CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 28295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Caltanissettanel procedimento introdotto dalla Procura Generale presso la Corte di appello diCaltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Caltanissetta;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il cheha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Caltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Al fine di una migliore comprensione, si riporta l’iter del presenteprocedimento:- con sentenza del 31 ottobre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione edeuro 60,00 di multa all’esito di giudizio abbreviato, concedendo ilbeneficio della sospensione condizionale della pena;- con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di appello diCaltanissetta confermava la sentenza impugnata;-la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale con la sentenza del10 settembre 2021, annullava la sentenza della Corte di appello conrinvio;- la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, consentenza del 27 ottobre 2022, confermava la sentenza emessa dalTribunale di Enna il 31 ottobre 2018;- con sentenza dell’11 luglio 2023, la Corte di cassazione, PrimaSezione penale, disponeva un ulteriore annullamento con rinvio dellasentenza di appello, limitatamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 49cod. pen.;- la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, conprovvedimento del 23 febbraio 2024, confermava la sentenzaimpugnata;- con istanza del 5 novembre 2024, la Procura Generale presso laCorte di appello di Caltanissetta chiedeva alla Corte di appello diCaltanissetta la revoca del beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso a [OSCURATO:PERSONA];-la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di Giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 26 febbraio 2025, dichiarava lapropria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alTribunale di Enna; osservava che, ai sensi dell’art. 665, comma 2,cod. proc. pen, essendo stata confermata la sentenza, dovevaritenersi competente il giudice di primo grado, spettando, invece, ladecisione alla Corte di appello qualora la sentenza sia stata di riformasostanziale, cosa non avvenuta nel caso di specie;- il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice dell’esecuzione,sollevava conflitto negativo di competenza. Osservava che, ai sensidell’art. 665, comma 3, cod. proc. pen., nelle ipotesi di annullamentocon rinvio è competente il giudice del rinvio, che, nel caso di specie,doveva essere individuato nella Corte di appello di Caltanissetta.2.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di Caltanissetta.3.Il difensore del ricorrente ha aderito alle conclusioni del SostitutoProcuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Occorre premettere che il conflitto sollevato dal Tribunale diEnna è ammissibile. Si verte nell’ipotesi prevista dall’art. 28, comma1, lett. a), cod. proc. pen., in cui uno o più giudici ordinari ricusano diprendere cognizione del medesimo fatto.2.Tanto premesso, deve osservarsi che principio generaleregolatore della competenza esecutiva, stabilito dall’art. 665, comma1, cod. proc. pen. secondo il quale giudice dell’esecuzione di unprovvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato, trova una seriedi specificazioni nei commi successivi.In particolare, il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui sia statointerposto appello avverso il provvedimento divenuto irrevocabile dasottoporre al giudice dell’esecuzione, disponendo che, in questo caso,la competenza spetta al giudice di primo grado salvo che il giudice delgravame non abbia riformato in modo sostanziale la sentenzaimpugnata, in tal modo acquisendo la competenza in executivis.Il terzo comma disciplina il criterio di attribuzione dellacompetenza esecutiva nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso percassazione avverso il provvedimento irrevocabile da sottoporre algiudizio di esecuzione. In tal caso, individua la competenza del giudicedi primo grado, qualora il ricorso per cassazione sia stato propostoavverso una pronuncia inappellabile oppure si verta in ipotesi direvisione per saltum; in tutte le altre ipotesi giudice competente perl'esecuzione è giudice di appello.Infine, il quarto e il quinto comma individuano il giudicedell’esecuzione competente in caso di pluralità di provvedimentiemessi da giudici diversi. In tal caso, competente a provvedere è ilgiudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile perultimo anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzioneproposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (tra le altre,Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025, Mazza, Rv. 288021 - 01; Sez. 1. n.15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600 - 01).La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cuiconfronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve esserenecessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, daindividuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.Nel caso in cui i provvedimenti risultino emessi dal Tribunale incomposizione monocratica o collegiale, competente è il giudicecollegiale, qualora i provvedimenti, monocratici e collegiali, siano statiemessi dallo stesso tribunale (tra le altre, Sez. 1. n. 23748 del15/07/2020, D'Andretta,Rv. 279525 - 01).Nel caso, invece, in cui le decisioni siano siano state adottate datribunali diversi, la competenza si radica con riferimento alprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data dipresentazione della domanda (tra le altre, Sez. 1, n. 2290 del03/12/2013, dep. 2014, D'Andrea, Rv. 258004 - 01).3.Nella descritta cornice, occorre evidenziare che questa Corte haaffermato che la «disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3,ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regolaindicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso diannullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competentea conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio,indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato lasentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi,Rv. 273104 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme,ancheSez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv. 225048 - 01).Tale regola è volta a tutelare l'esigenza della necessaria unitarietàdella funzione di esecuzione, in modo che, in caso di titolosoggettivamente od oggettivamente cumulativo, resti concentrato incapo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. Anchenelle ipotesi di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti dialcuni coimputati, infatti, il giudice dell'esecuzione deve essere in ognicaso individuato, rispetto a quelli per i quali la sentenza sia divenutadefinitiva, nel giudice di rinvio, e ciò anche qualora questi non si siaancora pronunciato (tra le altre, Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015,Ciardi, Rv. 264617 - 01; Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015, Perrone,Rv. 263097 - 01).4.Nel caso in esame, quindi, poiché la Corte di cassazione, conprovvedimentodell'11 luglio 2023, ha disposto l'annullamento dellasentenza emessa il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello diCaltanissetta, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte, aquest'ultima, sulla scorta dei principi che si sono richiamati, spetta lacompetenza a provvedere sull'istanza di revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, riguardante la posizioneprocessuale di [OSCURATO:PERSONA].5. Alla luce di quanto esposto, il conflitto deve essere risolto,dichiarando la competenza funzionale a conoscere dell’istanza direvoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, laCorte di appel lo di Caltanissetta, in funzione di Giudicedel l ’esecuzione. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello diCaltanissetta, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]