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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14883/2026

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[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]. 32 DISP.

ATT.Dott. [OSCURATO:PERSONA] COD.

PROC.

PEN.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 31060/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31060/2020 R.G., propostoBitti Massimo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMurtas, con studio in Cagliari, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RESISTENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sardegna il 24 febbraio 2020, n. 67/4/2020;Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Cagliari, nominato difensore d’ufficioall’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale iscritto aln. 295/2005 R.G. e al n. 2119/2002 R.N.R. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laSardegna il 24 febbraio 2020, n. 67/4/2020, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diliquidazione dell’imposta di registro n.2009/001/OR/000001299/0/001 del 23 gennaio 2012 da partedell’Agenzia delle Entrate, notificato il 10 marzo 2012, perl’importo di € 209,99, per la registrazione dell’ordinanzadepositata dal Presidente del Tribunale di Cagliari l’11novembre 2009, in sede di opposizione ex artt. 84, 116 e 170del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decretodepositato dal giudice monocratico presso il Tribunale diCagliari – sezione distaccata di Carbonia il 13 luglio 2009,nell’ambito del suddetto procedimento penale, per laliquidazione dei compensi nella misura complessiva di €3.414,54, essendo stata negata l’esenzione prevista dall’art.32 disp. att. cod. proc. pen., ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avversola sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Sassari il 10 aprile 2014, n. 509/6/2014, con compensazionedelle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure- che aveva accolto il ricorso originario del contribuente in basealla riconosciuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 32 disp.Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026non potrebbe trovare applicazione, riguardando soltanto «ladiversa ipotesi della liquidazione dei compensi richiesti daldifensore nei confronti, direttamente, del proprio clienteinadempiente, che integra una situazione ben diversa da quellain esame che è relativa alla liquidazione dei compensi a caricodello Stato, che viene contestata dal difensore in un giudiziocontenzioso di opposizione», come era stato confermato dallarisoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre2007, n. 260/E.3.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione dellacausa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt.84, 116, 117 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché palese contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ordinanzaresa sull’opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di liquidazione deicompensi a favore del difensore nominato d’ufficio all’imputatoin procedimento penale dovesse scontare l’imposta di registro.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 L’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. prevede che: «Leprocedure intraprese per il recupero dei crediti professionalivantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degliNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli,imposte e spese».1.3 L’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone che:«1.

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sonoliquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previstedall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente leprocedure per il recupero dei crediti professionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che lapersona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottienel'ammissione al patrocinio».Pertanto, la liquidazione è disposta dal giudice procedente condecreto di pagamento in misura non superiore ai valori medidelle tabelle professionali e il difensore può proporre eventualeopposizione a tale liquidazione nelle forme dell’art. 15 del d.lgs.1 settembre 2011, n. 150.A tale riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema dipatrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenerela liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senzadimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuosotentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione deldecreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed ilverbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non ètenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che sirisolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istitutodella difesa d'ufficio (Cass., Sez. 2^, 29 aprile 2020, n. 8359;vedasi anche: Cass., Sez. 2^, 7 dicembre 2025, n. 31899).1.4 Ad ogni modo, posto che il procedimento di opposizione exart. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, presenta, anche seriferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di unNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenziosoavente ad oggetto controversia di natura civile incidente susituazione soggettiva dotata della consistenza di dirittosoggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimentisuddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto didebito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che neiprocedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizicivili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anchequest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è partenecessaria (Cass., Sez.

