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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05398/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico fistro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha cooeto chiedendo udito il d.fnsore -tD [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, all'esito di giudizio ordinario conseguente al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 10.800,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Roma con cui il predetto imputato era ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90.

A [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 13,51 lordi) ed hashish (gr. 208,49).

La condotta, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici di merito, risulta accertata all'interno del carcere di Rebibbia, in cui l'imputato si trovava detenuto.

In data 30/3/2021, il personale della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia aveva convocato tre detenuti, tra cui il Risa, per un controllo a campione tra quelli che avevano partecipato ai colloqui visivi o che si trovavano nell'atrio del reparto G9 del carcere.

Nell'attesa della perquisizione, l'imputato era stato notato mentre si avvicinava alla macchina che distribuiva le bevande e, dopo aver mostrato nervosismo, si disfaceva di qualcosa.

L'operante di polizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla scena, interveniva immediatamente, trovando in terra "un involucro.. .avvolto da un nastro adesivo per uso pacchi, che conteneva le sostanze stupefacenti di cui alla contestazione, corrispondenti a 78 dosi singole medie di cocaina e 2.436 dosi singole medie di hashish".

Il fatto era avvenuto in prossimità della pattumiera posizionata vicina al distributore di bevande, in quel momento casualmente chiusa.

L'azione era stata ritenuta compatibile con la registrazione prodotta dalla difesa dell'imputato, estrapolata dal sistema di videosorveglianza del carcere.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato, richiesta ribadita anche in secondo grado.

La difesa premette che il proprio assistito, al termine del giudizio di convalida dell'arresto, aveva richiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione delle videoriprese effettuate dalla telecamera installata nell'atrio del reparto interno alla [OSCURATO:PERSONA], che inquadrava perfettamente il luogo dei fatti.

Il giudice di prime cure, nonostante le ampie argomentazioni a supporto, non acconsentiva alla richiesta difensiva, determinando l'imputato ad optare per il rito ordinario, proprio al fine di permettere l'acquisizione all'interno del fascicolo delle immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza.

Il Tribunale rigettava la richiesta con una motivazione laconica, in cui riteneva "l'incompatibilità della condizione prospettata con la natura propria del rito prescelto".

La Corte d'appello, innanzi alla quale la difesa ha prospettato l'illegittimità del diniego, ha espresso comunque una motivazione incongrua, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità non conferente.

In particolare, ha escluso la decisività del mezzo di prova richiesto, sebbene si trattasse di una prova di primaria importanza.

Le immagini delle telecamere, estrapolate e solo successivamente acquisite dal Tribunale, riprendono l'intera scena con estrema nitidezza.

Oltretutto risultava essere palesemente lacunosa la prova costituita dal solo verbale a firma del sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella relazione aveva riferito di non aver visto chiaramente il Risa gettare l'involuc:ro contenente lo stupefacente.

La difesa chiede pertanto l'applicazione della riduzione premiale in considerazione dell'erroneo diniego del giudizio abbreviato condizionato, sottolineando che i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel rigettare la richiesta.

II) Nullità della sentenza; illegittimità della stessa nella parte in cui la Corte di appello ha condiviso il rigetto del giudice di primo grado, che ha dapprima ammesso e poi revocato la citazione del teste qualificato Utialdini, caporeparto all'interno del carcere, ritenendo, in ultima udienza, la causa matura per la decisione.

L'escussione del predetto teste sarebbe stata di fondamentale importanza in quanto, subito dopo l'accaduto, ha conferito a lungo con il Risa ed ha acquisito il video estratto dalle telecamere di sorveglianza, Sul punto la Corte territoriale si è limitata a ritenere la superfluità della riapertura istruttoria, senza minimamente affrontare la questione, ritualmente eccepita in primo ed in secondo grado, circa l'irritualità ed illegittimità della esclusione del teste Ubaldini.

III) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.; travisamento della prova; mancanza e manifesta illogicità della stessa; omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alle lamentate lacune della sentenza del Tribunale; omessa valutazione degli elementi di prova a discarico con particolare riferimento alle circostanze di seguito indicate.A) Dalle immagini estrapolate dalle telecamere non si evince il possesso dell'involucro contenente la sostanza da parte del Risa e non è ripreso alcun gesto riguardante il tentativo di disfarsi dell'involucro.

B) Il teste operante, sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], pur attenzionando da vicino il Risa non riesce ad intravvedere alcun rigonfiamento negli indumenti, né alcun gesto attraverso cui il ricorrente abbia tentato di disfarsi dell'involucro.

C) Mancata acquisizione della prova concernente l'esaltazione delle impronte papillari latenti sul pacco contenente la sostanza stupefacente, accertamento ripetutamente richiesto dal Risa agli operanti e confermato in dibattimento.

D) Omessa considerazione delle circostanze inerenti alle modalità d'ingresso della droga nel carcere; mancata considerazione degli esiti dell'inchiesta interna avviata d'ufficio dalla Direzione del carcere.

II Risa si è professato estraneo ai fatti sin dal momento in cui è stato sottoposto a perquisizione.

L'imputato ha reso lucidamente il proprio esame, raccontando la propria versione dei fatti e chiedendo agli operanti di rilevare le proprie impronte sull'involucro.

Dalle immagini riprese non si nota il gesto del Risa dì disfarsi dell'involucro, e la Corte di merito è incorsa in un evidente travisamento della prova nel passaggio in cui afferma che le riprese non rivelano incompatibilità logica con i fatti narrati dal teste.

Tutte le diffuse argomentazioni sostenute dalla difesa nel primo motivo di appello sono state valutate in modo inadeguato, avendo la Corte di merito fornito solo laconiche risposte assertive.

IV) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

V) Mancata disapplicazione della recidiva reiterata; inadeguatezza della motivazione offerta sul punto.

VI) Nullità della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio; inadeguata motivazione sul punto; omessa motivazione in ordine alla lamentata sproporzione dell'aumento di pena apportato per la continuazione e per la recidiva.

3. Il P.G., con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

E' pervenuto uno scritto a firma dell'imputato, in cui il Risa, protestandosi innocente, contesta la decisione dei giudici di merito di non acquisire agli atti il filmato che aveva ripreso la scena d'interesse; rappresenta che, ove si fosse fatto luogo a tale acquisizione, si sarebbe accertata la sua estraneità ai fatti in CO ntestazione.

La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale si riporta ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue.

La Corte di merito ha espresso una motivazione adeguata in ordine alla legittimità del rigetto della richiesta formulata dall'imputato di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione delle videoriprese del sistema di sorveglianza del carcere.

Ha invero ritenuto che l'integrazione probatoria a cui era stata subordinata la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, fosse ultronea e sprovvista del carattere della decisività, sia sulla base di una valutazione ex ante degli elementi disponibili, sia sulla base di una valutazione compiuta alla luce delle successive emergenze processuali.

In proposito ha osservato come le riprese visive costituiscano un mero supporto documentale alle dichiarazioni rese dal testimone oculare degli eventi, in alcun modo inficiate da elementi divergenti emersi in fase d'indagine.

Ha poi precisato come l'esame delle riprese non ponesse alcuna incompatibilità con la rappresentazione dei fatti provenienti dal teste, aggiungendo che, dall'esame degli atti nella disponibilità del Tribunale al momento della decisione sull'ammissione della richiesta, la versione del ricorrente circa la sua presenza in loco al momento dei fatti e nella fase precedente fosse palesemente in contrasto con le dichiarazioni acquisite da un medico e da un'infermiera in servizio presso il penitenziario.

Le considerazioni espresse dalla Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non contravvengono ai principi stabili in questa sede circa la valutazione da compiersi al fine dell'ammissione del giudizio abbreviato condizionato.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito come l'integrazione probatoria si prospetti necessaria allorquando la prova richiesta dall'imputato abbia i requisiti della novità e decisività.

Ciò presuppone, da un lato, che il materiale probatorio su cui il giudice deve fondare il proprio convincimento sia incompleto e carente, dall'altro che l'attività istruttoria richiesta sia utile per un compiuto accertamento dei fatti del giudizio [cfr. Sez. 2 n. 10235 del 10/11/2020, dep. 17/03/2021, Fragalà, Rv. 280990: "Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio"; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327, così massinnata:"In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria)"].

Ebbene, la motivazione espressa dalla Corte di merito soddisfa i criteri indicati in sede di legittimità sotto ogni profilo, avendo posto in evidenza la non decisività della prova richiesta, con valutazione ex ante e alla luce delle successive acquisizioni dibattimentali, ed anche, implicitamente, la mancanza di novità.

Nel sostenere, infatti, che le riprese visive costituiscano "un mero supporto documentale alle dichiarazioni rese dal testimone oculare", ha considerato che tale prova rappresentasse una duplicazione del contenuto della relazione e della testimonianza del verbalizzante che aveva assistito ai fatti.

La difesa non si confronta realmente con la motivazione illustrata in sentenza, mancando di esprimere una effettiva, puntuale critica nei confronti delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Si ribadisce, in tesi difensiva, come l'acquisizione delle videoriprese fosse l'unica prova decisiva ai fini dell'accertamento del fatto, essendo carente la testimonianza offerta dal verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, nel verbale, di non avere visto chiaramente il Risa gettare l'involucro.

