CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1993
Cassazione n. 26084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1993 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto non risulta manifestamente illogica e, pertanto, non è pertanto sindacabile in questa sede la motivazione con la quale la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha omesso di operare la massima riduzione di pena in ragione dell'insignificanza delle giustificazioni addotte dal ricorrente rispetto alla condotta di evasione accertata; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142); Considerato, inoltre, che il secondo motivo, incentrato sull'asserita illogicità della motivazione, si risolve in una sollecitazione, inammissibile nel giudizio di legittimità, a pervenire a un rinnovato esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. "-- Così deciso il 1