CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D. Amato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione in punto di dolo che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica; non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. il cui esame implica una valutazione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]