La prospettazione, tuttavia, si risolve in una contestazione sulla valutazione del contenuto della relazione del verbalizzante e della prova dichiarativa assunta in dibattimento, nel corso della quale, si legge nella motivazione della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] "ha riferito, senza incontrare smentite diverse dalle mere allegazioni difensive, di aver visto il Risa avvicinarsi alla macchinetta del distributore di bevande e al contenitore per i rifiuti che si trovava nei pressi, per poi volgere le spalle ad essi e lasciar cadere qualcosa che teneva nascosta dietro la schiena, sotto la giacca, movimento questo cui faceva seguito il rumore dell'impatto al suolo di un oggetto".

Né rileva il fatto che il giudice di appello abbia incentrato la motivazione sulla non decisività della prova, diversamente dal primo giudice, che aveva fatto riferimento a ragioni di economia processuale, sostenendo la "incompatibilità" della prova con il rito prescelto.

E' noto come il giudice dell'impugnazione, investito della decisione su una questione che abbia formato oggetto di appello, possa pervenire allo stesso risultato a cui era giunto il giudice di primo grado sulla base di considerazioni e argomenti diversi.

Per completezza argomentativa si rammenta come, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597 cod.proc.pen., comma 1, per punto della decisione debba ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento.

Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice ovvero ad uno diverso anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (cfr. Sez. 1, n. 10795 del 25 giugno 1999, Gusinu e altri, Rv. 214111; Sez. 3, n. 9841/09 del 10 dicembre 2008, Pizzi, Rv. 242995; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366).

Nondimeno la disposizione menzionata attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Sez. 6, n. 40625 del 8 ottobre 2009, B., Rv. 245288).

Il rilievo riguardante la richiesta di incidente probatorio a cui la difesa accenna nel primo motivo ricorso è stato posto in termini del tutto generici.

Il riferimento è del tutto sprovvisto di indicazioni dalle quali inferire quando sia stata avanzata tale richiesta e quali siano le censure prospettate in relazione ad essa.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.Nella sentenza impugnata, nella parte in fatto, si legge che la difesa ha censurato la revoca dell'ammissione del teste Ubaldini, sollecitando i poteri istruttori della Corte distrettuale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., affinchè il suddetto teste venisse esaminato in sede di appello.

La difesa si duole nel ricorso del fatto che la Corte di merito abbia confermato la decisione di "rigetto del giudice di primo grado che ha dapprima ammesso e poi successivamente revocato ritenendo, in ultima udienza, la causa matura per la decisione - l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], indicato nella lista testi".

Dalla lettura del verbale di chiusura del dibattimento svoltosi in primo grado (ud. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), richiamato nel ricorso, si evince che il giudice ha emesso una ordinanza nella quale ha dato atto di ritenere la causa "ampiamente istruita", rigettando ogni ulteriore istanza istruttoria proveniente dalle parti.

Non emerge tuttavia alcuna opposizione formalizzata in quella sede dalla difesa.

Sebbene il giudice non si sia esplicitamente espresso sulla superfluità della prova testimoniale revocata, si evince dal suo contenuto un implicito giudizio orientato in tal senso.

Comunque, anche volendo ammettere che la predetta ordinanza non sia motivata in punto di superfluità della prova, la difesa avrebbe dovuto immediatamente dedurre la sua nullità, rimanendo essa altrimenti sanata (cfr. Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732:"La revoca dell'ordinanza annmissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata").

In considerazione di quanto precede, la lamentata carenza di motivazione della Corte di merito sul punto specifico dedotto nel secondo motivo di ricorso non è causa di nullità della sentenza impugnata.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157).

La motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al rigetto della riapertura della istruttoria per escutere il teste Ubaldini è puntuale ed immune da censure: in sentenza si è ritenuto superfluo il suo esame, evidenziandosi che il suddetto teste non aveva assistito ai fatti.Come è noto, il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.

L'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, ma subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01, così massimata: "La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti").

Ciò che nella specie si è effettivamente verificato, avendo il giudice di merito esplicitato adeguatamente il proprio convincimento in ordine alla superfluità della prova testimoniale in questione.

3. Nel merito, i prospettati vizi riguardanti l'asserita incongruenza della motivazione, il travisamento della prova ed il cattivo governo degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., oggetto del terzo motivo di ricorso, si risolvono in una critica all'interpretazione fornita dai giudici di merito delle emergenze processuali, che, in quanto logica e coerente, sfugge al sindacato di legittimità.

