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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 16856/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27115/2018 R.G. proposto da: I C A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G E R FRATELLI SPArappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 3348/2018 depositata il 18/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3348/2018, la CTR della Lombardia ha confermato l’accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità e le affissioni pubbliche, riferita all'anno 2016, riguardante iscrizioni e cartelli apposti su carrelli collocati nell’area esterna al supermercato.

In particolare, l'adita Commissione ha ritenuto applicabile l'invocata esenzione prevista dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993, essendo quest'ultima prevista per le insegne di esercizio, che contraddistinguono la sede in cui viene svolta l'attività di impresa, mentre l’area esterna al supermercato va considerata area pertinenziale e rientrante nel perimetro della struttura commerciale .

Avverso la summenzionata decisione della Corte distrettuale, la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo di impugnazione, illustrato nelle memorie difensive.

La contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993. 2.Il motivo è fondato.

La questione di diritto di cui al motivo in rassegna inerisce l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in particolare la portata della specifica «esenzione dall'imposta» (sulla pubblicità) ivi prevista.

Ai sensi del primo periodo della citata lett. a), difatti, per quanto rileva nel presente processo, è esente dall'imposta «la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata...».

Sul punto occorre muovere dal presupposto impositivo relativo al tributo sulla pubblicità (di cui all'art. 5 del citato d.lgs. n. 507 del 1993), da individuarsi nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/03/2017, n. 6714; Cass. sez. 5, 30712/2014, n. 27497; Cass. sez. 5, 08/09/2008, n. 22572).

Ne discende che la ratio della specifica disposizione in esame è da ravvisarsi nell'esenzione dall'imposta trattandosi di attività (quella pubblicizzata) esercitata nello stesso locale adibito alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) al cui interno la relativa pubblicità è realizzata.

Consegue che, ai fini dell'operatività dell'esenzione in oggetto, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell'esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato).

L'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame porta dunque a ritenere operante l'esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell'attività pubblicizzata quanto dell'attività di pubblicizzazione.

Opinare diversamente, come invece vorrebbe la contribuente, significherebbe travalicare i limiti dell'attività interpretativa (in ipotesi anche estensiva) ed attuare un'applicazione analogica (contra legem) di una norma, peraltro d'esenzione d'imposta, con riferimento a fattispecie non rientrante nel relativo cono d'ombra (Cass. n. 27497 del 2014 ; Cass. n. 6714 del 2017 ; Cass. n. 24619/2020; Cass. n. 10095/2021; Cass. n.17622/2021).

La statuizione impugnata è quindi difforme al principio di cui innanzi in quanto l'esenzione in esame non opera nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali ove si commercializzano i beni pubblicizzati.

La fattispecie in disamina è difatti pacificamente caratterizzata da carrelli, recanti pannelli pubblicizzanti beni in vendita nel locale commerciale, collocati all’esterno del supermercato e circolanti nell'area dell'intero centro commerciale ove essi sono ubicati e in particolare nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale.

Quanto innanzi fonda l’accoglimento del motivo, con conseguente cassazione della decisione impugnata e, rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite e riproposte in questa sede dalla società contribuente.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27115/2018 R.G. proposto da: I C A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G E R FRATELLI SPArappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3348/2018 depositata il 18/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3348/2018, la CTR della Lombardia ha confermato l’accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità e le affissioni pubbliche, riferita all'anno 2016, riguardante iscrizioni e cartelli apposti su carrelli collocati nell’area esterna al supermercato. In particolare, l'adita Commissione ha ritenuto applicabile l'invocata esenzione prevista dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993, essendo quest'ultima prevista per le insegne di esercizio, che contraddistinguono la sede in cui viene svolta l'attività di impresa, mentre l’area esterna al supermercato va considerata area pertinenziale e rientrante nel perimetro della struttura commerciale . Avverso la summenzionata decisione della Corte distrettuale, la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo di impugnazione, illustrato nelle memorie difensive. La contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993. 2.Il motivo è fondato. La questione di diritto di cui al motivo in rassegna inerisce l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in particolare la portata della specifica «esenzione dall'imposta» (sulla pubblicità) ivi prevista. Ai sensi del primo periodo della citata lett. a), difatti, per quanto rileva nel presente processo, è esente dall'imposta «la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata...». Sul punto occorre muovere dal presupposto impositivo relativo al tributo sulla pubblicità (di cui all'art. 5 del citato d.lgs. n. 507 del 1993), da individuarsi nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/03/2017, n. 6714; Cass. sez. 5, 30712/2014, n. 27497; Cass. sez. 5, 08/09/2008, n. 22572). Ne discende che la ratio della specifica disposizione in esame è da ravvisarsi nell'esenzione dall'imposta trattandosi di attività (quella pubblicizzata) esercitata nello stesso locale adibito alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) al cui interno la relativa pubblicità è realizzata. Consegue che, ai fini dell'operatività dell'esenzione in oggetto, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell'esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato). L'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame porta dunque a ritenere operante l'esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell'attività pubblicizzata quanto dell'attività di pubblicizzazione. Opinare diversamente, come invece vorrebbe la contribuente, significherebbe travalicare i limiti dell'attività interpretativa (in ipotesi anche estensiva) ed attuare un'applicazione analogica (contra legem) di una norma, peraltro d'esenzione d'imposta, con riferimento a fattispecie non rientrante nel relativo cono d'ombra (Cass. n. 27497 del 2014 ; Cass. n. 6714 del 2017 ; Cass. n. 24619/2020; Cass. n. 10095/2021; Cass. n.17622/2021). La statuizione impugnata è quindi difforme al principio di cui innanzi in quanto l'esenzione in esame non opera nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali ove si commercializzano i beni pubblicizzati. La fattispecie in disamina è difatti pacificamente caratterizzata da carrelli, recanti pannelli pubblicizzanti beni in vendita nel locale commerciale, collocati all’esterno del supermercato e circolanti nell'area dell'intero centro commerciale ove essi sono ubicati e in particolare nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale. Quanto innanzi fonda l’accoglimento del motivo, con conseguente cassazione della decisione impugnata e, rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni assorbite e riproposte in questa sede dalla società contribuente. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così d
Sentenza Cassazione n. 16856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris