Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2018

Cassazione n. 33590/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33128/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 4651/2018 depositata il03/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di liquidazione n. 111T007333/000/P002 l'Ufficio riqualificava, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), l'atto stipulato in data 10 febbraio 2011 tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d'ora in poi anche "Terna") e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi, anche "RTR"), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RTR impugnava dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso.

Su appello dell'Ufficio, la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello ha ritenuto il testo contrattuale assolutamente coerente con il nomen iuris dalle parti attribuito sulla base dell'esame del complesso delle clausole contrattuali, non deponendo a favore dell'amministrazione finanziaria il peculiare contenuto di alcune di quelle clausole, come la previsione che gli impianti realizzati sul terreno restavano di proprietà dell'affittuario se ciò risultava necessario per scopi di pubblica utilità, salvo pagamento dell’indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], il che giusifica la clausola che disciplina le spese straordinarie a carico dell'affittuario-conduttore.

Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere carente di motivazione l'atto di liquidazione che, al contrario, enunciava i criteri in base ai quali era stata effettuata la ripresa fiscale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere la CTR erroneamente qualificato l'atto negoziale intercorso tra la Terna s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie non valutando, ai fini del corretto inquadramento dell'accordo negoziale nello schema legale, la natura e gli effetti delle clausole di concessione all'affittuario dello ius aedificandi, relativa alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, di custodia e conservazione del terreno e di previsione degli acquisti degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di scioglimento del contratto.

Assume la ricorrente che il contratto di affitto concede il godimento di un bene, mobile o immobile, dietro corrispettivo, ma non consente la trasformazione radicale della res locata ad opera del conduttore, il quale deve utilizzarla secondo la destinazione economica attribuitale dal proprietario concedente.

Viceversa, nel caso di specie, il contratto consente all'affittuario la trasformazione del bene e la realizzazione di impianti fotovoltaici, effetto che di regola si realizza attraverso la concessione dello ius aedificandi, ed è caratterizzato dalla traslazione, alla scadenza, della proprietà dei manufatti realizzati sul suolo altrui, con accessione della proprietà della costruzione al terreno ex art. 953 cod. civ.; mentre nel contratto di affitto sussiste l'obbligo dell'affittuario di rimuovere le addizioni eseguite dal conduttore, salva la possibilità per il proprietario locatore di trattenerle, accordando al conduttore un indennizzo.

Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell'interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare l'atto, come recante un contratto ad effetto obbligatorio e non reale, nonostante sussistano anomalie rispetto alla causa tipica del contratto di affitto, consistenti nella concessione dello ius aedificandi sul terreno affittato; negli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico dell'affittuario; e nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del terreno, al termine della concessione.

3. In data 3 novembre 2023, l’Agenzia ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società terna nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura.

In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111, del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dallaprocura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandatospeciale e che, avendo la difesa dell'Avvocaturadello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati delloStato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 30.05.2018, n. 13627; Cass. 28.03.2012, n. 4950).

La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v.

Cass. 12/11/2020, n. 25625; Cass. 23/07/2019, n. 19845), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.).

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd.

"doppiocontributo unificato" (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass.27/04/2018, n. 10198).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33128/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4651/2018 depositata il03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di liquidazione n. 111T007333/000/P002 l'Ufficio riqualificava, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tur), l'atto stipulato in data 10 febbraio 2011 tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d'ora in poi anche "Terna") e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi, anche "RTR"), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale. RTR impugnava dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Su appello dell'Ufficio, la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto il testo contrattuale assolutamente coerente con il nomen iuris dalle parti attribuito sulla base dell'esame del complesso delle clausole contrattuali, non deponendo a favore dell'amministrazione finanziaria il peculiare contenuto di alcune di quelle clausole, come la previsione che gli impianti realizzati sul terreno restavano di proprietà dell'affittuario se ciò risultava necessario per scopi di pubblica utilità, salvo pagamento dell’indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], il che giusifica la clausola che disciplina le spese straordinarie a carico dell'affittuario-conduttore. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere carente di motivazione l'atto di liquidazione che, al contrario, enunciava i criteri in base ai quali era stata effettuata la ripresa fiscale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere la CTR erroneamente qualificato l'atto negoziale intercorso tra la Terna s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie non valutando, ai fini del corretto inquadramento dell'accordo negoziale nello schema legale, la natura e gli effetti delle clausole di concessione all'affittuario dello ius aedificandi, relativa alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, di custodia e conservazione del terreno e di previsione degli acquisti degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di scioglimento del contratto. Assume la ricorrente che il contratto di affitto concede il godimento di un bene, mobile o immobile, dietro corrispettivo, ma non consente la trasformazione radicale della res locata ad opera del conduttore, il quale deve utilizzarla secondo la destinazione economica attribuitale dal proprietario concedente. Viceversa, nel caso di specie, il contratto consente all'affittuario la trasformazione del bene e la realizzazione di impianti fotovoltaici, effetto che di regola si realizza attraverso la concessione dello ius aedificandi, ed è caratterizzato dalla traslazione, alla scadenza, della proprietà dei manufatti realizzati sul suolo altrui, con accessione della proprietà della costruzione al terreno ex art. 953 cod. civ.; mentre nel contratto di affitto sussiste l'obbligo dell'affittuario di rimuovere le addizioni eseguite dal conduttore, salva la possibilità per il proprietario locatore di trattenerle, accordando al conduttore un indennizzo. Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell'interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare l'atto, come recante un contratto ad effetto obbligatorio e non reale, nonostante sussistano anomalie rispetto alla causa tipica del contratto di affitto, consistenti nella concessione dello ius aedificandi sul terreno affittato; negli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico dell'affittuario; e nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del terreno, al termine della concessione. 3. In data 3 novembre 2023, l’Agenzia ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società terna nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111, del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dallaprocura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandatospeciale e che, avendo la difesa dell'Avvocaturadello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati delloStato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 30.05.2018, n. 13627; Cass. 28.03.2012, n. 4950). La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v. Cass. 12/11/2020, n. 25625; Cass. 23/07/2019, n. 19845), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.). Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass.27/04/2018, n. 10198). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consi
Sentenza Cassazione n. 33590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris