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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 29735/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 147-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori costituiti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocatoROCCO [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2022 n. 00147 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 31176/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori costituiti dei litisconsorti indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per la correzione materiale dell'ordinanza n. 31176del 2021, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3442/2017, ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, che avevanoproposto la relativa istanza;

2. la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. dall'esame degli atti di causa risulta che nelle conclusioni del controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe avevano chiesto la condanna del la società ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di legittimità «da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari »;

2. in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez.

Un.n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione essere qualificata quale domanda autonoma;

3. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della Ric. 2022 n. 00147 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

4. il ricorso per correzione è stato sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legittimat i a proporre l’istanza (Cass.

S.U. n. 31033/2019), e, in ottemperanza a quanto richiesto nella proposta ex art.380 bis cod. proc. civ., è stato notificato alle parti personalmente, ai fini e per le ragioni indicate,fra le tante, da Cass. n. 78 54/2021;

5. l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 31176 del 2021 va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge" venga aggiunta la locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari";

6. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del2009; Cass. n.21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 31176del 202 1 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" della locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari" Manda alla cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 147-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori costituiti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocatoROCCO [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2022 n. 00147 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 31176/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori costituiti dei litisconsorti indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per la correzione materiale dell'ordinanza n. 31176del 2021, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3442/2017, ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, che avevanoproposto la relativa istanza; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. dall'esame degli atti di causa risulta che nelle conclusioni del controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe avevano chiesto la condanna del la società ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di legittimità «da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari »; 2. in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un.n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione essere qualificata quale domanda autonoma; 3. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della Ric. 2022 n. 00147 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione; 4. il ricorso per correzione è stato sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legittimat i a proporre l’istanza (Cass. S.U. n. 31033/2019), e, in ottemperanza a quanto richiesto nella proposta ex art.380 bis cod. proc. civ., è stato notificato alle parti personalmente, ai fini e per le ragioni indicate,fra le tante, da Cass. n. 78 54/2021; 5. l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 31176 del 2021 va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge" venga aggiunta la locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari"; 6. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del2009; Cass. n.21213 del 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 31176del 202 1 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" della locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari" Manda alla cancelle
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