L'esame della struttura argonnentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale, esaminando tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Si è posta in evidenza, in motivazione, la decisività della testimonianza resa dal teste Sovr. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver visto il Risa lasciar cadere qualcosa che teneva nascosta dietro la schiena, sotto la giacca; di avere sentito il rumore dell'impatto al suolo di un oggetto; di essere intervenuto prontamente e di avere trovato proprio in quel punto il pacco contenente la droga.

Si è sottolineato che: "Le videoregistrazioni sono perfettamente compatibili con la versione del [OSCURATO:PERSONA]/lo, poiché si vede chiaramente come il Risa, giunto in prossimità dell'ingresso alla stanza dove sarebbe stato sottoposto a perquisizione, si sposti dalla posizione iniziale, accanto al bancone del caporeparto, al lato opposto, dove si trova la macchina delle bevande, per poi portare il braccio sinistro dietro la schiena, movimento questo seguito dall'intervento del [OSCURATO:PERSONA] che si sporge per controllare, avendo evidentemente sentito il tonfo di un oggetto".

Nel ripercorrere le censure difensive, la Corte di appello ha valutato ogni aspetto significativo, evidenziando: che la rilevazione delle impronte papillari sul pacco, a fronte della solidità delle prove raccolte, era da reputarsi del tutto ultronea; che del tutto irrilevante in rapporto al thema pro bandum si appalesavano gli approfondimenti richiesti circa l'esito delle indagini interne al carcere volte ad accertare come la droga avesse fatto ingresso al suo interno; che l'ampia giacca indossata dal detenuto al momento dei fatti era sicuramente idonea a nascondere un pacco contenente poco più di 200 grammi di droga, quantitativo non particolarmente ingombrante (compatibile con la lunghezza di circa cm. 15-20 indicata dal [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso appellante ha paragonato ad una "palla da baseball").

Attesa la congruità della motivazione offerta dalla Corte distrettuale, ogni lagnanza riguardante la ricostruzione della vicenda esula dal perimetro del sindacato della Corte di legittimità, a cui, come è noto, è estraneo il giudizio sul fatto.

In tema di sindacato del vizio di motivazione il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428:"In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convinc:ente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre").

Non è consentita alla Corte di Cassazione una "rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il rilievo riguardante l'asserito travisamento della prova riferito al contenuto della videoripresa è destituito di fondamento.

Entrambi i giudici di merito hanno sostenuto in sentenza la compatibilità della ricostruzione del fatto offerta dal teste [OSCURATO:PERSONA] con le immagini riportate nella registrazione prodotta dalla difesa.

In proposito è d'uopo rilevare come, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

4. Del pari manifestamente infondati sono i motivi di doglianza rassegnati in tema di trattamento sanzionatorio (motivi IV, V e VI del ricorso).

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosissimi precedenti penali.

La motivazione espressa è conforme ai principi stabiliti in questa sede [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269:" In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"].

Quanto al riconoscimento della recidiva, la Corte di merito, dopo avere descritto le caratteristiche del fatto (in ordine al quale esprime un giudizio di gravità della condotta), sottolinea come i numerosissimi precedenti penali annoverati dall'imputato, commessi in un lungo arco temporale, siano indicativi della sua pericolosità, sebbene abbiano riguardato fatti di altra natura.

Si ricava da tali argomenti un adeguato apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere del reo, conformemente ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano').Le doglianze in punto di dosimetria della pena, sono destituite di fondamento.

La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione a supporto del trattamento sanzionatorio prescelto, ponendo in evidenza la gravità del fatto e l'allarmante personalità dell'imputato.

Si tratta di motivazione del tutto conferente e adeguata a sostenere la decisione riguardante la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione").

L'aumento stabilito per la ritenuta recidiva reiterata è stato correttamente individuato nella metà della pena base, come previsto dall'art. 99, comma 4, primo periodo.

Si tratta di un aumento stabilito dalla legge in misura fissa, rispetto al quale si è recentemente osservato: «In tema di recidiva, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce aumenti di pena in misura fissa per la recidiva reiterata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto si tratta di opzione sanzionatoria rientrante nella discrezionalità del legislatore e non manifestamente irragionevole, siccome insuscettibile di produrre "ex se" sperequazioni prive di "ratio" giustificativa nel trattamento di situazioni omogenee, e in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., per incompatibilità con i principi di gradualità e finalismo rieducativo, poiché la tendenziale contrarietà delle pene fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale va riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete» (così Sez. 6, n. 8291 del 10/02/2022, Castrofilippo, Rv. 282910).L'aumento determinato per la continuazione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. è stato disposto nella misura minima di un terzo della pena per il reato più grave.