Un., 29 maggio 2012, n. 8516).1.5 La richiamata risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il21 settembre 2007, n. 260/E, si è limitata a chiarire che «neiprocedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previstidagli articoli 84 e 170 del citato [OSCURATO:PERSONA] sulle spese digiustizia, il provvedimento conclusivo è soggetto aregistrazione in termine fisso e l’imposta è dovuta conapplicazione dell’aliquota del 3%, ai sensi e per gli effettidell’articolo 9 della Tariffa», salvo a precisare che «(t)aletassazione, tuttavia, non si applica nel caso in cui il decreto dipagamento opposto riguardi “…corrispettivi o prestazionisoggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 40del [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta di registro…”», ma non si è postala questione (rilevante in questa sede) dell’eventualericonducibilità dell’opposizione al decreto di pagamento afavore del difensore d’ufficio nella previsione dell’art. 32 disp.1.6 Secondo la sentenza impugnata, quest’ultima normariguarderebbe la sola ipotesi dell’esercizio diretto dell’azione(ordinaria o monitoria) da parte del difensore d’ufficio neiconfronti dell’imputato, ma non potrebbe estendersi all’ipotesiNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’adizione del giudice procedente in sede penale per laliquidazione dei compensi a carico dell’erario.1.7 Tuttavia, tale interpretazione in malam partemcontraddirebbe la ratio legis dell’agevolazione, che è quella disollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi alrecupero forzoso dei compensi per l’assistenza prestata agliindagati, agli imputati o ai condannati in sede penale, dovendoprescindersi dal tipo di procedura instaurata per lasoddisfazione coattiva del credito professionale.1.8 D’altra parte, sarebbe illogico e contraddittorio che ildifensore d’ufficio potesse beneficiare dell’esenzione in caso diazione proposta nei confronti del cliente inadempiente conesito favorevole e, viceversa, dovesse farsi carico delle spesedi registrazione nel caso di azione proposta nei confrontidell’erario dopo l’infruttuoso tentativo di recupero nei confrontidel cliente inadempiente.

Infatti, ciò comporterebbe unaggravio dei costi procedurali per il difensore d’ufficio proprionel caso di perdurante morosità del proprio assistito.1.9 Dunque, non constando precedenti specifici sulla questionein disamina, si può enunciare il seguente principio di diritto:«In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimentoadottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento exartt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d.

“T.U.delle spese di giustizia”), per la liquidazione dei compensi aldifensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato ocondannato che sia rimasto inadempiente, è esente da impostadi registro in forza dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., stantela ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico deglioneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescinderedal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattivadel credito professionale».Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/20262.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente e l’annullamentodell’impugnato avviso di liquidazione.3.

Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) possono essere compensate tra le parti per lanovità della questione controversa e la carenza di precedentispecifici della giurisprudenza di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delcontribuente con l’annullamento dell’impugnato avviso diliquidazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]. 32 DISP. ATT.Dott. [OSCURATO:PERSONA] COD. PROC. PEN.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 31060/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31060/2020 R.G., propostoBitti Massimo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMurtas, con studio in Cagliari, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RESISTENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sardegna il 24 febbraio 2020, n. 67/4/2020;Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Cagliari, nominato difensore d’ufficioall’imputato [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale iscritto aln. 295/2005 R.G. e al n. 2119/2002 R.N.R. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laSardegna il 24 febbraio 2020, n. 67/4/2020, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diliquidazione dell’imposta di registro n.2009/001/OR/000001299/0/001 del 23 gennaio 2012 da partedell’Agenzia delle Entrate, notificato il 10 marzo 2012, perl’importo di € 209,99, per la registrazione dell’ordinanzadepositata dal Presidente del Tribunale di Cagliari l’11novembre 2009, in sede di opposizione ex artt. 84, 116 e 170del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decretodepositato dal giudice monocratico presso il Tribunale diCagliari – sezione distaccata di Carbonia il 13 luglio 2009,nell’ambito del suddetto procedimento penale, per laliquidazione dei compensi nella misura complessiva di €3.414,54, essendo stata negata l’esenzione prevista dall’art.32 disp. att. cod. proc. pen., ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avversola sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Sassari il 10 aprile 2014, n. 509/6/2014, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure- che aveva accolto il ricorso originario del contribuente in basealla riconosciuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 32 disp.Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026non potrebbe trovare applicazione, riguardando soltanto «ladiversa ipotesi della liquidazione dei compensi richiesti daldifensore nei confronti, direttamente, del proprio clienteinadempiente, che integra una situazione ben diversa da quellain esame che è relativa alla liquidazione dei compensi a caricodello Stato, che viene contestata dal difensore in un giudiziocontenzioso di opposizione», come era stato confermato dallarisoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre2007, n. 260/E.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione dellacausa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt.84, 116, 117 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché palese contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ordinanzaresa sull’opposizione ex artt. 84, 116 e 170 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di liquidazione deicompensi a favore del difensore nominato d’ufficio all’imputatoin procedimento penale dovesse scontare l’imposta di registro.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 L’art. 32 disp. att. cod. proc. pen. prevede che: «Leprocedure intraprese per il recupero dei crediti professionalivantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degliNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli,imposte e spese».1.3 L’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone che:«1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sonoliquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previstedall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente leprocedure per il recupero dei crediti professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che lapersona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottienel'ammissione al patrocinio».Pertanto, la liquidazione è disposta dal giudice procedente condecreto di pagamento in misura non superiore ai valori medidelle tabelle professionali e il difensore può proporre eventualeopposizione a tale liquidazione nelle forme dell’art. 15 del d.lgs.1 settembre 2011, n. 150.A tale riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema dipatrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenerela liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senzadimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuosotentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione deldecreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed ilverbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non ètenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che sirisolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istitutodella difesa d'ufficio (Cass., Sez. 2^, 29 aprile 2020, n. 8359;vedasi anche: Cass., Sez. 2^, 7 dicembre 2025, n. 31899).1.4 Ad ogni modo, posto che il procedimento di opposizione exart. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, presenta, anche seriferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di unNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenziosoavente ad oggetto controversia di natura civile incidente susituazione soggettiva dotata della consistenza di dirittosoggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimentisuddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto didebito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che neiprocedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizicivili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anchequest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è partenecessaria (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516).1.5 La richiamata risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il21 settembre 2007, n. 260/E, si è limitata a chiarire che «neiprocedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previstidagli articoli 84 e 170 del citato [OSCURATO:PERSONA] sulle spese digiustizia, il provvedimento conclusivo è soggetto aregistrazione in termine fisso e l’imposta è dovuta conapplicazione dell’aliquota del 3%, ai sensi e per gli effettidell’articolo 9 della Tariffa», salvo a precisare che «(t)aletassazione, tuttavia, non si applica nel caso in cui il decreto dipagamento opposto riguardi “…corrispettivi o prestazionisoggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 40del [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta di registro…”», ma non si è postala questione (rilevante in questa sede) dell’eventualericonducibilità dell’opposizione al decreto di pagamento afavore del difensore d’ufficio nella previsione dell’art. 32 disp.1.6 Secondo la sentenza impugnata, quest’ultima normariguarderebbe la sola ipotesi dell’esercizio diretto dell’azione(ordinaria o monitoria) da parte del difensore d’ufficio neiconfronti dell’imputato, ma non potrebbe estendersi all’ipotesiNumero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’adizione del giudice procedente in sede penale per laliquidazione dei compensi a carico dell’erario.1.7 Tuttavia, tale interpretazione in malam partemcontraddirebbe la ratio legis dell’agevolazione, che è quella disollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi alrecupero forzoso dei compensi per l’assistenza prestata agliindagati, agli imputati o ai condannati in sede penale, dovendoprescindersi dal tipo di procedura instaurata per lasoddisfazione coattiva del credito professionale.1.8 D’altra parte, sarebbe illogico e contraddittorio che ildifensore d’ufficio potesse beneficiare dell’esenzione in caso diazione proposta nei confronti del cliente inadempiente conesito favorevole e, viceversa, dovesse farsi carico delle spesedi registrazione nel caso di azione proposta nei confrontidell’erario dopo l’infruttuoso tentativo di recupero nei confrontidel cliente inadempiente. Infatti, ciò comporterebbe unaggravio dei costi procedurali per il difensore d’ufficio proprionel caso di perdurante morosità del proprio assistito.1.9 Dunque, non constando precedenti specifici sulla questionein disamina, si può enunciare il seguente principio di diritto:«In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimentoadottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento exartt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. “T.U.delle spese di giustizia”), per la liquidazione dei compensi aldifensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato ocondannato che sia rimasto inadempiente, è esente da impostadi registro in forza dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., stantela ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico deglioneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescinderedal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattivadel credito professionale».Numero registro generale 31060/2020Numero sezionale 4109/2026Numero di raccolta generale 14883/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente e l’annullamentodell’impugnato avviso di liquidazione.3. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) possono essere compensate tra le parti per lanovità della questione controversa e la carenza di precedentispecifici della giurisprudenza di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delcontribuente con l’annullamento dell’impugnato avviso diliquidazione; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo
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