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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2023

Cassazione n. 38881/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 marzo 2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di modifica della custodia cautelare applicata al predetto in seguito alla condanna riportata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. richiamando la circostanza che, con riguardo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame catanese aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari.

Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso, evidenziando come l'appellante avesse addotto argomenti già valutati nell'ambito del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., non prospettando censure avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, essendosi limitato a dedurre che il Tribunale del riesame aveva operato la predetta sostituzione a beneficio del coimputato.

I giudici di merito hanno osservato come non integri elemento sopravvenuto tale diversa valutazione che, semmai, in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, potrebbe incidere ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non anche in ordine alle esigenze cautelari, da valutarsi singolarmente per ogni indagato.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, eccependo, con unico motivo, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

A sostegno del motivo viene invocato l'arresto della giurisprudenza di questa Corte con il quale è stato affermato che la decisione favorevole sul gravame proposto dal coimputato può essere posta a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., quando sia basata su elementi comuni all'istante. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che, sebbene il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania abbia irrogato, per i due coimputati, la medesima misura cautelare, la propria posizione sia oggettivamente meno gravosa.A supporto evidenzia come non vi siano state dichiarazioni dalle quali evincere il pericolo di fuga.

Inoltre, la Corte di appello di Catania, con decreto del 20 maggio 2009, ha revocato, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], l'aggravamento di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in ragione degli effetti positivi, ai fini del reinserimento sociale, conseguenti al periodo di detenzione, per come confermato anche dal conseguimento summa cum laude delle lauree in Scienze della Comunicazione e in Scienze dei [OSCURATO:PERSONA] e dall'iscrizione al corso di laurea in giurisprudenza.

A supporto del ricorso, il ricorrente adduce la circostanza che solo [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da una recente condanna per un «reato di una certa rilevanza», evidenziando, altresì, la diversità delle contestazioni elevate ai due coimputati essendo stato ipotizzato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di mandante e, a carico dell'altro, quello di esecutore per il quale, solo, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la permanenza in carcere.

Infine, evidenzia come i maggiori anni di permanenza in carcere del ricorrente rispetto al coimputato integrino un ulteriore elemento da cui evincere la sproporzione della custodia cautelare in carcere.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando come i giudici di merito abbiano adeguatamente applicato il principio di diritto secondo cui, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun imputato ovvero ciascun indagato è autonoma, in quanto la valutazione da compiere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di reiterazione, si fonda sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale apportato nella realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti e sui profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, legittimando, in tal modo, l'adozione di differenti regimi cautelari, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.

Ha evidenziato, inoltre, come nel ricorso non vi siano elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli già vagliati nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le deduzioni sviluppate nell'atto introduttivo e basate, esclusivamente, sul rilievo che dovrebbe assumere l'adozione di un provvedimento favorevole nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], sono, per certi versi, manifestamente infondate, per altri generiche e prive di specificità.

2.1. Nel rigettare l'istanza originaria di revoca o sostituzione della misura risulta come il primo giudice abbia ritenuto inidonee a smentire la sussistenza delle esigenze cautelari le deduzioni difensive riferite al coindagato.

In particolare, il percorso risocializzante al quale [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe essersi attenuto, con specifico riferimento agli studi universitari condotti, è stato giudicato, comunque, recessivo rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'applicazione della misura originariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari.

Tale motivazione è stata ritenuta non attinta dal ricorso davanti al Tribunale dell'appello cautelare e una prima ragione di rigetto dell'impugnazione di merito è stata individuata proprio nella mancata censura rispetto alla principale ratio decidendi del provvedimento emesso dal giudice adito in prima istanza.

A sua volta, la motivazione del Tribunale catanese, sul punto, non è stata censurata in alcun modo nella presente sede di legittimità, avendo ad oggetto il ricorso per cassazione la contestazione della mancata adeguata considerazione, ai fini della valutazione della posizione cautelare del ricorrente, del provvedimento favorevole adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento del Tribunale catanese si fonda su una doppia motivazione: la mancata censura delle argomentazioni del primo giudice in relazione alle esigenze cautelari, l'inidoneità della valutazione compiuta relativamente al coimputato a costituire una prova nuova rilevante ai fini dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare.

Solo la seconda (autonoma) ratio decidendi è stata oggetto di critica con il ricorso in esame.

Da ciò consegue un primo profilo di inammissibilità per assenza di specificità dell'atto introduttivo che non attinge tutte le diverse ragioni poste a fondamento della decisione dei giudici di merito.

2.2. Va ulteriormente segnalato come il Tribunale, quanto al secondo profilo, abbia applicato principi pacifici (qui condivisi e ribaditi) della giurisprudenza di legittimità.

Corretta, infatti, l'affermazione secondo cui la valutazione cautelare compiuta con riferimento a un coindagato non possa, da sola, assumere rilievo decisivo ai fini della revoca o della modifica della misura cautelare.

A tale proposito, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203 ha affermato che «in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante».

Sostanzialmente in termini Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 secondo cui «in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato».

Proprio il tratto peculiare che ha condotto al rigetto del provvedimento originario emesso dal primo giudice adito è costituito dalla specifica valutazione della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alle esigenze cautela ri Rispetto a queste ultime, oggetto di analisi specifica da parte dei giudici di merito, non è stato indicato per quale ragione la diversa valutazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere rilevante ai fini di interesse.

Tanto rende il ricorso inammissibile anche sotto il profilo descritto avendo il Tribunale applicato principi pacifici e condivisi e rimanendo le allegazioni difensive su un piano di estrema genericità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 marzo 2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 310 cod. proc. pen, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di modifica della custodia cautelare applicata al predetto in seguito alla condanna riportata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. richiamando la circostanza che, con riguardo alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame catanese aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari. Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso, evidenziando come l'appellante avesse addotto argomenti già valutati nell'ambito del procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., non prospettando censure avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, essendosi limitato a dedurre che il Tribunale del riesame aveva operato la predetta sostituzione a beneficio del coimputato. I giudici di merito hanno osservato come non integri elemento sopravvenuto tale diversa valutazione che, semmai, in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, potrebbe incidere ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non anche in ordine alle esigenze cautelari, da valutarsi singolarmente per ogni indagato. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, eccependo, con unico motivo, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. A sostegno del motivo viene invocato l'arresto della giurisprudenza di questa Corte con il quale è stato affermato che la decisione favorevole sul gravame proposto dal coimputato può essere posta a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., quando sia basata su elementi comuni all'istante. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che, sebbene il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania abbia irrogato, per i due coimputati, la medesima misura cautelare, la propria posizione sia oggettivamente meno gravosa.A supporto evidenzia come non vi siano state dichiarazioni dalle quali evincere il pericolo di fuga. Inoltre, la Corte di appello di Catania, con decreto del 20 maggio 2009, ha revocato, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], l'aggravamento di tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in ragione degli effetti positivi, ai fini del reinserimento sociale, conseguenti al periodo di detenzione, per come confermato anche dal conseguimento summa cum laude delle lauree in Scienze della Comunicazione e in Scienze dei [OSCURATO:PERSONA] e dall'iscrizione al corso di laurea in giurisprudenza. A supporto del ricorso, il ricorrente adduce la circostanza che solo [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da una recente condanna per un «reato di una certa rilevanza», evidenziando, altresì, la diversità delle contestazioni elevate ai due coimputati essendo stato ipotizzato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di mandante e, a carico dell'altro, quello di esecutore per il quale, solo, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la permanenza in carcere. Infine, evidenzia come i maggiori anni di permanenza in carcere del ricorrente rispetto al coimputato integrino un ulteriore elemento da cui evincere la sproporzione della custodia cautelare in carcere. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando come i giudici di merito abbiano adeguatamente applicato il principio di diritto secondo cui, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun imputato ovvero ciascun indagato è autonoma, in quanto la valutazione da compiere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento al pericolo di reiterazione, si fonda sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale apportato nella realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti e sui profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, legittimando, in tal modo, l'adozione di differenti regimi cautelari, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato. Ha evidenziato, inoltre, come nel ricorso non vi siano elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli già vagliati nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le deduzioni sviluppate nell'atto introduttivo e basate, esclusivamente, sul rilievo che dovrebbe assumere l'adozione di un provvedimento favorevole nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA], sono, per certi versi, manifestamente infondate, per altri generiche e prive di specificità. 2.1. Nel rigettare l'istanza originaria di revoca o sostituzione della misura risulta come il primo giudice abbia ritenuto inidonee a smentire la sussistenza delle esigenze cautelari le deduzioni difensive riferite al coindagato. In particolare, il percorso risocializzante al quale [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbe essersi attenuto, con specifico riferimento agli studi universitari condotti, è stato giudicato, comunque, recessivo rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'applicazione della misura originariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Tale motivazione è stata ritenuta non attinta dal ricorso davanti al Tribunale dell'appello cautelare e una prima ragione di rigetto dell'impugnazione di merito è stata individuata proprio nella mancata censura rispetto alla principale ratio decidendi del provvedimento emesso dal giudice adito in prima istanza. A sua volta, la motivazione del Tribunale catanese, sul punto, non è stata censurata in alcun modo nella presente sede di legittimità, avendo ad oggetto il ricorso per cassazione la contestazione della mancata adeguata considerazione, ai fini della valutazione della posizione cautelare del ricorrente, del provvedimento favorevole adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento del Tribunale catanese si fonda su una doppia motivazione: la mancata censura delle argomentazioni del primo giudice in relazione alle esigenze cautelari, l'inidoneità della valutazione compiuta relativamente al coimputato a costituire una prova nuova rilevante ai fini dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare. Solo la seconda (autonoma) ratio decidendi è stata oggetto di critica con il ricorso in esame. Da ciò consegue un primo profilo di inammissibilità per assenza di specificità dell'atto introduttivo che non attinge tutte le diverse ragioni poste a fondamento della decisione dei giudici di merito. 2.2. Va ulteriormente segnalato come il Tribunale, quanto al secondo profilo, abbia applicato principi pacifici (qui condivisi e ribaditi) della giurisprudenza di legittimità. Corretta, infatti, l'affermazione secondo cui la valutazione cautelare compiuta con riferimento a un coindagato non possa, da sola, assumere rilievo decisivo ai fini della revoca o della modifica della misura cautelare. A tale proposito, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203 ha affermato che «in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante». Sostanzialmente in termini Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02 secondo cui «in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato». Proprio il tratto peculiare che ha condotto al rigetto del provvedimento originario emesso dal primo giudice adito è costituito dalla specifica valutazione della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alle esigenze cautela ri Rispetto a queste ultime, oggetto di analisi specifica da parte dei giudici di merito, non è stato indicato per quale ragione la diversa valutazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere rilevante ai fini di interesse. Tanto rende il ricorso inammissibile anche sotto il profilo descritto avendo il Tribunale applicato principi pacifici e condivisi e rimanendo le allegazioni difensive su un piano di estrema genericità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Man
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