Correttamente tale aumento è stato operato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa (cfr., sul punto specifico, Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055:"In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa", conforme a Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062).

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico fistro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha cooeto chiedendo udito il d.fnsore -tD [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, all'esito di giudizio ordinario conseguente al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 10.800,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Roma con cui il predetto imputato era ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. A [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 13,51 lordi) ed hashish (gr. 208,49). La condotta, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici di merito, risulta accertata all'interno del carcere di Rebibbia, in cui l'imputato si trovava detenuto. In data 30/3/2021, il personale della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia aveva convocato tre detenuti, tra cui il Risa, per un controllo a campione tra quelli che avevano partecipato ai colloqui visivi o che si trovavano nell'atrio del reparto G9 del carcere. Nell'attesa della perquisizione, l'imputato era stato notato mentre si avvicinava alla macchina che distribuiva le bevande e, dopo aver mostrato nervosismo, si disfaceva di qualcosa. L'operante di polizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla scena, interveniva immediatamente, trovando in terra "un involucro.. .avvolto da un nastro adesivo per uso pacchi, che conteneva le sostanze stupefacenti di cui alla contestazione, corrispondenti a 78 dosi singole medie di cocaina e 2.436 dosi singole medie di hashish". Il fatto era avvenuto in prossimità della pattumiera posizionata vicina al distributore di bevande, in quel momento casualmente chiusa. L'azione era stata ritenuta compatibile con la registrazione prodotta dalla difesa dell'imputato, estrapolata dal sistema di videosorveglianza del carcere. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato, richiesta ribadita anche in secondo grado. La difesa premette che il proprio assistito, al termine del giudizio di convalida dell'arresto, aveva richiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione delle videoriprese effettuate dalla telecamera installata nell'atrio del reparto interno alla [OSCURATO:PERSONA], che inquadrava perfettamente il luogo dei fatti. Il giudice di prime cure, nonostante le ampie argomentazioni a supporto, non acconsentiva alla richiesta difensiva, determinando l'imputato ad optare per il rito ordinario, proprio al fine di permettere l'acquisizione all'interno del fascicolo delle immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza. Il Tribunale rigettava la richiesta con una motivazione laconica, in cui riteneva "l'incompatibilità della condizione prospettata con la natura propria del rito prescelto". La Corte d'appello, innanzi alla quale la difesa ha prospettato l'illegittimità del diniego, ha espresso comunque una motivazione incongrua, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità non conferente. In particolare, ha escluso la decisività del mezzo di prova richiesto, sebbene si trattasse di una prova di primaria importanza. Le immagini delle telecamere, estrapolate e solo successivamente acquisite dal Tribunale, riprendono l'intera scena con estrema nitidezza. Oltretutto risultava essere palesemente lacunosa la prova costituita dal solo verbale a firma del sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella relazione aveva riferito di non aver visto chiaramente il Risa gettare l'involuc:ro contenente lo stupefacente. La difesa chiede pertanto l'applicazione della riduzione premiale in considerazione dell'erroneo diniego del giudizio abbreviato condizionato, sottolineando che i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel rigettare la richiesta. II) Nullità della sentenza; illegittimità della stessa nella parte in cui la Corte di appello ha condiviso il rigetto del giudice di primo grado, che ha dapprima ammesso e poi revocato la citazione del teste qualificato Utialdini, caporeparto all'interno del carcere, ritenendo, in ultima udienza, la causa matura per la decisione. L'escussione del predetto teste sarebbe stata di fondamentale importanza in quanto, subito dopo l'accaduto, ha conferito a lungo con il Risa ed ha acquisito il video estratto dalle telecamere di sorveglianza, Sul punto la Corte territoriale si è limitata a ritenere la superfluità della riapertura istruttoria, senza minimamente affrontare la questione, ritualmente eccepita in primo ed in secondo grado, circa l'irritualità ed illegittimità della esclusione del teste Ubaldini. III) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.; travisamento della prova; mancanza e manifesta illogicità della stessa; omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alle lamentate lacune della sentenza del Tribunale; omessa valutazione degli elementi di prova a discarico con particolare riferimento alle circostanze di seguito indicate.A) Dalle immagini estrapolate dalle telecamere non si evince il possesso dell'involucro contenente la sostanza da parte del Risa e non è ripreso alcun gesto riguardante il tentativo di disfarsi dell'involucro. B) Il teste operante, sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], pur attenzionando da vicino il Risa non riesce ad intravvedere alcun rigonfiamento negli indumenti, né alcun gesto attraverso cui il ricorrente abbia tentato di disfarsi dell'involucro. C) Mancata acquisizione della prova concernente l'esaltazione delle impronte papillari latenti sul pacco contenente la sostanza stupefacente, accertamento ripetutamente richiesto dal Risa agli operanti e confermato in dibattimento. D) Omessa considerazione delle circostanze inerenti alle modalità d'ingresso della droga nel carcere; mancata considerazione degli esiti dell'inchiesta interna avviata d'ufficio dalla Direzione del carcere. II Risa si è professato estraneo ai fatti sin dal momento in cui è stato sottoposto a perquisizione. L'imputato ha reso lucidamente il proprio esame, raccontando la propria versione dei fatti e chiedendo agli operanti di rilevare le proprie impronte sull'involucro. Dalle immagini riprese non si nota il gesto del Risa dì disfarsi dell'involucro, e la Corte di merito è incorsa in un evidente travisamento della prova nel passaggio in cui afferma che le riprese non rivelano incompatibilità logica con i fatti narrati dal teste. Tutte le diffuse argomentazioni sostenute dalla difesa nel primo motivo di appello sono state valutate in modo inadeguato, avendo la Corte di merito fornito solo laconiche risposte assertive. IV) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. V) Mancata disapplicazione della recidiva reiterata; inadeguatezza della motivazione offerta sul punto. VI) Nullità della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio; inadeguata motivazione sul punto; omessa motivazione in ordine alla lamentata sproporzione dell'aumento di pena apportato per la continuazione e per la recidiva. 3. Il P.G., con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. E' pervenuto uno scritto a firma dell'imputato, in cui il Risa, protestandosi innocente, contesta la decisione dei giudici di merito di non acquisire agli atti il filmato che aveva ripreso la scena d'interesse; rappresenta che, ove si fosse fatto luogo a tale acquisizione, si sarebbe accertata la sua estraneità ai fatti in CO ntestazione. La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale si riporta ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue. La Corte di merito ha espresso una motivazione adeguata in ordine alla legittimità del rigetto della richiesta formulata dall'imputato di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione delle videoriprese del sistema di sorveglianza del carcere. Ha invero ritenuto che l'integrazione probatoria a cui era stata subordinata la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, fosse ultronea e sprovvista del carattere della decisività, sia sulla base di una valutazione ex ante degli elementi disponibili, sia sulla base di una valutazione compiuta alla luce delle successive emergenze processuali. In proposito ha osservato come le riprese visive costituiscano un mero supporto documentale alle dichiarazioni rese dal testimone oculare degli eventi, in alcun modo inficiate da elementi divergenti emersi in fase d'indagine. Ha poi precisato come l'esame delle riprese non ponesse alcuna incompatibilità con la rappresentazione dei fatti provenienti dal teste, aggiungendo che, dall'esame degli atti nella disponibilità del Tribunale al momento della decisione sull'ammissione della richiesta, la versione del ricorrente circa la sua presenza in loco al momento dei fatti e nella fase precedente fosse palesemente in contrasto con le dichiarazioni acquisite da un medico e da un'infermiera in servizio presso il penitenziario. Le considerazioni espresse dalla Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non contravvengono ai principi stabili in questa sede circa la valutazione da compiersi al fine dell'ammissione del giudizio abbreviato condizionato. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito come l'integrazione probatoria si prospetti necessaria allorquando la prova richiesta dall'imputato abbia i requisiti della novità e decisività. Ciò presuppone, da un lato, che il materiale probatorio su cui il giudice deve fondare il proprio convincimento sia incompleto e carente, dall'altro che l'attività istruttoria richiesta sia utile per un compiuto accertamento dei fatti del giudizio [cfr. Sez. 2 n. 10235 del 10/11/2020, dep. 17/03/2021, Fragalà, Rv. 280990: "Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio"; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327, così massinnata:"In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria)"]. Ebbene, la motivazione espressa dalla Corte di merito soddisfa i criteri indicati in sede di legittimità sotto ogni profilo, avendo posto in evidenza la non decisività della prova richiesta, con valutazione ex ante e alla luce delle successive acquisizioni dibattimentali, ed anche, implicitamente, la mancanza di novità. Nel sostenere, infatti, che le riprese visive costituiscano "un mero supporto documentale alle dichiarazioni rese dal testimone oculare", ha considerato che tale prova rappresentasse una duplicazione del contenuto della relazione e della testimonianza del verbalizzante che aveva assistito ai fatti. La difesa non si confronta realmente con la motivazione illustrata in sentenza, mancando di esprimere una effettiva, puntuale critica nei confronti delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Si ribadisce, in tesi difensiva, come l'acquisizione delle videoriprese fosse l'unica prova decisiva ai fini dell'accertamento del fatto, essendo carente la testimonianza offerta dal verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, nel verbale, di non avere visto chiaramente il Risa gettare l'involucro. La prospettazione, tuttavia, si risolve in una contestazione sulla valutazione del contenuto della relazione del verbalizzante e della prova dichiarativa assunta in dibattimento, nel corso della quale, si legge nella motivazione della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] "ha riferito, senza incontrare smentite diverse dalle mere allegazioni difensive, di aver visto il Risa avvicinarsi alla macchinetta del distributore di bevande e al contenitore per i rifiuti che si trovava nei pressi, per poi volgere le spalle ad essi e lasciar cadere qualcosa che teneva nascosta dietro la schiena, sotto la giacca, movimento questo cui faceva seguito il rumore dell'impatto al suolo di un oggetto". Né rileva il fatto che il giudice di appello abbia incentrato la motivazione sulla non decisività della prova, diversamente dal primo giudice, che aveva fatto riferimento a ragioni di economia processuale, sostenendo la "incompatibilità" della prova con il rito prescelto. E' noto come il giudice dell'impugnazione, investito della decisione su una questione che abbia formato oggetto di appello, possa pervenire allo stesso risultato a cui era giunto il giudice di primo grado sulla base di considerazioni e argomenti diversi. Per completezza argomentativa si rammenta come, ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597 cod.proc.pen., comma 1, per punto della decisione debba ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice ovvero ad uno diverso anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (cfr. Sez. 1, n. 10795 del 25 giugno 1999, Gusinu e altri, Rv. 214111; Sez. 3, n. 9841/09 del 10 dicembre 2008, Pizzi, Rv. 242995; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261366). Nondimeno la disposizione menzionata attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Sez. 6, n. 40625 del 8 ottobre 2009, B., Rv. 245288). Il rilievo riguardante la richiesta di incidente probatorio a cui la difesa accenna nel primo motivo ricorso è stato posto in termini del tutto generici. Il riferimento è del tutto sprovvisto di indicazioni dalle quali inferire quando sia stata avanzata tale richiesta e quali siano le censure prospettate in relazione ad essa. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.Nella sentenza impugnata, nella parte in fatto, si legge che la difesa ha censurato la revoca dell'ammissione del teste Ubaldini, sollecitando i poteri istruttori della Corte distrettuale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., affinchè il suddetto teste venisse esaminato in sede di appello. La difesa si duole nel ricorso del fatto che la Corte di merito abbia confermato la decisione di "rigetto del giudice di primo grado che ha dapprima ammesso e poi successivamente revocato ritenendo, in ultima udienza, la causa matura per la decisione - l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], indicato nella lista testi". Dalla lettura del verbale di chiusura del dibattimento svoltosi in primo grado (ud. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), richiamato nel ricorso, si evince che il giudice ha emesso una ordinanza nella quale ha dato atto di ritenere la causa "ampiamente istruita", rigettando ogni ulteriore istanza istruttoria proveniente dalle parti. Non emerge tuttavia alcuna opposizione formalizzata in quella sede dalla difesa. Sebbene il giudice non si sia esplicitamente espresso sulla superfluità della prova testimoniale revocata, si evince dal suo contenuto un implicito giudizio orientato in tal senso. Comunque, anche volendo ammettere che la predetta ordinanza non sia motivata in punto di superfluità della prova, la difesa avrebbe dovuto immediatamente dedurre la sua nullità, rimanendo essa altrimenti sanata (cfr. Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732:"La revoca dell'ordinanza annmissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata"). In considerazione di quanto precede, la lamentata carenza di motivazione della Corte di merito sul punto specifico dedotto nel secondo motivo di ricorso non è causa di nullità della sentenza impugnata. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157). La motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al rigetto della riapertura della istruttoria per escutere il teste Ubaldini è puntuale ed immune da censure: in sentenza si è ritenuto superfluo il suo esame, evidenziandosi che il suddetto teste non aveva assistito ai fatti.Come è noto, il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. L'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, ma subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01, così massimata: "La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"). Ciò che nella specie si è effettivamente verificato, avendo il giudice di merito esplicitato adeguatamente il proprio convincimento in ordine alla superfluità della prova testimoniale in questione. 3. Nel merito, i prospettati vizi riguardanti l'asserita incongruenza della motivazione, il travisamento della prova ed il cattivo governo degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., oggetto del terzo motivo di ricorso, si risolvono in una critica all'interpretazione fornita dai giudici di merito delle emergenze processuali, che, in quanto logica e coerente, sfugge al sindacato di legittimità. L'esame della struttura argonnentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale, esaminando tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Si è posta in evidenza, in motivazione, la decisività della testimonianza resa dal teste Sovr. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver visto il Risa lasciar cadere qualcosa che teneva nascosta dietro la schiena, sotto la giacca; di avere sentito il rumore dell'impatto al suolo di un oggetto; di essere intervenuto prontamente e di avere trovato proprio in quel punto il pacco contenente la droga. Si è sottolineato che: "Le videoregistrazioni sono perfettamente compatibili con la versione del [OSCURATO:PERSONA]/lo, poiché si vede chiaramente come il Risa, giunto in prossimità dell'ingresso alla stanza dove sarebbe stato sottoposto a perquisizione, si sposti dalla posizione iniziale, accanto al bancone del caporeparto, al lato opposto, dove si trova la macchina delle bevande, per poi portare il braccio sinistro dietro la schiena, movimento questo seguito dall'intervento del [OSCURATO:PERSONA] che si sporge per controllare, avendo evidentemente sentito il tonfo di un oggetto". Nel ripercorrere le censure difensive, la Corte di appello ha valutato ogni aspetto significativo, evidenziando: che la rilevazione delle impronte papillari sul pacco, a fronte della solidità delle prove raccolte, era da reputarsi del tutto ultronea; che del tutto irrilevante in rapporto al thema pro bandum si appalesavano gli approfondimenti richiesti circa l'esito delle indagini interne al carcere volte ad accertare come la droga avesse fatto ingresso al suo interno; che l'ampia giacca indossata dal detenuto al momento dei fatti era sicuramente idonea a nascondere un pacco contenente poco più di 200 grammi di droga, quantitativo non particolarmente ingombrante (compatibile con la lunghezza di circa cm. 15-20 indicata dal [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso appellante ha paragonato ad una "palla da baseball"). Attesa la congruità della motivazione offerta dalla Corte distrettuale, ogni lagnanza riguardante la ricostruzione della vicenda esula dal perimetro del sindacato della Corte di legittimità, a cui, come è noto, è estraneo il giudizio sul fatto. In tema di sindacato del vizio di motivazione il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428:"In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convinc:ente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre"). Non è consentita alla Corte di Cassazione una "rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il rilievo riguardante l'asserito travisamento della prova riferito al contenuto della videoripresa è destituito di fondamento. Entrambi i giudici di merito hanno sostenuto in sentenza la compatibilità della ricostruzione del fatto offerta dal teste [OSCURATO:PERSONA] con le immagini riportate nella registrazione prodotta dalla difesa. In proposito è d'uopo rilevare come, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). 4. Del pari manifestamente infondati sono i motivi di doglianza rassegnati in tema di trattamento sanzionatorio (motivi IV, V e VI del ricorso). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosissimi precedenti penali. La motivazione espressa è conforme ai principi stabiliti in questa sede [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269:" In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"]. Quanto al riconoscimento della recidiva, la Corte di merito, dopo avere descritto le caratteristiche del fatto (in ordine al quale esprime un giudizio di gravità della condotta), sottolinea come i numerosissimi precedenti penali annoverati dall'imputato, commessi in un lungo arco temporale, siano indicativi della sua pericolosità, sebbene abbiano riguardato fatti di altra natura. Si ricava da tali argomenti un adeguato apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere del reo, conformemente ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano').Le doglianze in punto di dosimetria della pena, sono destituite di fondamento. La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione a supporto del trattamento sanzionatorio prescelto, ponendo in evidenza la gravità del fatto e l'allarmante personalità dell'imputato. Si tratta di motivazione del tutto conferente e adeguata a sostenere la decisione riguardante la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). L'aumento stabilito per la ritenuta recidiva reiterata è stato correttamente individuato nella metà della pena base, come previsto dall'art. 99, comma 4, primo periodo. Si tratta di un aumento stabilito dalla legge in misura fissa, rispetto al quale si è recentemente osservato: «In tema di recidiva, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce aumenti di pena in misura fissa per la recidiva reiterata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto si tratta di opzione sanzionatoria rientrante nella discrezionalità del legislatore e non manifestamente irragionevole, siccome insuscettibile di produrre "ex se" sperequazioni prive di "ratio" giustificativa nel trattamento di situazioni omogenee, e in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., per incompatibilità con i principi di gradualità e finalismo rieducativo, poiché la tendenziale contrarietà delle pene fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale va riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete» (così Sez. 6, n. 8291 del 10/02/2022, Castrofilippo, Rv. 282910).L'aumento determinato per la continuazione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. è stato disposto nella misura minima di un terzo della pena per il reato più grave. Correttamente tale aumento è stato operato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa (cfr., sul punto specifico, Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055:"In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa", conforme a Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento de
Sentenza Cassazione n. 05398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris