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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 51742/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il lette/septite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l' ,„.....v. \-e-, , /...„ udito llgifeftsure [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Tribunale di Caltanissetta - Sezione per il riesame rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva applicato al predetto, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non uscire in orario serale.

2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con cui deduce la carenza e illogicità della motivazione in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla valutazione (asseritamente omessa) della documentazione attestante l'attività lavorativa espletata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti ai procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari». (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se, nel merito, si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto.

2. Ciò precisato, deve ricordarsi che il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché «al fine di procurare a sé un profitto riceveva da [OSCURATO:PERSONA] e occultava l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] [...] proveniente dal delitto di furto commesso al predetto Sciuto tra le 04.01 e le 04.18 del 14 Marzo 2022».

Orbene, il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dover condividere la ragioni poste a fondamento del conforme provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

Ed invero, dopo aver richiamato la motivazione del provvedimento dk primo a cui la motivazione del Tribunale si salda per formare un unico percorso decisionale, ha evidenziato nel dettaglio, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, i plurimi elementi emersi a carico del ricorrente indicando con precisione gli argomenti dai quali ha ritenuto di desumere il fumus commissi delicti (il contenuto delle intercettazioni telefoniche — in particolare quelle del 14 marzo 2022, ovverosia del giorno in cui veniva perpetrato il furto dell'autovettura oggetto del reato in questione — tra lo Sciuto e il ricorrente in cui si faceva chiaro riferimento, mediante l'utilizzo di un linguaggio criptico, evidente espressione dell'assenza di buona fede da parte dei dialoganti, all'autovettura in questione e da cui emergeva che il ricorrente era a conoscenza del fatto che lo Sciuto era entrato in possesso dell'autovettura rubata poche ore prima; l'irrilevanza del fatto, per le ragioni compiutamente esposte nel provvedimento impugnato, che il ricorrente lavorasse alle dipendenze di una ditta di autoricambi; la sussistenza di rapporti dell'Abate, emergente sempre dalle intercettazioni telefoniche, con più componenti nel gruppo criminale dedito alla commissione seriale di furti di autovetture e del ruolo stabile del predetto quale acquirente di pezzi di ricambio rubati).

2.1. In ordine poi all'asserita mancanza di motivazione con riferimento all'attività lavorativa dell'Abate si rileva che, al contrario, proprio tale attività lavorativa viene espressamente considerata dal Tribunale là dove si afferma che «la circostanza che l'Abate lavori alle dipendenze di una ditta di autoricambi, oltre a non escludere l'approvvigionamento, da parte dell'indagato, di pezzi di ricambio da autovetture rubate, non spiega come mai, nel corso di altra conversazione, l'odierno ricorrente, parlando al telefono con l'altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], chiedesse a quest'ultimo di raggiungerlo non già presso il luogo di lavoro, bensì "verso casa mia là ... nella vecchia casa" e proprio allo scopo "di sistemare dei ricambi" e specificatamente, "l'alternatore della Panda"».

Il ricorrente si limita a reiterare le considerazioni già espresse con il ricorso per riesame e, pur formalmente lamentando asseriti vizi logici della decisione, nella sostanza censura la persuasività della ricostruzione effettuata dai giudici di merito prospettando una diversa valutazione dei dati fattuali alla luce di una differente lettura degli stessi, riservata in via esclusiva ai giudici di merito e preclusa a questa Corte di legittimità il cui giudizio è limitato a verificare l'esistenza di un apparato motivazionale non manifestamente illogico o contraddittorio.

3. Anche con riferimento all'asserita assenza di esigenze cautelari, valgono i principi sopra richiamati e la considerazione che anche, sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non si presenta né contraddittorio né mancante avendo valorizzato, nell'affermare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, la gravità dei fatti e le modalità di estrinsecazione della condotta collegandoli alla personalità dell'indagato, «connotata da una spiccata pericolosità e proclività a delinquere» come emerge sia dal certificato del casellario giudiziale — da cui risulta un elevatissimo numero di condanne anche per reati contro il patrimonio (ricettazione, estorsione, rapina, furti, molteplici reati in materia di stupefacenti) commessi con sostanziale contiguità temporale — sia dai precedenti penali per reati commessi con violenza alla persona quali sequestro di persona, lesione personale, rissa e in materia di armi.

In ultimo deve darsi conto che il Tribunale, sotto il profilo della proporzionalità della misura, ha evidenzia che, con separato provvedimento, in parziale accoglimento dell' appello del Pubblico ministero, l'obbligo di dimora è stato sostituito con gli arresti domiciliari. 4 Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente A a Mauro F Ros

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il lette/septite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l' ,„.....v. \-e-, , /...„ udito llgifeftsure [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Tribunale di Caltanissetta - Sezione per il riesame rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva applicato al predetto, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non uscire in orario serale. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con cui deduce la carenza e illogicità della motivazione in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla valutazione (asseritamente omessa) della documentazione attestante l'attività lavorativa espletata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti ai procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari». (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se, nel merito, si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. 2. Ciò precisato, deve ricordarsi che il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché «al fine di procurare a sé un profitto riceveva da [OSCURATO:PERSONA] e occultava l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] [...] proveniente dal delitto di furto commesso al predetto Sciuto tra le 04.01 e le 04.18 del 14 Marzo 2022». Orbene, il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dover condividere la ragioni poste a fondamento del conforme provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Ed invero, dopo aver richiamato la motivazione del provvedimento dk primo a cui la motivazione del Tribunale si salda per formare un unico percorso decisionale, ha evidenziato nel dettaglio, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, i plurimi elementi emersi a carico del ricorrente indicando con precisione gli argomenti dai quali ha ritenuto di desumere il fumus commissi delicti (il contenuto delle intercettazioni telefoniche — in particolare quelle del 14 marzo 2022, ovverosia del giorno in cui veniva perpetrato il furto dell'autovettura oggetto del reato in questione — tra lo Sciuto e il ricorrente in cui si faceva chiaro riferimento, mediante l'utilizzo di un linguaggio criptico, evidente espressione dell'assenza di buona fede da parte dei dialoganti, all'autovettura in questione e da cui emergeva che il ricorrente era a conoscenza del fatto che lo Sciuto era entrato in possesso dell'autovettura rubata poche ore prima; l'irrilevanza del fatto, per le ragioni compiutamente esposte nel provvedimento impugnato, che il ricorrente lavorasse alle dipendenze di una ditta di autoricambi; la sussistenza di rapporti dell'Abate, emergente sempre dalle intercettazioni telefoniche, con più componenti nel gruppo criminale dedito alla commissione seriale di furti di autovetture e del ruolo stabile del predetto quale acquirente di pezzi di ricambio rubati). 2.1. In ordine poi all'asserita mancanza di motivazione con riferimento all'attività lavorativa dell'Abate si rileva che, al contrario, proprio tale attività lavorativa viene espressamente considerata dal Tribunale là dove si afferma che «la circostanza che l'Abate lavori alle dipendenze di una ditta di autoricambi, oltre a non escludere l'approvvigionamento, da parte dell'indagato, di pezzi di ricambio da autovetture rubate, non spiega come mai, nel corso di altra conversazione, l'odierno ricorrente, parlando al telefono con l'altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], chiedesse a quest'ultimo di raggiungerlo non già presso il luogo di lavoro, bensì "verso casa mia là ... nella vecchia casa" e proprio allo scopo "di sistemare dei ricambi" e specificatamente, "l'alternatore della Panda"». Il ricorrente si limita a reiterare le considerazioni già espresse con il ricorso per riesame e, pur formalmente lamentando asseriti vizi logici della decisione, nella sostanza censura la persuasività della ricostruzione effettuata dai giudici di merito prospettando una diversa valutazione dei dati fattuali alla luce di una differente lettura degli stessi, riservata in via esclusiva ai giudici di merito e preclusa a questa Corte di legittimità il cui giudizio è limitato a verificare l'esistenza di un apparato motivazionale non manifestamente illogico o contraddittorio. 3. Anche con riferimento all'asserita assenza di esigenze cautelari, valgono i principi sopra richiamati e la considerazione che anche, sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non si presenta né contraddittorio né mancante avendo valorizzato, nell'affermare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, la gravità dei fatti e le modalità di estrinsecazione della condotta collegandoli alla personalità dell'indagato, «connotata da una spiccata pericolosità e proclività a delinquere» come emerge sia dal certificato del casellario giudiziale — da cui risulta un elevatissimo numero di condanne anche per reati contro il patrimonio (ricettazione, estorsione, rapina, furti, molteplici reati in materia di stupefacenti) commessi con sostanziale contiguità temporale — sia dai precedenti penali per reati commessi con violenza alla persona quali sequestro di persona, lesione personale, rissa e in materia di armi. In ultimo deve darsi conto che il Tribunale, sotto il profilo della proporzionalità della misura, ha evidenzia che, con separato provvedimento, in parziale accoglimento dell' appello del Pubblico ministero, l'obbligo di dimora è stato sostituito con gli arresti domiciliari. 4 Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 22 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente A a Mauro F Ros
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