Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35640/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E lvira , rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma , via Pierluigi da Palestrina,19 –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettopresso il suo studio , in Pesaro , via Manzoni, 57 -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 45 -controricorrente– avverso la sentenza n. 587/2017 del 18 .12.2018 del la Corte di Appello di Bari.

Oggetto: responsabilità liquidatoris.r.l. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 29/5/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinnanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatori della I.CO.M. s.r.l., fallita esponendo che già al momento della messa in liquidazione della società I.CO.M. s . r . l . (nel 1997), vantavano un credito di € 51.858,29 (definitivamente accertato in sede fallimentare e fondato principalmente sullasentenza di questa Corte n. 52 del 29/1/09, pronunciata a conclusione di un giudizio iniziato nel 1985 e conclusosi in primo grado nel 1996); ed, inoltre, non avevano ricevuto, né in fase di liquidazione, né, successivamente, in sede di procedura concorsuale, alcuna soddisfazione del credito di € 54.503,85 vantato verso la società, poiché non vi era stato alcun accantonamento e, in ogni caso, non era stata presentataistanza di autofallimento quando era stata accertata l'incapienza dell'attivo; chiedevano, pertanto,di accertare la responsabilità ex art. 2495 c.c. dei convenuti liquidatori, condannandoli in conseguenza al pagamento in loro favore dell'importo corrispondente al credito non soddisfatto o di quellomaggiore accertato in giudizio, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

Si costituivano i convenuti ([OSCURATO:PERSONA] tardivamente), eccependo la prescrizione dell'azione e, in ogni caso, l'infondatezza in merito della domanda per non esserci stata soddisfazione di alcun credito per mancanza di attivo.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che, dal bilancio finale,la liquidazione della società I.CO.M. risultava essere avvenuta senza realizzazione di alcun attivo e senza attribuzione alcuna ai soci, per cui non vi sarebbe stata alcuna concreta possibilità di soddisfacimento dei creditori, iscritti o nonal bilancio di liquidazione; in conseguenza, riteneva esclusa in radice la possibilità di ritenere che "alla illiceità del comportamento individuato come origine del danno lamentato - la dolosa omessa considerazione del credito - " fosse "causalmente connessa la conseguenza dannosa che da questa si assume(va) discendere", perché il mancato pagamento dei crediti era da imputarsi esclusivamente all'insufficienza dell'attivo patrimoniale e non alla condotta dei liquidatori.

Ugualmente il Tribunale rigettava la domanda subordinata fondata sulla mancata proposizione dell'istanza di autofallimento quando era stata accertata l’ incapienza dell'attivo: non risulta va, infatti, che nel corso dell’ attività di liquidazione volontaria fosse stato pagato alcun creditore e la procedura fallimentare -aperta su ricorso degli odierni attori presentato il 16.2.2010 - era stata comunque chiusa per mancanza di attivo e, perciò, difettava la prova che un'istanza di autofallimento,presentata in un tempo precedente dai liquidatori,avrebbe potuto consentire la soddisfazione del credito degli attori.

Infine, il Tribunale compensava le spese, "essendo evidente che la rapida cancellazione della società avesse come principale obiettivo quello di ostacolare gli attori nel recupero del credito lor o riconosciuto".

Avverso questa sentenza spiegavano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Bari con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello.

Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione con due motivi.

I ricorrenti hanno presentato memoriaex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono : 1.Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2495, comma 2, c.c. nella parte in cui dispone che «… dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti… nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».

I ricorrenti deducono che la colpa dei liquidatori prescinde dalla sussistenza o meno di un residuo attivo, distribui bi le all’esito della fase di liquidazione:quindi, una v olta accertato che ess i non avevano iscritto tempestivamente tra le poste passive della società i crediti ancora sub iudice (dei quali era pacifica la loro consapevolezza) e non avevano accantonato, prudenzialmente, fondi per il loro soddisfacimento, doveva essere dichiarata la responsabilità dei liquidatori. 1.1Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha chiar amente affermato che, nonostante i fatti accertati dell’esistenza sub iudice del credito e del mancato inserimento nel bilancio di liquidazione, tra i fatti colposi o dolosi e il sorgere del danno non emergeva il necessario nesso di causalità, che i ricorrenti non av evan o prova to , a fronte d e lla totale mancanza di attivo (p.5 sentenza ) e d el fatto che « non è stato redatto alcun piano di riparto….non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, l’esistenza di attività che avrebbero potuto essere recuperate o utilizzate con una dichiarazione di fallimento anteriore al 2010»(p.7 ).

La censura in diritto, così, non coglie tale chiara ratio decidendidella sentenza. 2.Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2697 cod.civ., nonché con riferimento all’art. 2699 ss. cod.civ. , ed all’art. 183, comma 6, cod.proc.civ.

I ricorrenti avrebbero fornito adeguata p rova dell’esistenza del credito e del suo mancato inserimento nel bilancio di liquidazione;l’assenza di colpa dei convenuti sarebbe fondata su una consulenza tecnica di parte non avvalorata da prove documentali adeguate, non prodotta ritualmente e fermamente contestata dai ricorrenti sin dal I grado.

L’affermazione che nessun creditore era stato soddisfatto durante la liquidazione sarebbe smentita dalla circostanza che nel passivo della liquidazioneal 31.12.2005 i debiti, iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente,erano stati azzerati. 2.1Il motivo è inammissibile, con riguardo a tutte le violazioni di norme di diritto che denuncia.

Lo è con riguardo alla denuncia di violazione dell’art.2697 cod.civ., che attiene alla applicazione delle regole di ripartizione tra le parti dell’onere della prova -nella specie indiscussa-, non alla valutazione in concreto delle prove esibite , che è riservata al giudice del merito e può semmai formare oggetto di denuncia del vizio di cui all’art.360 comma 1, n.5 cod.proc.civ., nella specie non sollevata.

Lo è anche con riguardo alla denuncia di violazione degli art.2699 e ss.cod.civ. , che si mostra anch’essa diretta a ottenere una nuova valutazione della prova rispetto a quella espressa dai giudici di merito.

E’ pur vero che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (ex multis Cass., n. 1614/2022 ), ma nella sentenza impugnata la Corte territoriale nonha considerato la c.t.p. (acquisita peraltro legittimamente al processo nel corso del procedimento cautelare incidentale) alla stregua di una fonte di prova documentale, ha piuttosto fondato la sua decisione sulla valutazione diretta dei bilanci in atti, avvalendosi semmai delle spiegazioni fornite dall’elaborato tecnico prodotto dai liquidatori per porre in collegamento la successione temporale delleposte contabili, dandone ampia illustrazione (p.5-7).

La Corte territoriale ha in sintesi osserv ato come n el giudizio di primo grado i liquidatori avessero chiarito - senza che sul punto vi fosse stata alcuna consistente allegazione contraria da parte degli appellanti- che la voce di attivo patrimoniale “rimanenze” era stata contabilmente azzerata perché relativa ad un contratto di appalto con una società cooperativa poi posta in liquidazione a sua volta.

La posta, quindi, era in realtà corrispondente a crediti non esigibili.

