CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2103 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 866/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 1393/2024;Numero registro generale 19801/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza deNl umero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 21246/202628/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi al Tribunale di Napoliuna domanda diretta ad ottenere il pagamento della sommadovuta per indennità Naspi per il periodo 19/07/2020-30/06/2021, diritto già riconosciuto dalla sentenza n.5688/2023 del medesimo Tribunale. L’INPS si costituiva ingiudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contenderela sentenza n. 3553/2024 il Tribunale di Napoli dichiaravacessata la materia del contendere e condannava l’INPS allespese, atteso che la prestazione era stata corrisposta dopo ildeposito del ricorso, spese liquidate in euro 687,00.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello limitatamente alcapo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendo lacondanna della controparte alle spese da liquidarsi, almeno,nella somma di euro 1.863,50 in ragione dei minimi tariffari.L’INPS si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione echiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 866/2025 depositatain data 01/04/2025 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro,accoglieva l’appello e per l’effetto condannava l’INPS a pagarealla parte appellante, a titolo di spese per il primo grado, lasomma di euro 1.863,50. La Corte di Appello condannava l’INPSa rifondere all’appellante le spese del secondo grado chevenivano liquidate in euro 337,00 oltre spese generali eaccessori come per legge, sul presupposto che il valore dellaNumero registro generale 19801/2025Numero sezionale 2103/2026controversia in appello, ai fini dell’individuazione dello scNaugmleiroo ndi era ccolta generale 21246/2026Data pubblicazione 22/06/2026di rilievo per la tariffa forense, fosse da individuarsi nell’importodelle spese liquidate dal primo giudice costituendo tale sommail disputatum posto all’esame del giudice di appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’INPS si ècostituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa per lapubblica udienza del 28/04/2026.5. Alla pubblica udienza del 28/04/2026, ascoltati ilrappresentante della Procura generale e il difensore della partecontroricorrente, il Collegio ha riservato la decisione nei terminidi legge.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. dell’art. 4, comma 5, d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 55, d.m. 37/2018 e d.m. 147/2022 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. La parte ricorrentelamenta che la sentenza impugnata avrebbe erratonell’affermare: «le spese del secondo grado seguono lasoccombenza. Ai fini della loro individuazione deve tenersi contodell’insegnamento della Suprema Corte (sentenza n.18561/24),secondo il quale ove il giudizio di secondo grado abbia peroggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisionedi condanna di una parte alle spese di giudizio di primo grado,il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importodelle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale sommail disputatum posto all’esame del giudice di appello……orbene,considerando che la somma liquidata in primo grado è stata diNumero registro generale 19801/2025euro 687,00, oltre accessori di legge, le spese vanno liquidateN umero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 21246/2026in euro 337,00, oltre accessori di legge».Data pubblicazione 22/06/20262. Il ricorso è fondato.3. La sentenza impugnata ha determinato il valore dellacontroversia nel giudizio di secondo grado sulla base delprincipio, pure affermato da talune pronunce di questa Corte,secondo il quale: ai fini del rimborso delle spese di lite a caricodella parte soccombente, il valore della controversia va fissato,in armonia con il principio generale di proporzionalità edadeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionaleeffettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazionesistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazionigiudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quantorichiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto diimpugnazione parziale della sentenza; ne consegue che, ove ilgiudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo lavalutazione della correttezza della decisione di condanna di unaparte alle spese del giudizio di primo grado, il valore dellacontroversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle speseliquidate dal primo giudice, costituendo tale somma ildisputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass.05/07/2024, n. 18465 del 05/07/2024; Cass.23/11/2017, n. 27871; Cass. 08/07/2024, n. 18561).4. Appare maggiormente radicato nella giurisprudenza di questaCorte e specificamente riferibile al caso di specie il contrappostoorientamento, al quale il Collegio ritiene di dare continuità,secondo il quale: ai fini del rimborso delle spese di lite a caricodella parte soccombente, in applicazione del criterio deldisputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, allasomma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda vienerigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa vieneNumero registro generale 19801/2025Numero sezionale 2103/2026accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha fNourmmeroa dti ora ccolta generale 21246/2026Data pubblicazione 22/06/2026oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e allamaggiore somma accordata dal giudice rispetto a quellaottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto(Cass. 17/05/2025, n. 13145; Cass. 30/11/2022, n. 35195).4.1. Si consideri che, in termini analoghi, ebbe ad esprimersiCass. ss. U. 11/09/2007, n.19014 affermando che: ove ilgiudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per ladeterminazione del rimborso delle spese di lite a carico dellaparte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dallasentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto diimpugnazione costituisce il disputatum della controversia nelgrado e sulla base di tale criterio, integrato patimenti dal criteriodel decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferiteall'attività difensiva svolta nel grado.4.2. Appaiono di rilievo anche i principi dettati da Cass.18/03/2025, n. 7278 nonché da Cass. 18/11/2024, n. 29613:il valore delle spese del giudizio di legittimità ai fini dellaliquidazione del relativo compenso è pari allo scarto tra le spesedovute, al momento della liquidazione operata dal Tribunale, equelle effettivamente riconosciute.5. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi didiritto e il ricorso merita accoglimento, con cassazione e rinvioalla Corte territoriale competente cui è demandata anche laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui èNumero registro generale 19801/2025Numero sezionale 2103/2026demandata anche la liquidazione delle spese del giudNuizmieoro ddi rai ccolta generale 21246/2026Data pubblicazione 22/06/2026legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])