CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che entrambi i motivi, l'uno avente ad oggetto l'omesso riconoscimento delle generiche e l'altro la recidiva, sono manifestamente infondati, in quanto le valutazioni di merito compiute dal giudice d'appello in ordine alla gravità del reato ed alla accertata sussistenza di una propensione a delinquere sono immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non sono altrimenti sindacabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente