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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20777/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 9:319 t e_ Adaf,, ì::(,(3-,<A è-e, e/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in ordine alla statuizione concernente le spese di giudizio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - in quanto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 6bis e 6ter, comma 1, 1.401/1989, 419, 582, 585 e 588 cod.pen. - nel periodo compreso tra il 31/03/2023 e il 17/04/2023, data nella quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un'ipotesi di ingiustizia c.d. formale della detenzione in relazione all'art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria in ordine all'effettivo riconoscimento della persona del ricorrente.

In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione (diciotto) e per un importo finale di C 2.122,38; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in riferimento -1A1(A/ilee'Ctniarie voci di pregiudizio allegate dal ricorrente - alla sola presenza di un disturbo d'ansia da umore depresso, aumentando quindi la liquidazione in via equitativa all'importo finale di C 4.500,00.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt- 314, 315, 645 e 646 cod.proc.pen..

Ha dedotto che la Corte distrettuale aveva erroneamente disposto la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 2.300,00, oltre accessori; ha dedotto che la condanna al pagamento delle spese di lite doveva considerarsi legittima nel solo caso in cui l'amministrazione medesima si costituisca svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a contrastare l'altrui pretesa, situazione non riscontrabile nel caso di specie in cui il Ministero resistente non si era opposto alla domanda, con conseguente non concretizzazione del principio della soccombenza, in riferimento al disposto dell'art.91 cod.proc.civ..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al rimborso delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In relazione al thema decidendum, occorre preliminarmente verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l'art. 92 cod.proc.civ., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

Difatti, l'art. 92 cod.proc.civ., nella attuale versione, introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e convertito in I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

3. Va, tuttavia, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Ne consegue che ove la [OSCURATO:PERSONA] non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod.proc.civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Pacifici, Rv. 284649).

4. Applicando i predetti principi al caso di specie ne consegue che - atteso che l'amministrazione non si era costituita nel relativo giudizio e' lcQSe9jiiF la stessa non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata.

Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione concernente la condanna al rimborso delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 9:319 t e_ Adaf,, ì::(,(3-,<A è-e, e/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in ordine alla statuizione concernente le spese di giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - in quanto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 6bis e 6ter, comma 1, 1.401/1989, 419, 582, 585 e 588 cod.pen. - nel periodo compreso tra il 31/03/2023 e il 17/04/2023, data nella quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un'ipotesi di ingiustizia c.d. formale della detenzione in relazione all'art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria in ordine all'effettivo riconoscimento della persona del ricorrente. In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione (diciotto) e per un importo finale di C 2.122,38; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in riferimento -1A1(A/ilee'Ctniarie voci di pregiudizio allegate dal ricorrente - alla sola presenza di un disturbo d'ansia da umore depresso, aumentando quindi la liquidazione in via equitativa all'importo finale di C 4.500,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt- 314, 315, 645 e 646 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte distrettuale aveva erroneamente disposto la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 2.300,00, oltre accessori; ha dedotto che la condanna al pagamento delle spese di lite doveva considerarsi legittima nel solo caso in cui l'amministrazione medesima si costituisca svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a contrastare l'altrui pretesa, situazione non riscontrabile nel caso di specie in cui il Ministero resistente non si era opposto alla domanda, con conseguente non concretizzazione del principio della soccombenza, in riferimento al disposto dell'art.91 cod.proc.civ.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al rimborso delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In relazione al thema decidendum, occorre preliminarmente verificare se sia ancora valido, alla luce delle modifiche che hanno investito l'art. 92 cod.proc.civ., il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). Difatti, l'art. 92 cod.proc.civ., nella attuale versione, introdotta dal d.l. n. 132 del 2014 e convertito in I. n. 162 del 2014, applicabile ratione temporis al procedimento in esame, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (anteriore al provvedimento impugnato), qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 3. Va, tuttavia, considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente a alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la [OSCURATO:PERSONA] non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod.proc.civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Pacifici, Rv. 284649). 4. Applicando i predetti principi al caso di specie ne consegue che - atteso che l'amministrazione non si era costituita nel relativo giudizio e' lcQSe9jiiF la stessa non può essere considerata soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che va contestualmente eliminata. Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione concernente la condanna al rimborso delle
Decreto Cassazione n. 20777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris