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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 11152/2022

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ANZA sul ricorso 34743-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCA' VITTORIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]'E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1066/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione nell'arco temporale compreso tra il 1996 e il 2011, percependo la borsa di studio prevista dal D. Igs. 257/91, per vedere riconosciuto il diritto ad un'adeguata remunerazione, oltre al trattamento previdenziale conseguente, come previsto dal D.Igs. n. 368/99, per l'attività professionale svolta presso le strutture Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2-sanitarie pubbliche durante i rispettivi corsi di specializzazione e ottenere, in subordine, il risarcimento del danno da inesatto e tardivo adempimento dell'obbligazione dello Stato italiano di recepimento della direttiva n. 93/16/CEE e, in ulteriore subordine, la corresponsione dell'adeguamento della borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione fin dal 1992 e con ricalcolo triennale, ex art. 6 c. 1 d.Ig.vo n. 257/1991;

2. osservavano i giudici del merito che la direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione dovesse essere prevista adeguata remunerazione, non aveva imposto agli Stati membri alcun criterio specifico, né poteva rilevare che il D.Igs. 368/99 avesse introdotto una disciplina che riconosceva un maggiore importo a titolo di adeguata remunerazione, trattandosi di scelta non vincolata da obblighi di adeguamento alla normativa comunitaria, sicché doveva escludersi che lo stato italiano, nell'attribuire un trattamento più favorevole solo ai medici che avevano iniziato a frequentare il corso di specializzazione dall'anno accademico 2006 - 2007, congelando il diritto al più favorevole trattamento per sette anni per effetto del D.I. vo 517/99 per mancanza di coperture finanziarie, avesse disciplinato la materia in modo non conforme alle direttive comunitarie o fosse inadempiente agli obblighi da esse derivanti;

3. rilevavano, altresì, che non essendo rinvenibili nelle direttive comunitarie né una definizione della remunerazione da considerarsi adeguata né i criteri per la fissazione della stessa, non era dato comprendere in base a quale parametro una scelta limitativa degli incrementi delle borse di studio in ragione di decisioni economiche di portata generale potesse essere considerato come inadempimento agli obblighi comunitari;

4. avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i medici in epigrafe, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

5. la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata; Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3-6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione della direttiva 75/363 art.2 par. 1 lett. c) e punto 1 dell'allegato; della direttiva n. 93/16 art. 24 par. 1 lettera c) e allegato 1 punto 1, nonché dei principi eurounitari di cui alle sentenze della Corte di giustizia UE 25 febbraio 1999 e altre plurime violazioni di legge, osservando che lo Stato Italiano aveva trasposto in maniera errata, tardiva e incompleta le direttive 75/362/CEE, 73/76/CEE e 82/76/CEE relative al riconoscimento di adeguata remunerazione ai medici specializzandi poiché la remunerazione del medico specializzando avrebbe dovuto essere adeguata alle necessità di mantenimento del medesimo e al tipo di lavoro svolto ma ciò era avvenuto solo a seguito del dIg.vo n. 368/1999, con un trattamento economico quantificato solo con il DPCM 7 marzo 6 luglio e 2 novembre 2007 e applicato esclusivamente a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; inoltre i predetti avevano diritto a una indicizzazione annuale.

Chiedono disporsi al riguardo rinvio pregiudiziale. 2.il primo motivo di ricorso prospetta questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

3. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest'ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l'attività di formazione Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4-specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei criteri di determinazione di tale remunerazione; C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; D) non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di «contratto di formazione-lavoro», oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi; E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell'art. 36 Cost.; F) l'importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5-nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (da ultimo Cass. n. 41076 del 21/12/2021, alla quale si rinvia anche con riguardo alle ragioni in forza delle quali non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza); I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le [OSCURATO:PERSONA] e quelli iscritti nelle Scuole degli altri [OSCURATO:PERSONA], atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto né imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell'ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica;

4. in ordine al profilo attinente alla indicizzazione va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato" ( Cass. n. 18670 del 27/07/2017); 7.il ricorso, sulla base degli argomenti che precedono, i quali esprimono l'orientamento consolidato di questa Corte, va rigettato; Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -6-8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come il dispositivo;

7. in considerazione della statuizione di rigetto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte r P.Q.M,CANCELLIERE O IL C:\NELLIE1 [OSCURATO:PERSONA] 41/ 'k •ince,nzo [OSCURATO:PERSONA] 1 barrni Ric. 2019 n. 34743 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 34743-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCA' VITTORIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]'E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, [OSCURATO:PERSONA], UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1066/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione nell'arco temporale compreso tra il 1996 e il 2011, percependo la borsa di studio prevista dal D. Igs. 257/91, per vedere riconosciuto il diritto ad un'adeguata remunerazione, oltre al trattamento previdenziale conseguente, come previsto dal D.Igs. n. 368/99, per l'attività professionale svolta presso le strutture Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2-sanitarie pubbliche durante i rispettivi corsi di specializzazione e ottenere, in subordine, il risarcimento del danno da inesatto e tardivo adempimento dell'obbligazione dello Stato italiano di recepimento della direttiva n. 93/16/CEE e, in ulteriore subordine, la corresponsione dell'adeguamento della borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione fin dal 1992 e con ricalcolo triennale, ex art. 6 c. 1 d.Ig.vo n. 257/1991; 2. osservavano i giudici del merito che la direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione dovesse essere prevista adeguata remunerazione, non aveva imposto agli Stati membri alcun criterio specifico, né poteva rilevare che il D.Igs. 368/99 avesse introdotto una disciplina che riconosceva un maggiore importo a titolo di adeguata remunerazione, trattandosi di scelta non vincolata da obblighi di adeguamento alla normativa comunitaria, sicché doveva escludersi che lo stato italiano, nell'attribuire un trattamento più favorevole solo ai medici che avevano iniziato a frequentare il corso di specializzazione dall'anno accademico 2006 - 2007, congelando il diritto al più favorevole trattamento per sette anni per effetto del D.I. vo 517/99 per mancanza di coperture finanziarie, avesse disciplinato la materia in modo non conforme alle direttive comunitarie o fosse inadempiente agli obblighi da esse derivanti; 3. rilevavano, altresì, che non essendo rinvenibili nelle direttive comunitarie né una definizione della remunerazione da considerarsi adeguata né i criteri per la fissazione della stessa, non era dato comprendere in base a quale parametro una scelta limitativa degli incrementi delle borse di studio in ragione di decisioni economiche di portata generale potesse essere considerato come inadempimento agli obblighi comunitari; 4. avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i medici in epigrafe, sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria; 5. la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata; Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3-6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione della direttiva 75/363 art.2 par. 1 lett. c) e punto 1 dell'allegato; della direttiva n. 93/16 art. 24 par. 1 lettera c) e allegato 1 punto 1, nonché dei principi eurounitari di cui alle sentenze della Corte di giustizia UE 25 febbraio 1999 e altre plurime violazioni di legge, osservando che lo Stato Italiano aveva trasposto in maniera errata, tardiva e incompleta le direttive 75/362/CEE, 73/76/CEE e 82/76/CEE relative al riconoscimento di adeguata remunerazione ai medici specializzandi poiché la remunerazione del medico specializzando avrebbe dovuto essere adeguata alle necessità di mantenimento del medesimo e al tipo di lavoro svolto ma ciò era avvenuto solo a seguito del dIg.vo n. 368/1999, con un trattamento economico quantificato solo con il DPCM 7 marzo 6 luglio e 2 novembre 2007 e applicato esclusivamente a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; inoltre i predetti avevano diritto a una indicizzazione annuale. Chiedono disporsi al riguardo rinvio pregiudiziale. 2.il primo motivo di ricorso prospetta questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame; 3. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest'ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l'attività di formazione Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4-specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei criteri di determinazione di tale remunerazione; C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; D) non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di «contratto di formazione-lavoro», oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi; E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell'art. 36 Cost.; F) l'importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5-nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (da ultimo Cass. n. 41076 del 21/12/2021, alla quale si rinvia anche con riguardo alle ragioni in forza delle quali non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza); I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le [OSCURATO:PERSONA] e quelli iscritti nelle Scuole degli altri [OSCURATO:PERSONA], atteso che le situazioni non sono comparabili, perché la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto né imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell'ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica; 4. in ordine al profilo attinente alla indicizzazione va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato" ( Cass. n. 18670 del 27/07/2017); 7.il ricorso, sulla base degli argomenti che precedono, i quali esprimono l'orientamento consolidato di questa Corte, va rigettato; Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -6-8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come il dispositivo; 7. in considerazione della statuizione di rigetto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte r P.Q.M,CANCELLIERE O IL C:\NELLIE1 [OSCURATO:PERSONA] 41/ 'k •ince,nzo [OSCURATO:PERSONA] 1 barrni Ric. 2019 n. 34743 sez. ML - ud. 20-01-2022 -7-
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