CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 30038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha accolto l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la ordinanza emessa in data 6 dicembre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 26 (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), disponendo la detta misura nei confronti del predetto. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente. L'indicazione proveniente dalla captazione n. 1555 del 27/6/2019 riguarda una proposta da parte del Mazzola di rifornirsi presso il Nicolicchia che poi non ha avuto seguito; non si spiega, poi, quanto alle conversazioni del 30/6/2019 e 1/7/2019 perché il riferimento sia all'attuale ricorrente data la genericità del rilievo satellitare. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto censura in fatto la valutazione indiziaria posta a base della ordinanza impugnata che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha giustificato la gravità indiziaria a carico del ricorrente individuando il suo coinvolgimento nelle forniture di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base del compendio captativo tra questi ultimi (conversazioni del 27.6.2019, 30.6.2019 e 1.7.2019): dalla prima risulta che il ricorrente, indicato dai due con nome e cognome è un fornitore di stupefacente, le successive indicano l'avvenuto approvvigionamento da parte del Mazzola - già aduso a tali forniture da parte dello stesso soggetto - dello stupefacente cedutogli dal ricorrente nominativamente indicato e la corresponsione allo stesso del ricavato della cessione; ancora, del rilievo satellitare in data 3.7.2019 che - in uno alla conversazione captata - dimostra l'accesso dei due presso l'abitazione del ricorrente, ove era agli arresti domiciliari, dal quale ottenevano l'autorizzazione a gestire una propria piazza di spaccio (a seguito di una richiesta di cui v'è traccia nella captazione del giorno prima). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di di cui all'art. 28 reg. esec. cod. p