CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09708/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Pr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omessa applicazione degli artt. 624 ovvero 648 cpv. cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A dell'imputazione nella fattispecie di ricettazione, atteso il lapalissiano ed inequivocabile compendio probatorio comprovante oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi contestata); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata; che l'argomentazione inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica rispetto alla congrua motivazione offerta a fg. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d