CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avv. [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Guizzi, che lo rappresentano e difendono- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamentedomiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Ferrara cron. n. 4281/2025depositato in data 12.8.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026Luca [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, presentò domanda diammissione al passivo della liquidazione giudiziale Ravani AcciaiS.p.A., che venne solo parzialmente accolta dal giudicedelegato. In particolare, fu ammesso al passivo, con il privilegiodelle retribuzioni del professionista, un credito di € 72.600,maturato per l’assistenza alla presentazione di una domandaprenotativa di concordato preventivo, che era stata poiabbandonata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; viceversa venne respintala domanda con riferimento: a) alla predisposizione del piano exart. 87 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,d.lgs. n. 14 del 2019), contenente una proposta di transazionefiscale, strumentale alla presentazione di una seconda domandadi concordato preventivo (questa volta completa), che venneinizialmente dichiarata inammissibile dal Tribunale di Ferrara;b) alla consulenza nel giudizio di reclamo avviato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto di inammissibilità della domandadi concordato preventivo e la contestuale apertura dellaliquidazione giudiziale (reclamo che venne accolto dalla Corted’Appello di Bologna); c) alla consulenza e assistenzanell’attività amministrativa e contabile aziendale, nel periododal 1°.1.2024 al 12.4.2024.Il giudice delegato alla procedura concorsuale motivò ilparziale rigetto: quanto alla predisposizione del piano,accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dai curatoridella liquidazione giudiziale; quanto alla consulenza nel giudiziodi reclamo, ritenendo non raggiunta la prova del conferimentodell’incarico e dello svolgimento dell’attività; quantoall’assistenza nell’attività amministrativa e contabile, ritenendonon essere stata specificata l’attività svolta in concreto.Numero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il professionista propose opposizione allo stato passivo,che venne totalmente respinta dal Tribunale di Ferrara incomposizione collegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolato in otto motivi.La liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 1460 c.c., nonchédegli artt. 2909 c.c. e 106 c.c.i.i. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».Occorre riferire che, dopo la sentenza con cui la Corted’Appello di Bologna accolse il reclamo contro l’apertura dellaliquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale direvocare l’ammissione, ai sensi dell’art. 106 c.c.i.i., inconsiderazione delle medesime criticità già a suo tempo valutatequale causa dell’originaria dichiarazione di inammissibilità.Venne quindi nuovamente aperta la liquidazione giudiziale diRavani [OSCURATO:SOCIETA]. e, né la revoca del concordato, né la nuovaapertura della liquidazione giudiziale vennero ulteriormentereclamate.Poiché nella motivazione del decreto di cui si chiede lacassazione si fa più volte riferimento alla circostanza che larevoca del concordato preventivo non è stata impugnata, conquesto primo motivo, il ricorrente si preoccupa di scongiurarel’ipotesi che a quella revoca venga attribuita un’efficacia digiudicato vincolante nel giudizio di ammissione al passivo delNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026suo credito; inoltre, contesta che l’art. 106 c.c.i.i. sia statocorrettamente applicato dal Tribunale di Ferrara, essendo statarevocata l’ammissione al concordato preventivo in assenza della«scoperta successiva all’apertura di circostanze occultate con ladomanda».1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratiodecidendi del decreto impugnato.Il tribunale non ha basato la sua decisione su uninesistente vincolo alla sua cognizione derivante dalla mancataimpugnazione della revoca del concordato preventivo, ma havalutato nel merito la (ritenuta) fondatezza dell’eccezione diinadempimento sollevata dai curatori della liquidazionegiudiziale. E la censura mossa dal ricorrente all’applicazionedell’art. 106 c.c.i.i. sarebbe stata pertinente nell’eventualeimpugnazione della revoca (e della contestuale nuova aperturadella liquidazione giudiziale), ma non è di per sé rilevante inquesta sede. Qui, infatti, non si tratta di stabilire se la domandadi concordato fosse inammissibile fin dall’origine o se ilconcordato, una volta ammesso, fosse effettivamenterevocabile; quel che rileva in questa sede è se la proposta e ilpiano avessero i requisiti richiesti dalla legge per ottenere, incaso di approvazione da parte dei creditori, l’omologazione delconcordato. Infatti, la qualità della prestazione resa e lafondatezza della domanda di ammissione al passivo, contestatacon l’eccezione di inadempimento, devono essere valutate conriferimento al parametro della utilità per la cliente e, quindi, del(prevedibile) esito finale dello strumento adottato dall’impresacon l’assistenza e la consulenza del professionista.Ciò fermo restando che, in questo tipo di controversie, «acarico del professionista – al di fuori di una obbligazione dirisultato, pari al successo pieno della procedura – ricade l’onereNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenzadella sua condotta al modello professionale e deontologicorichiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con lapropria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevistie imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura,culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvatagiudizialmente) e nel conseguente fallimento» (Cass. S.u. n.42093/2021, pronunciata in vigenza della legge fallimentare;conforme, in applicazione, invece, del c.c.i.i., ex aliis: Cass. n.6884/2026).2. Il secondo motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176, 1218 c.c., 1460 c.c., 91 c.c.i.i.nonché degli artt. 2558 c.c. e 36 legge n. 392 del 1978 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Con questo e con i successivi quattro motivi, il ricorrentecontesta l’accoglimento, da parte del tribunale, dell’eccezione diinadempimento sollevata dai curatori individuando diversi profilidi inadeguatezza della prestazione professionale resa allasocietà poi sottoposta a liquidazione giudiziale.Il secondo motivo prende in esame, in particolare, lavicenda relativa all’immobile nel quale era ubicata l’azienda diRavani [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha ravvisato unprofilo di responsabilità dell’attuale ricorrente – la cui attività diconsulenza comprendeva espressamente anche la gestione delrapporto con la società affittuaria e promissaria acquirentedell’azienda – nella scelta di risolvere consensualmente ilcontratto di rent to buy che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva con lasocietà proprietaria dell’immobile e di permettere che fossel’affittuaria a stipulare un contratto di locazione per il godimentodello stesso bene. In tal modo, secondo il tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso pressoché impossibile una effettivaNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026competizione per la vendita dell’azienda, ai sensi dell’art. 91c.c.i.i., data l’inevitabile conseguente incertezza, per gli altripotenziali interessati all’acquisto, circa l’essenziale possibilità dicontinuare a utilizzare il medesimo immobile per condurrel’azienda.Il ricorrente contesta tale rilievo, affermando: che ilcontratto di rent to buy non era in realtà funzionale alla cessionedell’azienda, essendo ormai prossimo alla data di scadenza,mentre il contratto di locazione venne stipulato per la durata dinove anni; che, in ogni caso, anche un eventuale diversoacquirente dell’azienda sarebbe potuto subentrare nel contrattodi locazione, trattandosi di contratto stipulato per l’eserciziodell’impresa (art. 2558 c.c.); che la perfetta funzionalità delcontratto di locazione alla vendita competitiva dell’aziendasarebbe dimostrata, a posteriori, dal fatto che anche i curatoridella liquidazione giudiziale sono subentrati in quel contratto, inpendenza del quale hanno messo in vendita l’azienda.2.1. Il motivo è infondato.Al netto del profilo di inammissibilità connesso allacarenza di specificazioni sulle condizioni del contratto di rent tobuy e di quelle pattuite per la sua risoluzione anticipata, si deveosservare che l’eccezione di inadempimento non riguarda unapeggiore funzionalità del contratto di locazione, in quanto tale,rispetto al rent to buy, ai fini della vendita dell’azienda, bensì lascelta di fare concludere il contratto di locazione alla societàaffittuaria, invece che a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che ilcontratto di rent to buy non fosse più sostenibile per [OSCURATO:SOCIETA]., avuta la disponibilità della società proprietariadell’immobile a sostituirlo con un contratto di locazione di lungadurata, non vi è dubbio che la soluzione naturale – in vista e infunzione di un concordato preventivo in continuità indiretta –Numero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026sarebbe stata la conclusione del contratto di locazione da partedella stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avrebbe potuto pagare ilcanone utilizzando il flusso finanziario derivante dal