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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 49099/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

La Corte di appello, facendo applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza, (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125), ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, in relazione a procedimento svoltosi con rito abbreviato, in assenza di elementi, del tutto genericamente evocati, sintomatici di un'attività di sollecitazione della polizia giudiziaria.

Non apportano elementi conoscitivi nuovi, in fatto o suscettibili di revisione di principi pacifici in diritto, le argomentazioni difensive svolte con le note di udienza depositate il 17 novembre 2023.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. La Corte di appello, facendo applicazione di un principio pacifico nella giurisprudenza, (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125), ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, in relazione a procedimento svoltosi con rito abbreviato, in assenza di elementi, del tutto genericamente evocati, sintomatici di un'attività di sollecitazione della polizia giudiziaria. Non apportano elementi conoscitivi nuovi, in fatto o suscettibili di revisione di principi pacifici in diritto, le argomentazioni difensive svolte con le note di udienza depositate il 17 novembre 2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 49099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris