ha messo in rilievo che oggetto del contratto preliminare era, appunto, un fondo destinato all'edificazione di impianti industriali, in quanto inserito nel P.i.p. approvato dal Comune di Sarno, sicché la concreta attitudine edificatoria a fini industriali aveva costituito il presupposto determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale. Questa conclusione era corroborata dalla qualità di imprenditore commerciale della promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., dalla determinazione del prezzo d'acquisto in misura ben superiore a quello correlato alla natura agricola dell'area, dall’istanza sottoscritta dalla Dolgetta nello stesso giorno della stipula del preliminare (11 marzo 1989), intesa a richiedere al Comune di Sarno il rilascio della concessione edilizia per la costruzione, sul fondo promesso in vendita, di uno stabilimento industriale per la trasformazione e trattamento del ferro. Dunque, come reputato dal Tribunale, le parti si erano determinate alla stipula del preliminare sul presupposto della concreta edificabilità del fondo a fini industriali per effetto del suo inserimento nel P.i.p. approvato dagli organi comunali e tale presupposto era stato determinante ai fini della pattuizione, di tal che, venuto meno il presupposto a causa della bocciatura del Piano da parte dei competenti organi regionali, era venuta meno anche la causa in concreto del contratto. Neppure assume rilevanza la mancata previsione di un termine per l'avveramento del presupposto, considerata la già avvenuta presentazione dell'istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per il rilascio della concessione edificatoria, autorizzata e sostenuta dalla promittente venditrice del fondo. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 1) l’erronea assunzione dell’esistenza di una presupposizione e la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 2) l’erroneaqualificazione dei fatti e la violazione degli artt. 112 e 167, comma 2, c.p.c., nonché la considerazione d'ufficio di un'eccezione in senso stretto; 3) l’omesso esame di un fatto. Le censure sostengono che il giudice di primo grado non aveva soltanto qualificato i fatti posti dalle parti a fondamento delle loro domande, ma ne aveva introdotto di nuovi. La promessa di vendita non si riferiva ad un terreno industriale-PIP, ma ad un fondo agricolo, ed anzi il promissario acquirente aveva concluso la trattativa pur sapendo che il fondo non poteva divenire “industriale-PIP”. Viene precisato che “ilPIP de quo” non era stato “approvato” dal Comune di Sarno, ma solo “adottato”. Si assume che la circostanza dell'esistenza di una condizione presupposta non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto oggetto di eccezione in senso stretto. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili sia per carenza di specifica riferibilità ad una delle rationes decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), sia perché, “in parte qua”, la Corte d’appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa e i motivi di ricorso non offrono elementi per superare tale orientamento. Può in astratto convenirsi con le tesi della ricorrente secondo cui, in caso di domanda di risoluzione per inadempimento, che non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ed in particolare per mancato avveramento di una presupposizione, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, supponendo la risoluzione per il venir meno di una presupposizione l'accertamento giudiziale del diverso fatto costituito dalla volontà pattizia delle parti di elevare implicitamente una determinata situazione di fatto a presupposto imprescindibile della volontà negoziale (Cass. n. 6866 del 2018; Cass. n. 5228 del 1999). La sentenza della Corte d’appello di Salerno risulta però sorretta da una diversa "ratio decidendi", distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, avverso la quale la ricorrente non formula censure che possa comportare la cassazione della pronuncia impugnata. La Corte d’appello ha evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto la domanda principale di declaratoria della nullità ovvero di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione di diritto del medesimo contratto per effetto della diffida ad adempiere, ovvero di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente. Avverte la Corte di Salerno che comunque la pronuncia di risoluzione del contratto si imponeva, avendo tanto l'attrice che laconvenuta richiesto la stessa. Tale decisione è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, proposte dalle parti reciproche domande di risoluzione per inadempimento, come avvenuto nella specie, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, dia atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta risolutoria di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunci comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., condannando il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (Cass. n. 19706 del 2020; n. 11466 del 2020; n. 6675 del 2018; n. 26907 del 2014). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto non ha svolto attività difensive l’intimataProtecnica [OSCURATO:SOCIETA] i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de
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