CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina contestato in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è consentito dalla legge in quanto introduce in realtà censure di merito e propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi che esula dalle competenze del giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle modalità della condotta e sulla mancanza di prova di un diritto oggetto di illegittima tutela dal momento che il ricorrente non era neppure proprietario della macchina incidentata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non occasionalità della condotta dell'imputato data la molteplicità dei fatti contestati e sulla sua personalità violenta e pericolosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore I