Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03977/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Cron.

DECRETO Rep. sul ricorso 21947-2021 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 221/2021 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 24/05/2021;12 R.G.N. 21947/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dal comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o denidien Così deciso in Roma il giorno ò '2 2 3 [OSCURATO:PERSONA] I"' C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 21947-2021 proposto da: Od. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 221/2021 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 24/05/2021;12 R.G.N. 21947/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dal comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o denidien Così deciso in Roma il giorno ò '2 2 3 [OSCURATO:PERSONA] I"' C
Decreto Cassazione n. 03977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris