CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.3.2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione, la aveva condannata alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore della Peluso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che la decisione impugnata contrasta con il principio richiamato dall'art. 116 cod. pen. atteso che la condotta ulteriore di rapina era stata voluta e tenuta esclusivamente dal Granato, marito della ricorrente, la quale si era determinata esclusivamente per la commissione di un furto. 4. Il ricorso è inammissibile perché generico: la difesa, infatti, non si confronta con la motivazione con cui la Corte di Appello aveva affrontato e disatteso l'omologo motivo di censura incentrato sul concorso "anomalo" sostenendo che "... [OSCURATO:PERSONA] concorse in prima persona nella condotta violenta contestata, prima chiamando il Granato ed istigandolo, dicendogli che la guardia giurata la stava percuotendo, poi aggredendo in prima persona il [OSCURATO:PERSONA] e l'altra guardia giurata intervenuta in aiuto del primo" (cfr., pag. 5 della sentenza). In definitiva, quindi, la Corte di Appello ha argomentato non già "in diritto" ma "in fatto" escludendo la praticabilità della ipotesi del concorso "anomalo" per avere la Peluso direttamente partecipato al "fatto" di rapina e non già tenuto una condotta astrattamente e "singolarmente" riconducibile ad un furto. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] I rY9 u DEPOSITATO