CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 16368/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11011/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex lege domiciliato come da Pec. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex lege domiciliata come da Pec. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, ex lege domiciliata come da Pec. controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 763/2022 depositata il 08/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 763 dell’8 marzo 2022, che aveva rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 38 del 10 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Monza, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato inefficace l’atto di disposizione, a mezzo del quale, in esecuzione di accordi presi in sede di separazione, il Baldassarre aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] la metà della proprietà e la metà della nuda proprietà di due immobili. Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]., intervenute in giudizio per effetto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Restano intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il consigliere delegato (ed odierno relatore:v. Cass., Sez. Un., 10/04/2024, n. 9611) formulava proponeva proposta di definizione accelerata del ricorso; il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, insisteva per la decisione; pertanto, il ricorso veniva avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente e le controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. ed in relazione all’art. 58 TUB ([OSCURATO:PERSONA]) in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. e della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. per quanto riguarda l’asserito credito di [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto la legittimazione ad agire ed intervenire nella causa di revocatoria pendente nei confronti dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove ha ritenuto provata la titolarità del credito, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. e della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché lo ha ritenuto ricompreso nella cessione dei crediti in blocco. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass.n. 4116 del 2/3/2016). Al riguardo, si è evidenziato che la pubblicazione dell’avviso della cessione nella [OSCURATO:PERSONA] – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617). 4.2. In particolare, poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema dicessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità delcredito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti inblocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto dellacessione” (così Cass., n. 31188/2017, anche espressamente richiamata dall’impugnata sentenza, nonché Cass., 4277/2023). Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Con riferimento all’ipotesi in cui, pur non essendo in sé contestata l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco”, sia stata invece contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, si è da questa Corte precisato (v. Cass., 22/6/2023, n. 17944): a) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.; b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche; c) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. 4.3. Orbene, nel caso di specie, là dove ha affermato che “Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. (n. 92 del 06/08/2020) individua un preciso – sebbene ampio – range temporale (“sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019”), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti da “facilitazioni creditizie”. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. [OSCURATO:PERSONA] e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. (n. 92 del 06/08/2020) individua un preciso – sebbene ampio – range temporale (“sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019”), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti da “facilitazioni creditizie”. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. [OSCURATO:PERSONA] e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi”, la corte territoriale ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Ha infatti trascurato di considerare che nell’avviso di cessione pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], prodotto in atti dalla cessionaria ed odierna resistente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risulta che la cessione ha avuto ad oggetto crediti sorti in un periodo temporale amplissimo, perché decorrente sin dal 1977 ed addirittura fino al 2019, e che tali crediti deriverebbero da “facilitazioni creditizie”, dicitura, quest’ultima, che la corte territoriale si limita a definire in termini di “espressione lata”, ma che, invero, costituisce una espressione talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quello di originaria titolarità dell’istituto bancario nei confronti dell’odierno ricorrente. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2° [ con il quale il ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.) in relazione all’art. 2901 c.c. (condizioni dell’azione revocatoria) ed all’art. 2729 c.c. (valutazione delle presunzioni semplici)”] e il 3° [ con il quale il ricorrente denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 183 comma 6 c.p.c. e 210 c.p.c.” ] motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla