CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (protrattosi per 16 ore e, quindi, non di breve durata) è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto; rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio anche in relazione all'esclusione delle attenuanti generiche, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto (precedente specifico) e la conseguente determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La