Nel complesso, i l motivo omette di considerare, così, che l’apprezzamento degli esiti istruttoriè attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). 3.Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità, in € 4500 pe r onorari e € 200 per esborsi , oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E lvira , rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma , via Pierluigi da Palestrina,19 –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettopresso il suo studio , in Pesaro , via Manzoni, 57 -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 45 -controricorrente– avverso la sentenza n. 587/2017 del 18 .12.2018 del la Corte di Appello di Bari. Oggetto: responsabilità liquidatoris.r.l. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 29/5/13, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinnanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatori della I.CO.M. s.r.l., fallita esponendo che già al momento della messa in liquidazione della società I.CO.M. s . r . l . (nel 1997), vantavano un credito di € 51.858,29 (definitivamente accertato in sede fallimentare e fondato principalmente sullasentenza di questa Corte n. 52 del 29/1/09, pronunciata a conclusione di un giudizio iniziato nel 1985 e conclusosi in primo grado nel 1996); ed, inoltre, non avevano ricevuto, né in fase di liquidazione, né, successivamente, in sede di procedura concorsuale, alcuna soddisfazione del credito di € 54.503,85 vantato verso la società, poiché non vi era stato alcun accantonamento e, in ogni caso, non era stata presentataistanza di autofallimento quando era stata accertata l'incapienza dell'attivo; chiedevano, pertanto,di accertare la responsabilità ex art. 2495 c.c. dei convenuti liquidatori, condannandoli in conseguenza al pagamento in loro favore dell'importo corrispondente al credito non soddisfatto o di quellomaggiore accertato in giudizio, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. Si costituivano i convenuti ([OSCURATO:PERSONA] tardivamente), eccependo la prescrizione dell'azione e, in ogni caso, l'infondatezza in merito della domanda per non esserci stata soddisfazione di alcun credito per mancanza di attivo. Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che, dal bilancio finale,la liquidazione della società I.CO.M. risultava essere avvenuta senza realizzazione di alcun attivo e senza attribuzione alcuna ai soci, per cui non vi sarebbe stata alcuna concreta possibilità di soddisfacimento dei creditori, iscritti o nonal bilancio di liquidazione; in conseguenza, riteneva esclusa in radice la possibilità di ritenere che "alla illiceità del comportamento individuato come origine del danno lamentato - la dolosa omessa considerazione del credito - " fosse "causalmente connessa la conseguenza dannosa che da questa si assume(va) discendere", perché il mancato pagamento dei crediti era da imputarsi esclusivamente all'insufficienza dell'attivo patrimoniale e non alla condotta dei liquidatori. Ugualmente il Tribunale rigettava la domanda subordinata fondata sulla mancata proposizione dell'istanza di autofallimento quando era stata accertata l’ incapienza dell'attivo: non risulta va, infatti, che nel corso dell’ attività di liquidazione volontaria fosse stato pagato alcun creditore e la procedura fallimentare -aperta su ricorso degli odierni attori presentato il 16.2.2010 - era stata comunque chiusa per mancanza di attivo e, perciò, difettava la prova che un'istanza di autofallimento,presentata in un tempo precedente dai liquidatori,avrebbe potuto consentire la soddisfazione del credito degli attori. Infine, il Tribunale compensava le spese, "essendo evidente che la rapida cancellazione della società avesse come principale obiettivo quello di ostacolare gli attori nel recupero del credito lor o riconosciuto". Avverso questa sentenza spiegavano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Bari con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione con due motivi. I ricorrenti hanno presentato memoriaex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono : 1.Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2495, comma 2, c.c. nella parte in cui dispone che «… dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti… nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi». I ricorrenti deducono che la colpa dei liquidatori prescinde dalla sussistenza o meno di un residuo attivo, distribui bi le all’esito della fase di liquidazione:quindi, una v olta accertato che ess i non avevano iscritto tempestivamente tra le poste passive della società i crediti ancora sub iudice (dei quali era pacifica la loro consapevolezza) e non avevano accantonato, prudenzialmente, fondi per il loro soddisfacimento, doveva essere dichiarata la responsabilità dei liquidatori. 1.1Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha chiar amente affermato che, nonostante i fatti accertati dell’esistenza sub iudice del credito e del mancato inserimento nel bilancio di liquidazione, tra i fatti colposi o dolosi e il sorgere del danno non emergeva il necessario nesso di causalità, che i ricorrenti non av evan o prova to , a fronte d e lla totale mancanza di attivo (p.5 sentenza ) e d el fatto che « non è stato redatto alcun piano di riparto….non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, l’esistenza di attività che avrebbero potuto essere recuperate o utilizzate con una dichiarazione di fallimento anteriore al 2010»(p.7 ). La censura in diritto, così, non coglie tale chiara ratio decidendidella sentenza. 2.Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2697 cod.civ., nonché con riferimento all’art. 2699 ss. cod.civ. , ed all’art. 183, comma 6, cod.proc.civ. I ricorrenti avrebbero fornito adeguata p rova dell’esistenza del credito e del suo mancato inserimento nel bilancio di liquidazione;l’assenza di colpa dei convenuti sarebbe fondata su una consulenza tecnica di parte non avvalorata da prove documentali adeguate, non prodotta ritualmente e fermamente contestata dai ricorrenti sin dal I grado. L’affermazione che nessun creditore era stato soddisfatto durante la liquidazione sarebbe smentita dalla circostanza che nel passivo della liquidazioneal 31.12.2005 i debiti, iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente,erano stati azzerati. 2.1Il motivo è inammissibile, con riguardo a tutte le violazioni di norme di diritto che denuncia. Lo è con riguardo alla denuncia di violazione dell’art.2697 cod.civ., che attiene alla applicazione delle regole di ripartizione tra le parti dell’onere della prova -nella specie indiscussa-, non alla valutazione in concreto delle prove esibite , che è riservata al giudice del merito e può semmai formare oggetto di denuncia del vizio di cui all’art.360 comma 1, n.5 cod.proc.civ., nella specie non sollevata. Lo è anche con riguardo alla denuncia di violazione degli art.2699 e ss.cod.civ. , che si mostra anch’essa diretta a ottenere una nuova valutazione della prova rispetto a quella espressa dai giudici di merito. E’ pur vero che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (ex multis Cass., n. 1614/2022 ), ma nella sentenza impugnata la Corte territoriale nonha considerato la c.t.p. (acquisita peraltro legittimamente al processo nel corso del procedimento cautelare incidentale) alla stregua di una fonte di prova documentale, ha piuttosto fondato la sua decisione sulla valutazione diretta dei bilanci in atti, avvalendosi semmai delle spiegazioni fornite dall’elaborato tecnico prodotto dai liquidatori per porre in collegamento la successione temporale delleposte contabili, dandone ampia illustrazione (p.5-7). La Corte territoriale ha in sintesi osserv ato come n el giudizio di primo grado i liquidatori avessero chiarito - senza che sul punto vi fosse stata alcuna consistente allegazione contraria da parte degli appellanti- che la voce di attivo patrimoniale “rimanenze” era stata contabilmente azzerata perché relativa ad un contratto di appalto con una società cooperativa poi posta in liquidazione a sua volta. La posta, quindi, era in realtà corrispondente a crediti non esigibili. Nel complesso, i l motivo omette di considerare, così, che l’apprezzamento degli esiti istruttoriè attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). 3.Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità, in € 4500 pe r onorari e € 200 per esborsi , oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 35640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris