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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 21240/2026

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sidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 503/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 133/2020, la Corte d’appello di Bologna haaccolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la domandaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimentodel diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24, comma15-bis, del d.l n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011,con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che nonsussistessero elementi di ordine letterale o sistematico atti a farritenere che il requisito contributivo non dovesse esserematurato con esclusivo riferimento al Fondo di previdenzalavoratori dipendenti - o fondi sostitutivi dello stesso chepostulino del pari un rapporto di lavoro subordinato - conesclusione, quindi, dei contributi da lavoro autonomo, alla lucedel carattere di disposizione eccezionale da riconoscersi alcomma 15-bis del richiamato art. 24.2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Soniacontroricorso.3.Dopo infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causaè stata rimessa all’odierna udienza pubblica.4.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nelsenso del rigetto del ricorso ed entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/20265.In esito alla odierna camera di consiglio, il ColleNgumioe ro hdi ara ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026riservato il deposito della sentenza nel termine di novantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp.comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Il secondo motivo censura la decisione impugnata ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazionedell’art. 24, comma 15-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito nellalegge n. 214/2011.Denunzia, infine, parte ricorrente l’illegittimità costituzionaledell’art. 24, comma 15 bis, lett. b) della legge n. 214/2011 percontrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost.2.I fatti sono i seguenti.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Bologna avanzandodomanda di pensione di vecchiaia con il regime eccezionale dicui all’art. 24, comma 15bis, del d.l. n. 201/2011, convertitonella legge n. 214/2011 avendo perfezionato il requisitoanagrafico dei 64 anni e 7 mesi il 29.9.2016 (con 20 anni dicontribuzione al 31.12.2012), respinta in sede amministrativaperché non aveva maturato 20 anni di contribuzione in qualitàdi lavoratore dipendente del settore privato.3.La domanda era stata accolta in primo grado.La Corte territoriale ha così motivato l’accoglimento delgravame dell’INPS.-L’art. 24, comma 15 bis, stabilisce che:Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026“In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del Nsuemtetroo dri era ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva dialmeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebberomaturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, irequisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un'etàanagrafica non inferiore a 64 anni;b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaiaoltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturinoentro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica dialmeno 60 anni”.-Premesso che le clausole di salvaguardia non possono cheessere di stretta interpretazione, in quanto eccettuative delladisciplina generale, il comma 15 bis esordisce con la locuzione“in via eccezionale” e, al di là delle eventuali estensioni in sedeamministrativa di per sé non rilevanti, si riferisceespressamente ai “lavoratori dipendenti”.-Non vi sono quindi elementi, né di ordine letterale né di naturasistematica, alla luce del predetto canone ermeneuticopreclusivo, in linea generale, di interpretazioni estensive, perritenere che il requisito contributivo minimo non debba esserematurato con esclusivo riferimento al FPLD o fondi sostitutividello stesso e che, del pari, postulano un rapporto di lavorosubordinato.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026-Non vi sono quindi ragioni per non conferire giuridica conNutmineruo idti àra ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’orientamento espresso in data 12.9.2019 a definizione dellacausa n. rg. 159/2019 e in data 16.1.2020 a definizione dellacausa n. rg. 128/2019 avente materia del contendere del tuttosovrapponibile, alla cui parte motiva si rinvia ex art. 118 disp.4.Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale dellasentenza gravata, il primo motivo di ricorso è infondato.4.1.

La Corte bolognese ha sviluppato un’analisi della fattispeciedel tutto autonoma, effettuando un compiuto esame dellequestioni poste dai motivi di impugnazione e ben permettendo,percorso logico-giuridico seguito nello specifico caso scrutinato.4.2.

Solo all’esito di tale iter argomentativo, la Corte harichiamato alcuni propri precedenti, per ribadire la linea dicontinuità interpretativa rispetto a casi analoghi: il richiamo aiprecedenti ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. è stato effettuatoad abundantiam rispetto alla ratio decidendi, fondata sullainterpretazione dell’art. 24, comma 15 bis, cit.4.3.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (n.29017/2021, che richiama n. 17640/2016) afferma che: «lasentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altroprecedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod.proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti dilegittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosiper tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi delprocesso civile; in tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisaN uamnerao ldiis rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisitidi specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esamepreliminare della sovrapponibilità del caso richiamato allafattispecie in discussione», di tal chè, secondo Cass. n.32224/2025, «la regola generale, dunque, deve essere che lamotivazione di un provvedimento giurisdizionale può benriprodurre il - o rinviare al – contenuto di un atto diverso, diprovenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché leragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultatodella valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie"»(come accaduto nella specie).5.

Il secondo motivo, con cui è posta la questione se l’anzianitàcontributiva (almeno 20 anni) di cui all’art. 24, comma 15-bis,lett. b), del d.l. n. 201/2011, da maturarsi al 31 dicembre 2012,al fine di fruire del più favorevole requisito anagrafico di accessoalla pensione di vecchiaia, debba essere integrata o meno, sullabase di contribuzione esclusivamente versata in correlazionecon attività di lavoro dipendente nel settore privato, è fondato.5.1.

Emerge dagli atti che la signora Forlani ha inoltratodomanda di pensione di vecchiaia nella gestione autonomacommercianti il 28.2.2017 e, contro la reiezione, ha fatto ricorsoammnistrativo, nel quale ha evidenziato che, pur non svolgendo28.11.2011 (entrata in vigore della legge di conversione n.214/2011), avrebbe perfezionato i 20 anni di anzianitàcontributiva entro il 20.12.2012 con il concorso di periodi dicontribuzione volontaria, figurativa e da riscatto, con diritto allapensione dal 1.10.2016.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/20265.2.

La sentenza impugnata ha escluso il diritto alla pensNiuomnereo ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026vecchiaia anticipata, ritenendo corretto il provvedimentodell’INPS di rigetto, per l’insussistenza del requisito contributivominimo, dovendosi valutare, ad avviso della Corte bolognese, ilsolo periodo maturato presso la gestione dipendenti.5.3.

L’art. 24, comma 15 bis, del d.l. n. 201/2011, convertitonella legge n. 214/2011, recita testualmente: “In viaeccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cuipensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generaleobbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva dialmeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebberomaturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, irequisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un'etàanagrafica non inferiore a 64 anni;b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaiaoltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturinoentro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica dialmeno 60 anni”.5.4.

La riforma del 2011, come è noto, ha completato latransizione ordinamentale, avviata dalla legge n. 335/1995, inun contesto di aggravamento della crisi economico - finanziaria.Nella finalità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistemapensionistico, contenendo progressivamente la spesa pubblica,l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, collocato nel Capo IV, rubricato«Riduzioni di spesa.

Pensioni», ha, in estrema sintesi,Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026disciplinato la transizione dal sistema retributivo al sNiusmteerom di ara ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026contributivo per il calcolo della pensione, disposto l’aumentodell’età pensionabile, l’eliminazione dell’istituto della pensionedi anzianità e la limitazione dei meccanismi di indicizzazione deitrattamenti pensionistici.5.5.

Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazionedella pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11dell’art. 24 cit., mentre il comma 15-bis, che qui viene in rilievo,riconosce, in via eccezionale, il diritto alla pensione di vecchiaiaper i lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensionisono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoriae delle forme sostitutive della medesima, prevedendo, inparticolare, per quanto d’interesse, la possibilità per lelavoratrici di conseguire il trattamento di vecchiaia alcompimento del 64° anno, se in possesso, alla data del 31dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni edi un'età anagrafica di almeno 60 anni.La deroga, contenuta nel comma 15-bis dell'art. 24, consente,quindi, di andare in pensione a 64 anni, alle categorie dilavoratori ivi indicate, quale eccezionale ipotesi diprepensionamento di tipo selettivo, alternativa alla pensioneanticipata universale.5.6.

In ordine alla consistenza precipua del requisitodell’anzianità contributiva richiesta, si osserva che, quando lalegge ricollega il diritto alla prestazione al possesso di una certaanzianità contributiva e qualora l'interessato abbia versatocontributi di natura diversa, occorre accertare - per ritenereintegrato il requisito di legge - se i due tipi di contribuzione sianocumulabili tra loro.

Altrimenti, se questi non sono passibili dicumulo, il loro possesso in via separata e disgiunta non giovaper il conseguimento della prestazione.Numero registro generale 29204/2020In questa fattispecie, non si pone una questione dNi umero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 21240/2026frammentazione del rapporto previdenziale scaturente dal fattoData pubblicazione 22/06/2026che il sistema previdenziale, pur tendente all'uniformità,contempla tuttora una pluralità di regimi (cfr.

CorteCostituzionale n. 173 del 1986 e da ultimo n. 110/2025), inquanto non si verte in un caso di contributi versati a entiprevidenziali diversi, eventualmente da ricongiungere,risultando, di contro, i contributi versati integralmenteall'I.N.P.S., ma la res controversa si pone in quanto i versamentirisultano effettuati a gestioni diverse di detto Istituto.5.7.

Tanto premesso, in primis, muovendo dalla specificaprestazione pensionistica in discussione, occorre, intanto,evidenziare che la disposizione del riportato comma 15-bisutilizza l’espressione ampia “anzianità contributiva”, senzaalcuna ulteriore specificazione.Già sulla base del criterio letterale dell’interpretazione dellanorma in discorso, in assenza di limitazioni distintive espresse,deve quindi ritenersi che il requisito contributivo minimo nondebba necessariamente risultare integrato, in via esclusiva e pertutto il periodo indicato, in conseguenza di rapporti di lavorodipendente (cfr., per la diversa fattispecie della pensioneanticipata, Cass. n. 24916/2024, per la distinta valutazione dirilevanza della contribuzione figurativa, pure ha valorizzato ladiversità delle espressioni testuali, di cui ai commi 10 e 11dell’art. 24).5.8.

Si aggiunga che l’indubbia natura eccezionale delladisposizione impone certamente di procedere adun’interpretazione strettamente aderente alla lettera dellalegge, ma, proprio in ossequio a tale ultimo canoneermeneutico, non è neppure possibile ritenere che l’espressioneriportata nell’incipit della norma, «per i lavoratori dipendenti delNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026settore privato», possa ritenersi riferita, in difeNtutmoe ro ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026inequivocabili elementi testuali, anche al requisito contributivominimo, contemplato nelle successive lettere a) e b), e ciò intermini di pretesa necessaria esclusività del versamento pressola gestione lavoratori dipendenti.

A questo scopo, deve peraltroessere considerata anche l’espressione usata dal legislatorenella proposizione iniziale della norma, «le cui pensioni sonoliquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delleforme sostitutive della medesima», certamente di tenore ampioed inclusivo.Pertanto, la dizione della norma non consente di ritenere che ilrequisito contributivo minimo si riferisca, come sostiene l'INPS,solo a versamenti nella gestione dei lavoratori dipendenti, anzidepone in senso contrario, data l’ampiezza e la genericità delleespressioni utilizzate in parte qua nella disposizione.Tenuto conto del significato scaturente dall’interpretazioneletterale della disposizione, non sono, del resto, ravvisabiliprofili di ipotetica distonia ermeneutica scaturenti dalle altrenorme del decreto, né, comunque, dall'intenzione dellegislatore, all’interno delle finalità ordinamentali soprarichiamate.5.9.

Tanto chiarito, rispetto alla specifica fattispecie legaleinvocata, deve essere anche precisato, in linea con quanto soprapremesso, che, sul tema generale, posto dalle parti, dei limiti dicumulabilità dei periodi assicurativi, ai sensi dell’art. 16 dellalegge n. 233/1990, questa Corte, con la sentenza n.30343/2017 (richiamata dalla successiva n. 34520/2023,secondo principi già espressi da Cass. n. 1336/2004), haribadito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi, ladisciplina di cui all’art. 16 cit. si riferisce a coloro che hannodiritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratoriNumero registro generale 29204/2020autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni)N, umero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 21240/2026cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioniData pubblicazione 22/06/2026autonome o nella assicurazione generale obbligatoria perl’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, manon opera per coloro che hanno versato i contributi in diversisistemi assicurativi (come le Casse professionali).Dunque, nel caso di specie, la soluzione interpretativa indicatasi pone, astrattamente, in nesso di coerenza e compatibilità conil citato art. 16, applicabile ai lavoratori che liquidano lapensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni onell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, postoche la ricorrente, per l’ottenimento di pensione anticipata,liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,pretende fondatamente di cumulare periodi assicurativi relativia diverse gestioni, ma all’interno dello stesso sistemaassicurativo e ciò in ossequio al principio dell'unità del rapportoprevidenziale, attesa la struttura unitaria dell'AGO per invalidità,vecchiaia e superstiti (per le diverse declinazioni di questaregola, v.

