Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 21658/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01H1AE1) avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che con la sentenza in epigrafe - a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 14 gennaio 2019 dal Tribunale di primo grado di Bicaz nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna irrevocabile del predetto per i reati di "rifiuto o sottrazione della raccolta di campioni biologici" e "influenza sulle dichiarazioni" alla pena di anni due di reclusione - è stata rifiutata la consegna del predetto, disponendo che questi sconti in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Bicaz in data 11 ottobre 2017, definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau in data 28 dicembre 2018, della quale è stato disposto il riconoscimento; Rilevato che il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, letta in udienza alla presenza delle parti, è stato proposto solo in data 29 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 1,

I. 22 aprile 2005 n. 69; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto tardivamente proposto e che la causa di inammissibilità deve essere rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69/2005.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01H1AE1) avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che con la sentenza in epigrafe - a seguito di mandato di arresto europeo emesso in data 14 gennaio 2019 dal Tribunale di primo grado di Bicaz nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna irrevocabile del predetto per i reati di "rifiuto o sottrazione della raccolta di campioni biologici" e "influenza sulle dichiarazioni" alla pena di anni due di reclusione - è stata rifiutata la consegna del predetto, disponendo che questi sconti in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Bicaz in data 11 ottobre 2017, definitiva con sentenza della Corte di appello di Bacau in data 28 dicembre 2018, della quale è stato disposto il riconoscimento; Rilevato che il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, letta in udienza alla presenza delle parti, è stato proposto solo in data 29 aprile 2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005 n. 69; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto tardivamente proposto e che la causa di inammissibilità deve essere rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così
Sentenza Cassazione n. 21658/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris