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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34535/2024

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0582E03), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, emessa 1'11 settembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa (capi A e D) ed al reato di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoriva, in concorso con altro correo separatamente giudicato, la permanenza irregolare di uno straniero nel territorio dello Stato a fine di profitto).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti.

2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione dei reati intervenuta prima della sentenza impugnata.

2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce, oltre alla intervenuta prescrizione, anche violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, alla affermazione di responsabilità, alla esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso inerenti alla prescrizione dei reati, è parzialmente fondato nei termini evidenziati qui di seguito.

1.1. I reati di truffa di cui ai capi A e D sono stati commessi, secondo l'imputazione, tra il 2009 ed il 2010, l'ultimo di essi il 18 febbraio 2010.

Tenuto conto della recidiva reiterata e specifica, siccome contestata, il termine decennale è maturato, al più tardi, il 18 febbraio del 2020, prima della sentenza impugnata, emessa il 16 dicembre 2022.

La Corte ha messo in luce le prove idonee a provare la responsabilità del ricorrente, costituite dalle dichiarazioni delle persone offese - che rendevano sterile la richiesta di rinnovazione dibattimentale, istituto di carattere eccezionale che presuppone l'incompletezza dell'istruttoria qui invece riscontrata - sicché deve applicarsi la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 2009, Tettamanti.

Massime precedenti Conformi: N. 4163 del 1995 Rv. 201255, N. 1506 del 1998 Rv. 209793, N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3945 del 1999 Rv. 213882, N. 28181 del 2001 Rv. 219603, N. 11394 del 2003 Rv. 224269, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 31463 del 2004 Rv. 229275, N. 9174 del 2008 Rv. 239552.

Massima successiva: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati di truffa di cui ai capi A e D.

1.2. Al contrario, non era prescritto, alla data della sentenza, il reato di cui al capo C, dal momento che, essendo contestata in fatto l'aggravante del concorso di persone, la pena edittale massima è stabilita in sei anni di reclusione, di tal che, per effetto della recidiva contestata in forma specifica e reiterata, il reato si prescrive in 16 anni ed otto mesi dal momento del fatto (commesso sino al 15.4.2010), non ancora decorsi neanche alla data odierna.

2. Quanto alla responsabilità per tale reato, la Corte si è basata sul resoconto delle vittime e sui riscontri, rilevando la genericità dell'appello e la superfluità della rinnovazione della prova, con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, anche in relazione all'applicazione della recidiva che risulta congruamente motivata.

Sotto quest'ultimo profilo, si richiama il principio secondo il quale in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

3. Il motivo di ricorso volto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità in quanto privo di ragioni a sostegno.

4. Pertanto, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo C, dal momento che, in punto di pena, il primo giudice, con statuizione confermata in appello, aveva ritenuto più grave il reato di truffa di cui al capo A, sicché, una volta rilevatane la prescrizione, non è possibile determinare in questa sede la pena per il residuo reato di cui al capo C. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi A e D, perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari con riguardo al reato di cui al capo C per la determinazionegal4 Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità con riguardo al capo C. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0582E03), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, emessa 1'11 settembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa (capi A e D) ed al reato di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoriva, in concorso con altro correo separatamente giudicato, la permanenza irregolare di uno straniero nel territorio dello Stato a fine di profitto). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione dei reati intervenuta prima della sentenza impugnata. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce, oltre alla intervenuta prescrizione, anche violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, alla affermazione di responsabilità, alla esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso inerenti alla prescrizione dei reati, è parzialmente fondato nei termini evidenziati qui di seguito. 1.1. I reati di truffa di cui ai capi A e D sono stati commessi, secondo l'imputazione, tra il 2009 ed il 2010, l'ultimo di essi il 18 febbraio 2010. Tenuto conto della recidiva reiterata e specifica, siccome contestata, il termine decennale è maturato, al più tardi, il 18 febbraio del 2020, prima della sentenza impugnata, emessa il 16 dicembre 2022. La Corte ha messo in luce le prove idonee a provare la responsabilità del ricorrente, costituite dalle dichiarazioni delle persone offese - che rendevano sterile la richiesta di rinnovazione dibattimentale, istituto di carattere eccezionale che presuppone l'incompletezza dell'istruttoria qui invece riscontrata - sicché deve applicarsi la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 2009, Tettamanti. Massime precedenti Conformi: N. 4163 del 1995 Rv. 201255, N. 1506 del 1998 Rv. 209793, N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3945 del 1999 Rv. 213882, N. 28181 del 2001 Rv. 219603, N. 11394 del 2003 Rv. 224269, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 31463 del 2004 Rv. 229275, N. 9174 del 2008 Rv. 239552. Massima successiva: Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione dei reati di truffa di cui ai capi A e D. 1.2. Al contrario, non era prescritto, alla data della sentenza, il reato di cui al capo C, dal momento che, essendo contestata in fatto l'aggravante del concorso di persone, la pena edittale massima è stabilita in sei anni di reclusione, di tal che, per effetto della recidiva contestata in forma specifica e reiterata, il reato si prescrive in 16 anni ed otto mesi dal momento del fatto (commesso sino al 15.4.2010), non ancora decorsi neanche alla data odierna. 2. Quanto alla responsabilità per tale reato, la Corte si è basata sul resoconto delle vittime e sui riscontri, rilevando la genericità dell'appello e la superfluità della rinnovazione della prova, con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, anche in relazione all'applicazione della recidiva che risulta congruamente motivata. Sotto quest'ultimo profilo, si richiama il principio secondo il quale in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3. Il motivo di ricorso volto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità in quanto privo di ragioni a sostegno. 4. Pertanto, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo C, dal momento che, in punto di pena, il primo giudice, con statuizione confermata in appello, aveva ritenuto più grave il reato di truffa di cui al capo A, sicché, una volta rilevatane la prescrizione, non è possibile determinare in questa sede la pena per il residuo reato di cui al capo C. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi A e D, perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari con riguardo al reato di cui al capo C per la determinazionegal4 Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità con riguardo al capo C. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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