Cass. n. 1340/2026, n. 35147/2023, n. 29202/2021).5.10.

Va, peraltro, considerato, solo per completezza, che lostesso Istituto (Messaggio INPS n. 2054 del 2017, Circolare n.180/2017), superando la prima interpretazione più restrittiva,tenuto conto anche delle indicazioni del Ministero del lavoro,espresse con nota n. 7190 del 6.12.2016, ha successivamentesostenuto una lettura più ampia della norma, pur se non deltutto aderente alla conclusione sopra rassegnata.5.11.

Tutto ciò posto, il riconoscimento in concreto del dirittoalla pensione richiesta ed ogni altro suo criterio dideterminazione dipenderanno, nel singolo caso, dalla verifica disussistenza dei presupposti indicati, all’interno dell’articolatoNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026meccanismo legale regolativo degli effetti della compresNeunmzerao ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026contributi utili, appartenenti a gestioni diverse e sulla base deirequisiti in queste ultime prescritti.5.12.

La Corte d’appello bolognese, nell’interpretazione dellanorma richiamata ha erroneamente ritenuto indispensabile, invia assoluta ed astratta, che il requisito contributivo fosseintegrato esclusivamente da versamenti contributivi da lavorodipendente, senza quindi procedere a nessun altro tipo dinecessario accertamento del diritto alla pensione richiesta, sullabase dei diversi presupposti e corretti criteri di giudizio, comesin qui delineati: il secondo motivo deve, dunque, essereaccolto.6.

Resta assorbito il terzo motivo, posto in via subordinata.7.Conclusivamente, il secondo motivo deve essere accolto,respinto il primo ed assorbito il terzo, la sentenza deve esserecassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primoed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, ndiversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 503/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 133/2020, la Corte d’appello di Bologna haaccolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato la domandaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimentodel diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24, comma15-bis, del d.l n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011,con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che nonsussistessero elementi di ordine letterale o sistematico atti a farritenere che il requisito contributivo non dovesse esserematurato con esclusivo riferimento al Fondo di previdenzalavoratori dipendenti - o fondi sostitutivi dello stesso chepostulino del pari un rapporto di lavoro subordinato - conesclusione, quindi, dei contributi da lavoro autonomo, alla lucedel carattere di disposizione eccezionale da riconoscersi alcomma 15-bis del richiamato art. 24.2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Soniacontroricorso.3.Dopo infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causaè stata rimessa all’odierna udienza pubblica.4.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nelsenso del rigetto del ricorso ed entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/20265.In esito alla odierna camera di consiglio, il ColleNgumioe ro hdi ara ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026riservato il deposito della sentenza nel termine di novantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp.comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Il secondo motivo censura la decisione impugnata ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazionedell’art. 24, comma 15-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito nellalegge n. 214/2011.Denunzia, infine, parte ricorrente l’illegittimità costituzionaledell’art. 24, comma 15 bis, lett. b) della legge n. 214/2011 percontrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost.2.I fatti sono i seguenti.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Bologna avanzandodomanda di pensione di vecchiaia con il regime eccezionale dicui all’art. 24, comma 15bis, del d.l. n. 201/2011, convertitonella legge n. 214/2011 avendo perfezionato il requisitoanagrafico dei 64 anni e 7 mesi il 29.9.2016 (con 20 anni dicontribuzione al 31.12.2012), respinta in sede amministrativaperché non aveva maturato 20 anni di contribuzione in qualitàdi lavoratore dipendente del settore privato.3.La domanda era stata accolta in primo grado.La Corte territoriale ha così motivato l’accoglimento delgravame dell’INPS.-L’art. 24, comma 15 bis, stabilisce che:Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026“In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del Nsuemtetroo dri era ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva dialmeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebberomaturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, irequisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un'etàanagrafica non inferiore a 64 anni;b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaiaoltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturinoentro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica dialmeno 60 anni”.-Premesso che le clausole di salvaguardia non possono cheessere di stretta interpretazione, in quanto eccettuative delladisciplina generale, il comma 15 bis esordisce con la locuzione“in via eccezionale” e, al di là delle eventuali estensioni in sedeamministrativa di per sé non rilevanti, si riferisceespressamente ai “lavoratori dipendenti”.-Non vi sono quindi elementi, né di ordine letterale né di naturasistematica, alla luce del predetto canone ermeneuticopreclusivo, in linea generale, di interpretazioni estensive, perritenere che il requisito contributivo minimo non debba esserematurato con esclusivo riferimento al FPLD o fondi sostitutividello stesso e che, del pari, postulano un rapporto di lavorosubordinato.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026-Non vi sono quindi ragioni per non conferire giuridica conNutmineruo idti àra ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’orientamento espresso in data 12.9.2019 a definizione dellacausa n. rg. 159/2019 e in data 16.1.2020 a definizione dellacausa n. rg. 128/2019 avente materia del contendere del tuttosovrapponibile, alla cui parte motiva si rinvia ex art. 118 disp.4.Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale dellasentenza gravata, il primo motivo di ricorso è infondato.4.1. La Corte bolognese ha sviluppato un’analisi della fattispeciedel tutto autonoma, effettuando un compiuto esame dellequestioni poste dai motivi di impugnazione e ben permettendo,percorso logico-giuridico seguito nello specifico caso scrutinato.4.2. Solo all’esito di tale iter argomentativo, la Corte harichiamato alcuni propri precedenti, per ribadire la linea dicontinuità interpretativa rispetto a casi analoghi: il richiamo aiprecedenti ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. è stato effettuatoad abundantiam rispetto alla ratio decidendi, fondata sullainterpretazione dell’art. 24, comma 15 bis, cit.4.3. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (n.29017/2021, che richiama n. 17640/2016) afferma che: «lasentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altroprecedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod.proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti dilegittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosiper tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi delprocesso civile; in tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisaN uamnerao ldiis rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisitidi specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esamepreliminare della sovrapponibilità del caso richiamato allafattispecie in discussione», di tal chè, secondo Cass. n.32224/2025, «la regola generale, dunque, deve essere che lamotivazione di un provvedimento giurisdizionale può benriprodurre il - o rinviare al – contenuto di un atto diverso, diprovenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché leragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultatodella valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie"»(come accaduto nella specie).5. Il secondo motivo, con cui è posta la questione se l’anzianitàcontributiva (almeno 20 anni) di cui all’art. 24, comma 15-bis,lett. b), del d.l. n. 201/2011, da maturarsi al 31 dicembre 2012,al fine di fruire del più favorevole requisito anagrafico di accessoalla pensione di vecchiaia, debba essere integrata o meno, sullabase di contribuzione esclusivamente versata in correlazionecon attività di lavoro dipendente nel settore privato, è fondato.5.1. Emerge dagli atti che la signora Forlani ha inoltratodomanda di pensione di vecchiaia nella gestione autonomacommercianti il 28.2.2017 e, contro la reiezione, ha fatto ricorsoammnistrativo, nel quale ha evidenziato che, pur non svolgendo28.11.2011 (entrata in vigore della legge di conversione n.214/2011), avrebbe perfezionato i 20 anni di anzianitàcontributiva entro il 20.12.2012 con il concorso di periodi dicontribuzione volontaria, figurativa e da riscatto, con diritto allapensione dal 1.10.2016.Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/20265.2. La sentenza impugnata ha escluso il diritto alla pensNiuomnereo ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026vecchiaia anticipata, ritenendo corretto il provvedimentodell’INPS di rigetto, per l’insussistenza del requisito contributivominimo, dovendosi valutare, ad avviso della Corte bolognese, ilsolo periodo maturato presso la gestione dipendenti.5.3. L’art. 24, comma 15 bis, del d.l. n. 201/2011, convertitonella legge n. 214/2011, recita testualmente: “In viaeccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cuipensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generaleobbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva dialmeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebberomaturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, irequisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un'etàanagrafica non inferiore a 64 anni;b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaiaoltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a),con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturinoentro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica dialmeno 60 anni”.5.4. La riforma del 2011, come è noto, ha completato latransizione ordinamentale, avviata dalla legge n. 335/1995, inun contesto di aggravamento della crisi economico - finanziaria.Nella finalità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistemapensionistico, contenendo progressivamente la spesa pubblica,l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, collocato nel Capo IV, rubricato«Riduzioni di spesa. Pensioni», ha, in estrema sintesi,Numero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026disciplinato la transizione dal sistema retributivo al sNiusmteerom di ara ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026contributivo per il calcolo della pensione, disposto l’aumentodell’età pensionabile, l’eliminazione dell’istituto della pensionedi anzianità e la limitazione dei meccanismi di indicizzazione deitrattamenti pensionistici.5.5. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazionedella pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11dell’art. 24 cit., mentre il comma 15-bis, che qui viene in rilievo,riconosce, in via eccezionale, il diritto alla pensione di vecchiaiaper i lavoratori dipendenti del settore privato, le cui pensionisono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoriae delle forme sostitutive della medesima, prevedendo, inparticolare, per quanto d’interesse, la possibilità per lelavoratrici di conseguire il trattamento di vecchiaia alcompimento del 64° anno, se in possesso, alla data del 31dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni edi un'età anagrafica di almeno 60 anni.La deroga, contenuta nel comma 15-bis dell'art. 24, consente,quindi, di andare in pensione a 64 anni, alle categorie dilavoratori ivi indicate, quale eccezionale ipotesi diprepensionamento di tipo selettivo, alternativa alla pensioneanticipata universale.5.6. In ordine alla consistenza precipua del requisitodell’anzianità contributiva richiesta, si osserva che, quando lalegge ricollega il diritto alla prestazione al possesso di una certaanzianità contributiva e qualora l'interessato abbia versatocontributi di natura diversa, occorre accertare - per ritenereintegrato il requisito di legge - se i due tipi di contribuzione sianocumulabili tra loro. Altrimenti, se questi non sono passibili dicumulo, il loro possesso in via separata e disgiunta non giovaper il conseguimento della prestazione.Numero registro generale 29204/2020In questa fattispecie, non si pone una questione dNi umero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 21240/2026frammentazione del rapporto previdenziale scaturente dal fattoData pubblicazione 22/06/2026che il sistema previdenziale, pur tendente all'uniformità,contempla tuttora una pluralità di regimi (cfr. CorteCostituzionale n. 173 del 1986 e da ultimo n. 110/2025), inquanto non si verte in un caso di contributi versati a entiprevidenziali diversi, eventualmente da ricongiungere,risultando, di contro, i contributi versati integralmenteall'I.N.P.S., ma la res controversa si pone in quanto i versamentirisultano effettuati a gestioni diverse di detto Istituto.5.7. Tanto premesso, in primis, muovendo dalla specificaprestazione pensionistica in discussione, occorre, intanto,evidenziare che la disposizione del riportato comma 15-bisutilizza l’espressione ampia “anzianità contributiva”, senzaalcuna ulteriore specificazione.Già sulla base del criterio letterale dell’interpretazione dellanorma in discorso, in assenza di limitazioni distintive espresse,deve quindi ritenersi che il requisito contributivo minimo nondebba necessariamente risultare integrato, in via esclusiva e pertutto il periodo indicato, in conseguenza di rapporti di lavorodipendente (cfr., per la diversa fattispecie della pensioneanticipata, Cass. n. 24916/2024, per la distinta valutazione dirilevanza della contribuzione figurativa, pure ha valorizzato ladiversità delle espressioni testuali, di cui ai commi 10 e 11dell’art. 24).5.8. Si aggiunga che l’indubbia natura eccezionale delladisposizione impone certamente di procedere adun’interpretazione strettamente aderente alla lettera dellalegge, ma, proprio in ossequio a tale ultimo canoneermeneutico, non è neppure possibile ritenere che l’espressioneriportata nell’incipit della norma, «per i lavoratori dipendenti delNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026settore privato», possa ritenersi riferita, in difeNtutmoe ro ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026inequivocabili elementi testuali, anche al requisito contributivominimo, contemplato nelle successive lettere a) e b), e ciò intermini di pretesa necessaria esclusività del versamento pressola gestione lavoratori dipendenti. A questo scopo, deve peraltroessere considerata anche l’espressione usata dal legislatorenella proposizione iniziale della norma, «le cui pensioni sonoliquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delleforme sostitutive della medesima», certamente di tenore ampioed inclusivo.Pertanto, la dizione della norma non consente di ritenere che ilrequisito contributivo minimo si riferisca, come sostiene l'INPS,solo a versamenti nella gestione dei lavoratori dipendenti, anzidepone in senso contrario, data l’ampiezza e la genericità delleespressioni utilizzate in parte qua nella disposizione.Tenuto conto del significato scaturente dall’interpretazioneletterale della disposizione, non sono, del resto, ravvisabiliprofili di ipotetica distonia ermeneutica scaturenti dalle altrenorme del decreto, né, comunque, dall'intenzione dellegislatore, all’interno delle finalità ordinamentali soprarichiamate.5.9. Tanto chiarito, rispetto alla specifica fattispecie legaleinvocata, deve essere anche precisato, in linea con quanto soprapremesso, che, sul tema generale, posto dalle parti, dei limiti dicumulabilità dei periodi assicurativi, ai sensi dell’art. 16 dellalegge n. 233/1990, questa Corte, con la sentenza n.30343/2017 (richiamata dalla successiva n. 34520/2023,secondo principi già espressi da Cass. n. 1336/2004), haribadito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi, ladisciplina di cui all’art. 16 cit. si riferisce a coloro che hannodiritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratoriNumero registro generale 29204/2020autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni)N, umero sezionale 2106/2026Numero di raccolta generale 21240/2026cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioniData pubblicazione 22/06/2026autonome o nella assicurazione generale obbligatoria perl’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, manon opera per coloro che hanno versato i contributi in diversisistemi assicurativi (come le Casse professionali).Dunque, nel caso di specie, la soluzione interpretativa indicatasi pone, astrattamente, in nesso di coerenza e compatibilità conil citato art. 16, applicabile ai lavoratori che liquidano lapensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni onell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, postoche la ricorrente, per l’ottenimento di pensione anticipata,liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,pretende fondatamente di cumulare periodi assicurativi relativia diverse gestioni, ma all’interno dello stesso sistemaassicurativo e ciò in ossequio al principio dell'unità del rapportoprevidenziale, attesa la struttura unitaria dell'AGO per invalidità,vecchiaia e superstiti (per le diverse declinazioni di questaregola, v. Cass. n. 1340/2026, n. 35147/2023, n. 29202/2021).5.10. Va, peraltro, considerato, solo per completezza, che lostesso Istituto (Messaggio INPS n. 2054 del 2017, Circolare n.180/2017), superando la prima interpretazione più restrittiva,tenuto conto anche delle indicazioni del Ministero del lavoro,espresse con nota n. 7190 del 6.12.2016, ha successivamentesostenuto una lettura più ampia della norma, pur se non deltutto aderente alla conclusione sopra rassegnata.5.11. Tutto ciò posto, il riconoscimento in concreto del dirittoalla pensione richiesta ed ogni altro suo criterio dideterminazione dipenderanno, nel singolo caso, dalla verifica disussistenza dei presupposti indicati, all’interno dell’articolatoNumero registro generale 29204/2020Numero sezionale 2106/2026meccanismo legale regolativo degli effetti della compresNeunmzerao ddi rai ccolta generale 21240/2026Data pubblicazione 22/06/2026contributi utili, appartenenti a gestioni diverse e sulla base deirequisiti in queste ultime prescritti.5.12. La Corte d’appello bolognese, nell’interpretazione dellanorma richiamata ha erroneamente ritenuto indispensabile, invia assoluta ed astratta, che il requisito contributivo fosseintegrato esclusivamente da versamenti contributivi da lavorodipendente, senza quindi procedere a nessun altro tipo dinecessario accertamento del diritto alla pensione richiesta, sullabase dei diversi presupposti e corretti criteri di giudizio, comesin qui delineati: il secondo motivo deve, dunque, essereaccolto.6. Resta assorbito il terzo motivo, posto in via subordinata.7.Conclusivamente, il secondo motivo deve essere accolto,respinto il primo ed assorbito il terzo, la sentenza deve esserecassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primoed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, ndiversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21240/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris