CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 38011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ! ki'si-EP\LC)(-.:4-)st-ON A sul ricorso 23819-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]'l l I DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkotrente - avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23819 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- 77"([OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la revoca di plurimi atti di disposizione posti in essere dalla Project nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere creditore della prima società di 17.688,61 per attività professionali; le due società si costituivano in giudizio contestando, in particolare, la sproporzione tra il valore dei beni revocandi e il credito, nonché l'assenza di pregiudizio per il creditore derivante dagli atti di disposizione in relazione al patrimonio residuo; il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda attorea, rigettava la contestuale pretesa ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., e condannava le convenute alle spese di lite; la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame proposto dalle società appellanti, osservando che il pregiudizio alla garanzia patrimoniale sussisteva anche per essere stato reso più difficoltoso il recupero del credito, non ostando, quindi, la presenza di beni immobili, residui nel patrimonio del debitore, al contempo soggetti a valutazione incerta oltre che a vincoli urbanistici di cui non si era dimostrata la decadenza e a pesi ipotecari; avverso questa decisione ricorrono per cassazione le due società articolando un unico motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, primo comma, 2740, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'accogliere la revocatoria in riferimento a tutti i beni alienati in quanto l'evidenziata circostanza per cui l'alienazione era avvenuta con un solo atto non poteva assumere di per sé rilievo giuridico, dovendo limitarsi la revoca a quella delle disposizioni aventi per oggetto i beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il motivo di ricorso è connotato da profili nomofilattici, su cui non risultano precedenti in termini; il ricorso va dunque rinviato alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia alla Terza Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma