CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30698/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Cosenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/11/2025, che locondannava alla pena di € 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 comma3 legge 110 del 1975;considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cuiè stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile inquanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazionee/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità,e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito: con argomentare non illogico esaldamente ancorato alle evenienze probatorie, il Tribunale ha infatti fondatola responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando le circostanze di tempo e di luogo incui avvenne il controllo che portò al rinvenimento e sequestro del coltello aserramanico, con lama lunga cm. 9 ([OSCURATO:PERSONA], gravato da plurimi precedentipenali, era stato fermato verso la mezzanotte del 19/08/2022 mentre sitrovava a bordo di un veicolo con altri tre soggetti; il controllo era statooriginato da una svolta repentina effettuata alla vista dell’auto della polizia, cheaveva insospettito gli operanti; il coltello era detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nella tascadestra dei pantaloni, unitamente a un involucro contenente sostanzastupefacente, e l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione per ilrelativo porto);considerato che ilsecondo motivo sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen., è inammissibile giacché reiterativo di censure già disattese dalTribunale che ha risposto in maniera ineccepibile, ancorando il diniego allemodalità obiettive della condotta (come sopra brevemente descritte) ed al vanotentativo di sfuggire al controllo di polizia.osservato, peraltro, che il diniego della causa di non punibilità non ècontraddetto dalla qualificazione del fatto in termini di lieve entità, trattandosidi valutazioni non sovrapponibili, come chiarito da questa Corte, secondo cui«l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fattoex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanzaall'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110», essendo statoprecisato, in motivazione, che il fatto di «particolare tenuità» ai fini delladeclaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto aquello di lieve entità che attenua il reato (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.g.in proc. Zharri, Rv. 271262 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]