pagamentodel canone di affitto dell’azienda.Non vi è dubbio che, con l’operazione di cui qui si discute,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. rinunciò alla titolarità di un proprio diritto agodere dell’immobile, acconsentendo a che tale diritto fosseposizione di (ulteriore) vantaggio rispetto ad altri potenzialiinteressati all’acquisto dell’azienda. Né possono valere aconfutare l’eccezione di inadempimento del professionista sottoquesto profilo, le considerazioni del ricorrente circa il dirittodell’eventuale diverso acquirente dell’azienda di subentrare nelcontratto di locazione, ai sensi dell’art. 2558 c.c., o, piùprecisamente, di ottenere dall’affittuaria l’adempimentodell’obbligo di cedere il contratto di locazione (dovendosiapplicare l’art. 36 della legge n. 392 del 1978); obbligo chel’affittuaria avrebbe assunto implicitamente, stipulando ilcontratto di affitto senza un patto che prevedesse il contrario. Èinfatti evidente che, ai fini dell’appetibilità sul mercatodell’azienda, e quindi dell’efficacia del bando di vendita, unacosa è indicare il possesso, in capo all’alienante, di un validotitolo per utilizzare l’immobile in cui è ubicata l’azienda; cosaben diversa è indicare che di quel diritto è titolare l’affittuaria,sia pure con l’aggiunta – non si sa quanto rassicurante per ilpubblico – che l’affittuaria si sarebbe implicitamente obbligata atrasferirlo all’acquirente.Anche il fatto che poi l’azienda sia stata messa in venditadai curatori della liquidazione giudiziale in pendenza di quelmedesimo contratto di locazione dimostra soltanto che lavendita competitiva era comunque possibile (in ciò dovendosiNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026correggere la perentoria contraria affermazione del tribunale),ma non certo che il contratto di locazione in capo all’affittuariarappresentasse la situazione ideale per favorire la competizionesulla vendita dell’azienda. A causa della scelta di Ravani AcciaiS.p.A., adottata con la consulenza del ricorrente, i curatori sisono trovati di fronte a un fatto compiuto, che evidentementehanno ritenuto di non poter rimuovere, se non provocandodanni peggiori. Ma ciò non significa che quella fosse una sceltaopportuna e coerente rispetto all’intenzione di proporre aicreditori un concordato preventivo in continuità indiretta e,quindi, incentrato sul perseguimento delle migliori condizionipossibili per la cessione dell’azienda.3. Il terzo motivo denuncia «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 1460 c.c. nonchédegli art. 1556 c.c. e 84 c.c.i.i., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente si duole che il tribunale abbia confermato unprofilo di inadempimento a suo carico per non avere egliravvisato un ostacolo alla fattibilità del piano nella mancataprestazione, da parte dell’affittuaria, di una garanzia perl’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto estimatorioabbinato al contratto di affitto d’azienda. Oltre a rilevare chenessuna norma prevede la concessione di una garanzia qualecondizione necessaria per assicurare la fattibilità del piano, ilricorrente sottolinea che, nel contratto estimatorio, la parte checonsegna le cose mobili ne conserva la proprietà fino almomento in cui la parte che le riceve le rivende a terzi,assumendo l’obbligo di pagarne il prezzo (art. 1556 c.c.); nonavrebbe quindi senso pretendere da chi ha ricevuto le cose unagaranzia per il pagamento di un prezzo complessivo che non èobbligata a pagare, potendo, in alternativa, restituire le coseNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026stesse a chi gliele ha consegnate. Inoltre, per lo stesso motivo,si censura l’apprezzamento del tribunale in ordine alleinsufficienti dimensioni strutturali e patrimoniali della societàaffittuaria rispetto all’ingente valore della merce consegnata inconto vendita (€ 14.520.654).3.1. Anche questo motivo è infondato.Innanzitutto, si deve osservare che il Tribunale di Ferraranon ha affermato, sul piano normativo, la necessità di prestarela garanzia quale requisito di legge per l’ammissibilità delconcordato, ma ha soltanto ritenuto che, nel caso concreto, unaqualche garanzia per l’adempimento degli obblighi assunti dallasocietà affittuaria dell’azienda fosse un presidio doveroso dellafattibilità della proposta di concordato preventivo; e che, quindi,non avere suggerito la prestazione della garanzia integrasse gliestremi di un inesatto adempimento da parte del professionistaincaricato di redigere il piano a servizio della proposta diconcordato.Le caratteristiche del contratto estimatorio escludonosenz’altro che si potesse pretendere dall’affittuaria una garanziapari al valore delle merci consegnate. Ma, ciò nonostante, laconsegna fisica della