CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6536/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi dall’avv.toCLAUDIO GIANGIACOMO, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]59386 R.S.I. ’96 S.R.L. (già Cash and [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difesodall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 6536/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimati - avverso la sentenza n. 7527/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 22/11/2023 , la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratoinammissibile la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della relazione di notificazione con la qualel’ufficiale notificante, Fabi o Flamini, aveva attestato la consegna dell’atto giudiziario notificando (su iniziativa del [OSCURATO:SOCIETA]. ) nelle mani di persona qualificatasi come [OSCURATO:PERSONA] e, in relazione all’atto destinato al Gerbaldi, come coniuge di quest’ultimo; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha ribadito come l’attestazione resa dall’ufficiale notificante costituisse piena prova fino a querela di falso dei soli fatti e delle dichiarazioni avvenuti in presenza dello stesso, ma non già de lla veridicità e dell’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, con la conseguenza che la veridicità dell’affermazione dell’identità della persona qualificatasi come [OSCURATO:PERSONA], non costituendo oggetto dell’attestazionedell’ufficiale notificante, non poteva ammissibilmente costituireoggetto della proposta querela di falso, non avendo peraltro i querelanti fornito alcuna prova della falsità di quanto viceversa attestatonell’atto impugnato; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato il carattere di mero errore materiale dell’indicazione del numero civico 233 relativo all’indirizzo di destinazione dell’atto notificando, essendo stata Adunanzadel1° luglio 2025 – R.G. n. 6536/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dimostrata la corrispondenza di detto numero civico a un negozio, laddove all’esatto numero civico 223 corrispondeva un palazzo sviluppato per più piani, scale e interni, in coerenza con quanto attestatodall’ufficiale giudiziario nel suo riferito accesso presso la scala A,interno 26 di un palazzo; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motiv i d’impugnazione; ilFallimento 59386 R.S.I. ’96 s.r.l. resiste con controricorso; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; rilevatoche, con atto sottoscritto in data 18/ 6 /2025 , i difensori delleparti costituite in questa sede hanno congiuntamente invocato il differimento « dell’udienza in camera di consiglio, prevista in data 1.7.2025, al fine di permettere la finalizzazione e/o l’eventuale formalizzazione delle intese transattive pendenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Sig.riPaola Parenti e [OSCURATO:PERSONA] »; ritenuto che tale istanza deve ritenersi meritevole di accoglimento; P.Q.M Rinviala c