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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2019

Cassazione n. 21494/2026

Testo disponibile della fonte

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proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX e l'ordinanzaimpugnata.1.

Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di impugnazione non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione non solo il lasso di tempo intercorso tra ifatti (oltre un anno) e l’eterogeneità del bene giuridico offeso, ma anche l’assenza dicircostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione delprimo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Si tratta, infatti, di condotte dievasione commesse nell’anno 2011 e violazioni della disciplina in materia di stupefacenticommesse nel successivo anno 2012.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1.

L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2.

Non è stata valutata la condizione di tossicodipendenza perché non documentata,essendosi il condannato limitato a produrre gli esiti di analisi attestanti il consumo distupefacenti.In ogni caso, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneoa giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegatie dipendenti le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01) masul punto il ricorrente nulla di concreto ha opposto.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX e l'ordinanzaimpugnata.1. Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di impugnazione non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione non solo il lasso di tempo intercorso tra ifatti (oltre un anno) e l’eterogeneità del bene giuridico offeso, ma anche l’assenza dicircostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione delprimo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Si tratta, infatti, di condotte dievasione commesse nell’anno 2011 e violazioni della disciplina in materia di stupefacenticommesse nel successivo anno 2012.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. Non è stata valutata la condizione di tossicodipendenza perché non documentata,essendosi il condannato limitato a produrre gli esiti di analisi attestanti il consumo distupefacenti.In ogni caso, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneoa giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegatie dipendenti le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01) masul punto il ricorrente nulla di concreto ha opposto.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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