merce all’affittuaria rende inevitabile ilrischio che essa la rivenda a terzi restando inadempienteall’obbligo di pagare il prezzo. Rischio che può esseremonitorato nel tempo, in modo che l’eventuale inadempimentovenga tempestivamente rilevato e così limitato nelle sueproporzioni. E, in questi limiti, ovverosia per un importo anchenotevolmente inferiore al valore complessivo delle merciconsegnate, la prestazione di una solida garanzia si sarebbepotuta (e dovuta) prevedere, a presidio della fattibilità delpiano.Numero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026Si deve altresì aggiungere che, nel decreto, la mancanzadi una garanzia viene contestata (non solo con riguardo alcontratto estimatorio, ma) anche con riferimento all’impegnodell’affittuaria di acquistare l’azienda (al prezzo minimo di €2.800.000). Ebbene, sotto questo profilo, nessuna censura èmossa nel ricorso.4. Il quarto e il quinto motivo sono strettamente collegati,perché riguardano entrambi il trattamento riservato, nellaproposta di concordato preventivo, ai crediti fiscali.Essi sono così rubricati: 4. «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 1460 c.c. nonché degli artt. 85c.c.i.i. e 90, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. Difetto assoluto di motivazione aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; 5. «Violazione falsaapplicazione degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c., 1460 c.c., 47,comma 4, 85, 87, comma 3, 88 e 105 c.c.i.i. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Occorre precisare che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al momentodella domanda di concordato preventivo, aveva ricevuto atti diaccertamento fiscali per complessivi € 62.859.473,65, attiimpugnati davanti al giudice tributario, e che aveva presentatouna domanda di definizione di tale contenzioso, mediantetransazione fiscale, con il pagamento a saldo e stralcio di circa€ 15.000.000.Nell’illustrazione del quarto motivo, il ricorrente contestal’affermazione del tribunale secondo cui, ai sensi dell’art. 90 deld.P.R. n. 602 del 1973, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe dovutoaccantonare un importo pari all’intero debito fiscale contestato.Il quinto motivo cerca invece di confutare il rilievo dellanon corretta classazione dei creditori e della solo parzialeNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026rappresentazione, nella proposta di concordato, dei debitifiscali.4.1. Il quinto motivo è infondato.I fatti menzionati nel decreto a fondamento della sollevataeccezione di inadempimento del professionista non vengononegati. Quanto alla mancata indicazione, nella proposta,dell’intero debito fiscale, seppure contestato, il ricorrente silimita ad affermare che la situazione debitoria «erarappresentata nel certificato unico debiti tributari allegato alpiano». Ma ciò nulla toglie alla necessità che quel dato numericovenisse esattamente rappresentato anche nella proposta e nelpiano, per una corretta informazione ai creditori.Quanto alla mancata formazione di classi di creditoriobbligatorie per legge (nel decreto qui impugnato si legge chela proposta e il piano prevedevano solo due classi di creditori:chirografari ab origine e privilegiati degradati al chirografo), ilricorrente si duole che il tribunale non abbia tenuto conto dellapossibilità, concessa dall’art. 105, comma 4, c.c.i.i., dimodificare la proposta fino a venti giorni prima della data inizialestabilita per il voto dei creditori. Ma, anche a prescindere dallaconsiderazione che la modifica in questione sembra piuttostoriguardare il miglioramento economico della proposta, nelcontesto di una competizione tra eventuali proposteconcorrenti, rimane il dato – decisivo ai fini della presentecontroversia – che non si può considerare adempiente unprofessionista che contribuisce alla presentazione di unadomanda di concordato non conforme alla legge, sol perché ivizi riscontrati potrebbero essere rimediati in momentosuccessivo, dopo essere stati segnalati e contestati dal giudice.Men che meno i professionisti potevano confidare in un termineper rimediare alle criticità riscontrate, dal momento che laNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026concessione di tale termine è soltanto facoltativa (art. 47,comma 4, c.c.i.i.).4.2. La lacunosa indicazione nella proposta e nel piano deidebiti fiscali e la mancata formazione delle classi obbligatorie(quantomeno con riguardo ai debiti erariali) integrano profili diinadempimento ascrivibili al professionista e la cui rilevanzaassorbe quella della questione posta con il quarto motivo,anch’esso riguardante il trattamento dei crediti fiscali.Per quanto si possa infatti convenire che Ravani AcciaiS.p.A. non fosse tenuta ad accantonare una somma pariall’intero debito fiscale contestato, perlomeno non primadell’omologazione del concordato (potendo nel frattempoconfidare nell’accettazione della proposta di transazionefiscale), tuttavia ciò nulla toglie alla fondatezza e alla autonomagravità degli ulteriori addebiti riguardanti la rappresentazione eil trattamento dei debiti fiscali.5. Il sesto motivo, che completa la serie dei motivi volti aconfutare l’accoglimento dell’eccezione di inadempimentoopposta al primo dei tre crediti non ammessi al passivo, censura«Violazione e falsa applicazione degli art. 1176 c.c., 1218 c.c.,1460 c.c. e 87, comma 1, c.c.i.i. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Con questo motivo il ricorrente affronta il tema della noncorretta rappresentazione del valore patrimoniale realizzabile incaso di liquidazione giudiziale, per non essersi dato conto delleazioni di responsabilità e revocatorie astrattamente proponibilie della possibilità che anche la liquidazione giudizialeprocedesse a una vendita unitaria dell’azienda, piuttosto che auna vendita atomistica dei singoli cespiti dell’attivo.Il ricorrente rileva, innanzitutto, che nel piano si dava attoche non risultavano «fatti o accadimenti» che potesseroNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026giustificare l’esperimento di azioni risarcitorie o revocatorie esostiene che, quindi, nessun’altra informazione di dettagliopoteva essere fornita sulle inesistenti azioni.Quanto al valore dell’azienda in caso di liquidazionegiudiziale, il ricorrente afferma che esso era stato indicato inuna perizia allegata al piano, quantunque finalizzata a valutarela congruità del prezzo offerto dalla società affittuaria e, quindi,non direttamente ad illustrare l’ipotesi alternativa dellaprocedura liquidatoria.5.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conl’intera motivazione espressa, sul punto, nel provvedimentoimpugnato.Si legge, infatti, nel decreto, di una «generaleinattendibile rappresentazione della situazione patrimoniale»,che comprende, oltre alla già menzionata parziale esposizionedei debiti fiscali, una generica indicazione sia degli ingenti debitiprededucibili per compensi professionali già maturati e pagati,sia del fondo appostato per il pagamento dei compensi futuri.Per quel che riguarda le azioni esperibili, il tribunale rileva,desumendola dalle relazioni dei commissari giudiziali, la«presenza di atti solutori ricevuti dalle banche nei sei mesiprecedenti il deposito della domanda di concordato, dipagamenti dei crediti professionali eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] giugno 2023 per somme superiori al milione e mezzo dieuro» e la circostanza che «la società risultava esposta ancheper sanzioni fiscali, cui ricondurre eventuali ipotesi diresponsabilità degli organi sociali». Pertanto, secondo ilcondivisibile ragionamento del tribunale, vi era materia per unanecessaria adeguata informazione, nel piano, sulle eventualiragioni che rendessero le relative azioni recuperatorie eNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026risarcitorie, in concreto, prive di «prospettive di realizzo» (art.87, comma 1, lett. h, c.c.i.i.).Infine, di una esatta indicazione del probabile valore direalizzo dell’attivo in caso di liquidazione giudiziale – senzatrascurare la possibilità di una vendita dell’azienda da parte delcuratore – il tribunale ha sottolineato l’importanza anche perchéquel valore «assolve alla funzione di delimitare, nel concordatoin continuità aziendale, il perimetro applicativo della regola dellapriorità assoluta nella distribuzione dell’attivo, ai sensi dell’art.84, comma 6, C.C.I.I.». E, su tale aspetto, non vi sonocontestazioni nel ricorso.6. L’illustrazione dei motivi dedicati a contestarel’inadempimento del professionista si conclude con l’esortazionea cassare il decreto con rinvio anche nel caso di parzialericonoscimento della loro fondatezza, al fine di consentire algiudice del merito di rivalutare la gravità dell’inadempimento edeventualmente ammettere al passivo il credito per un importoinferiore a quello richiesto.Occorre però rilevare, da un lato, che i motivi di ricorsovengono pressoché integralmente disattesi; dall’altro lato, che«l’eccezione d’inadempimento non è subordinata alla presenzadegli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contrattoin quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità)dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dallalegge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione dirisarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trovaragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè loscioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezioned’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso diadempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte chela solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altroNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiutoinesattamente) la propria obbligazione» (Cass. n. 18587/2024,che cita a sua volta Cass. nn. 35489/2023 e 12719/2021).In memoria illustrativa si paventa l’ipotesi che il tribunaleabbia inteso «trasformare in inadempimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] ogniritenuta carenza dello strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza, anche quando discendente da responsabilitàdiverse (nella specie, responsabilità ascrivibili a seconda dei casiall’imprenditore, all’avvocato che ha coordinato l’accesso allostrumento o, a tutto concedere, al dottore commercialista acapo del team che ha lavorato agli aspetti economico-finanziaridel piano)».Ma si tratta di osservazione del tutto generica e tardiva,posto che nel ricorso non è stata contestata la riferibilità deiprofili di inadempimento accertati dal tribunale all’incaricoconferito al ricorrente e all’ambito delle sue competenzeprofessionali.7. Con il settimo motivo si censura il rigettodell’opposizione alla mancata ammissione del credito relativo alcompenso per l’assistenza che si assume essere stata prestatanel reclamo contro il decreto di inammissibilità della domandadi concordato preventivo e la prima apertura della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] denuncia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 94 c.c.i.i. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Difetto assoluto di motivazione in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Il ricorrente innanzitutto contesta l’affermata assenza didata certa del messaggio di posta elettronica certificata nelquale il legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dava contodell’attività svolta dai professionisti nell’ambito di quellaprocedura; in secondo luogo nega che a quelle dichiarazioni delNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026legale rappresentante possa essere attribuito il valore di unaricognizione di debito, con conseguente sua inefficacia, inpendenza della domanda di concordato preventivo, permancanza della necessaria autorizzazione del giudice.7.1. Il motivo è inammissibile, perché si riduce, in realtà,a nient’altro che a una censura dell’accertamento del fatto, cheè riservato al giudice del merito.[OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto inattendibili ledichiarazioni rese dal legale rappresentante della società postain liquidazione giudiziale, le quali, a prescindere dalla data in cuivennero rilasciate, non rappresentano certo una prova legalevincolante, ma fanno parte del materiale probatorio che ilgiudice deve prudentemente apprezzare. Allo stesso modo,rientra nel perimetro dell’esame del merito la constatazione e lavalorizzazione, da parte del tribunale, della «assenza di altradocumentazione che provi il conferimento di tale incarico perquesta fase». Né si può sostenere che, in questo modo, ladecisione di rigetto – basata sul rilievo del mancatoassolvimento dell’onere della prova gravante su chi propone ladomanda di ammissione al passivo – sia priva di motivazione,almeno nel senso in cui tale vizio è ancora sindacabile in sededi legittimità (v. Cass. S.u. n. 8053/2014).8. Infine, l’ottavo motivo – che si concentra sulla mancataammissione al passivo del compenso per l’assistenzaamministrativa e contabile dal 1°.1.2024 al 12.4.2024 – è cosìrubricato: «Difetto assoluto di motivazione in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Nell’illustrazione del motivo si sostiene che, avendo iltribunale riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si era avvalsa perla tenuta della contabilità dello «studio Giordani», di cui facevaNumero registro generale 19326/2025Numero sezionale 1130/2026Numero di raccolta generale 13992/2026Data pubblicazione 13/05/2026parte anche il ricorrente, il rigetto integrale della domanda inparte qua sarebbe privo di un’effettiva motivazione.8.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla motivazione del decreto impugnato, la quale non è incentratasulla riferibilità dell’attività svolta allo «studio Giordani»,piuttosto che al dott. [OSCURATO:PERSONA] individualmente, bensì sulla carenzadi prova dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale;valutazione basata su un’analisi dei documenti disponibili con laquale non si confronta l’illustrazione del motivo.9. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.10. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 a titolo di esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente