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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28142/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEato avvis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 14 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEato avvis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 14 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 28142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris