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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 15418/2026

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rte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOMouhtaram Ayoub ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Milano del 19 gennaio 2026, con la quale, in riforma dellasentenza di primo grado del Tribunale di Milano del 28 gennaio 2025 (che avevacondannato il ricorrente per il delitto di ricettazione), lo stesso è stato condannatoper furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., con pena ridottaa un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 420,00 euro di multa.Il ricorso (proposto personalmente dall’interessato) è inammissibile, attesoche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (la quale ha pureevidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua delladisciplina processuale) è «inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio dilegittimità», difettando una «espressa previsione di legge che la legittimi, dovendonel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalladifesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 - dep. 2023, Rv. 283947-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello,Rv. 271334-01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, dep. 2018, Rv. 272011-01).Tanto, per giunta, vale anche se la firma del ricorrente sia stata autenticatada un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv.289362-01), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,tale autenticazione (che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attestaunicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parteprivata: Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01), come pureirrilevante sono sia la sottoscrizione del difensore per accettazione della delega aldeposito dell'atto, la quale neppure attribuisce allo stesso la titolarità dell'atto(Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01), sia, ancora, lacontrofirma dell'atto mediante sottoscrizione digitale e successiva trasmissionedell'impugnazione nel rispetto delle regole previste dalla legge, sempre da partedel difensore (Sez. 5, n. 40406 del 29/10/2025, Gilli, Rv. 289116-01).L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensidell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, exarticolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamentedeterminata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione,connotata, dunque, da profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOMouhtaram Ayoub ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Milano del 19 gennaio 2026, con la quale, in riforma dellasentenza di primo grado del Tribunale di Milano del 28 gennaio 2025 (che avevacondannato il ricorrente per il delitto di ricettazione), lo stesso è stato condannatoper furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., con pena ridottaa un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 420,00 euro di multa.Il ricorso (proposto personalmente dall’interessato) è inammissibile, attesoche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (la quale ha pureevidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua delladisciplina processuale) è «inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio dilegittimità», difettando una «espressa previsione di legge che la legittimi, dovendonel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalladifesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 - dep. 2023, Rv. 283947-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello,Rv. 271334-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, dep. 2018, Rv. 272011-01).Tanto, per giunta, vale anche se la firma del ricorrente sia stata autenticatada un avvocato cassazionista (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, Rv.289362-01), essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,tale autenticazione (che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attestaunicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parteprivata: Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01), come pureirrilevante sono sia la sottoscrizione del difensore per accettazione della delega aldeposito dell'atto, la quale neppure attribuisce allo stesso la titolarità dell'atto(Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01), sia, ancora, lacontrofirma dell'atto mediante sottoscrizione digitale e successiva trasmissionedell'impugnazione nel rispetto delle regole previste dalla legge, sempre da partedel difensore (Sez. 5, n. 40406 del 29/10/2025, Gilli, Rv. 289116-01).L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensidell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, exarticolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamentedeterminata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione,connotata, dunque, da profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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