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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 26383/2025

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ato la seguente ORDINANZA Sulla procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione avente numero di raccolta generale n umero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025 – sul ricorso iscritto al n. 24409/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025dal presidente del collegio [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi è un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nell’indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. [OSCURATO:PERSONA], che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale d’udienza; considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione , poiché ntestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima ( ex plurimis Cass., S ez .

U n. , n. 11853 del 06/11/1991 ; Cass., Sez.

Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021e giurisprudenza ivi citata); dispone lacorrezione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M dispone la correzione d ell’ errore materi ale dell’intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale n umero di raccolta generale 12864/2025, pubblica ta il 1 4/05/2025 , che ha definito il giudizio n. 24409/2020 R.G. e, per l’effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere [OSCURATO:PERSONA] tra il nome del consigliere [OSCURATO:PERSONA] e quello del consigliere [OSCURATO:PERSONA], in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente: “[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere. ” Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sulla procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione avente numero di raccolta generale n umero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025 – sul ricorso iscritto al n. 24409/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025dal presidente del collegio [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che nella intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio, vi è un evidente errore materiale, essendo stato omesso, nell’indicazione dei membri del collegio, il nome del cons. [OSCURATO:PERSONA], che ne faceva parte, quale componente non relatore, come da verbale d’udienza; considerato che si tratta di errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione , poiché ntestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima ( ex plurimis Cass., S ez . U n. , n. 11853 del 06/11/1991 ; Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999; Cass. n. 8136 del 11/04/2011; Cass. n. 14361 del 25/05/2021e giurisprudenza ivi citata); dispone lacorrezione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M dispone la correzione d ell’ errore materi ale dell’intestazione della sentenza avente numero di raccolta generale n umero di raccolta generale 12864/2025, pubblica ta il 1 4/05/2025 , che ha definito il giudizio n. 24409/2020 R.G. e, per l’effetto, aggiunge tra i componenti del collegio il nome del consigliere [OSCURATO:PERSONA] tra il nome del consigliere [OSCURATO:PERSONA] e quello del consigliere [OSCURATO:PERSONA], in modo che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale di udienza, deve leggersi ed intendersi nel modo seguente: “[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere. ” Così dec
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